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Numero d'incarto:
14.1995.85
Data decisione, Autorità:
24.09.1999, CEF
Incarto n.
14.95.00085
Lugano
24 settembre 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella procedura promossa il 16 maggio 1990 da
__________ patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva di cui
al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1 e, in via
principale, l'annullamento della sentenza 23 marzo 1990 della CEF;
sulla
quale richiesta di sospensione il Pretore del Distretto di Lugano con decreto 5
giugno 1990 ha così deciso:
“1. Alla petizione 16/17
maggio 1990 è accordato effetto sospensivo.”
Decreto
dedotto tempestivamente in appello da __________ che con atto 11 giugno 1990 ha
postulato l'annullamento del decreto pretorile, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 6 luglio 1990 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
-
che nella sentenza di cui
si chiede l'annullamento viene pronunciato il rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ.
1, a convalida del sequestro __________;
-
che __________, con
scritto 5 ottobre 1990 alla Pretura di Lugano, ha in sostanza comunicato di
rinunciare al sequestro definendolo caduco;
-
che la controparte, con
scritto 12 novembre 1990, ha aderito alla liberazione dell'oggetto sequestrato;
-
che è quindi decaduta pure
la citata esecuzione a convalida;
-
che l'istanza di rigetto
promossa dalla qui appellante, così come le successive procedure giudiziarie, ivi
compresa la restituzione in intero contro la sentenza 23 marzo 1990, sono
divenute prive d'oggetto;
-
che analoga sorte è
toccata al gravame in esame, di cui non occorre quindi esaminare ricevibilità e
fondatezza;
-
che, viste le peculiarità
della fattispecie in esame, si giustifica di prescindere dalla percezione della
tassa di giustizia e dall'attribuzione di ripetibili;
pronuncia: 1. L’appello 11 giugno 1990 di
__________, è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
-
Non si percepisce
tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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