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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.71
Data decisione, Autorità: 14.08.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00071
Lugano 14 agosto 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1994 da
contro
patr. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'8 febbraio/2 marzo 1994 dell'UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 24 maggio 1994 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta.
E' rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma di Fr. 530'416.65 oltre interessi al 5% su fr. 500'000.-- dal 1. settembre 1992 e su Fr. 29'166.65 dal 16 febbraio 1993.
La tassa di giustizia globale di fr. 320.--, da anticipare dall'istante, è a carico della convenuta, che rifonderà all'istante Fr. 500.-- di indennità."
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall'escussa che con atto 31 maggio 1994 ha postulato in ordine l'irricevibilità e in via subordinata la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________dell'8 febbraio/2 marzo 1994 dell'UEF di Bellinzona la __________ (in seguito: __________) ha escusso la __________ per l'incasso di Fr. 542'514,70 oltre interessi al 7% dal 31 agosto 1992 e Fr. 200.--, indicando quale titolo di credito: "Debito in conto mutuo ipotecario no. __________disdetto per il 31.08.92 garantito dalle seguenti cartelle ipotecarie: fr. 60'000--, doc. __________0 - 22.10.73, I. rango fogli PPP __________ - __________, Fr. 60'000.--, doc. __________-23.02.81, II. rango fogli PPP __________ - __________Fr. 30'000.--, doc. __________ -27.12.88, III. rango fogli PPP __________ - __________ Fr. 60'000.--, doc. ____________________- 22.10.73, I. rango fogli PPP - __________, Fr. 110'000.-- doc. __________ - 26.02.88, II. rango fogli PPP __________ - __________ fr. 60'000.--, doc. __________- 22.10.73. I. rango fogli PPP __________ - __________- __________ Fr. 120'000.--, doc. __________ - 26.02.88, II. rango fogli PPP - __________ + spese di banca."
Interposta tempestiva opposizione sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una lettera di concessione di mutuo 28 dicembre 1988 (doc. A) così come su un contratto di mutuo 9 febbraio 1989 (doc. O) per l'importo di Fr. 500'000.--, sottoscritti sia dall'ing. __________ che dalla terza proprietaria del pegno __________ ad un interesse annuo del 5%. Il contratto di mutuo è garantito dalla costituzione a pegno da parte della __________ di sette cartelle ipotecarie al portatore per pari importo (doc. da C a I). Con scritto 17 agosto 1992 la creditrice ha disdetto il mutuo per il 30 agosto 1992 (doc. N).
C. All'udienza di contraddittorio la __________ ha dapprima rilevato la caducità dell'esecuzione in oggetto. Infatti la copia del PE n. __________indirizzatale quale terza proprietaria del pegno, le sarebbe stata notificata già in data 9 febbraio 1993. Al citato PE avrebbe interposto opposizione motivata. Essendo poi trascorso un anno dalla notifica, senza che sia stata inoltrata alcuna azione giudiziaria, l'esecuzione sarebbe decaduta ex art. 154 LEF e la presente procedura divenuta priva d'oggetto.
D. Con sentenza 24 maggio 1994 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto parzialmente l'istanza, argomentando, per quanto è qui di rilievo, che il PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, emesso in data 8 febbraio 1994 e intimato all'escussa il 2 marzo 1994, annulla e sostituisce quello precedente datato 2 febbraio 1993 ed intimato il 9 febbraio 1993 (doc. Q). In prima sede l'esecuzione in esame è stata di conseguenza considerata valida.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa ribadendo la nullità dell'esecuzione in oggetto per decadenza ritenuto che comunque non vi sarebbe titolo di rigetto.
Considerato
in diritto:
a) Secondo l'art. 154 LEF il creditore non può domandare la realizzazione di un pegno manuale prima di un mese né più tardi di un anno e, se si tratti di un'ipoteca, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto. Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa l'azione a quello della sua giudiziale definizione. L'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 154 LEF comporta la nullità radicale dell'esecuzione. Di questa nullità deve essere tenuto conto d'ufficio (cfr. DTF 69 III 46). Le due esecuzioni, quella contro il debitore e quella contro il terzo proprietario del pegno, sono indipendenti. In ciascuna di esse devono essere rispettati i termini massimi previsti dall'art. 154 LEF (cfr. Claus Schellenberg, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfandverwertung, Diss. Zurigo 1968, p. 131/132). Infatti dall'art. 98 cpv. 2 RFF si deduce che la sospensione dell'esecuzione nei confronti del terzo proprietario del pegno interviene solo nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione inoltrata contro quest'ultimo. In caso contrario l'esecuzione diviene caduca.
b) In casu alla terza proprietaria del pegno __________ è stata notificata nell'esecuzione n. ____________________una copia del PE in data 9 febbraio 1993, mentre l'opposizione è stata interposta l'11 febbraio 1993 (doc. 1). Ritenuto che la __________ non ha sospeso con un'azione giudiziaria il termine di un anno previsto dall'art. 154 LEF, l'esecuzione nei confronti dell'appellante è decaduta trascorso il citato termine, ossia il 9 febbraio 1994, per cui l'istanza 14 arzo 1994 è tardiva. Infatti l'emissione di un secondo PE in data 8 febbraio 1994 (doc. Q), sempre nell'esecuzione n. __________da parte dell'UEF di Bellinzona, con la menzione "la presente copia per il terzo prop. del pegno annulla e sostituisce quella emessa in data 2.02.1993" non poteva prorogare il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 154 LEF, già per il fatto che questa emissione non trova legittimazione nel diritto esecutivo che non consente di ripristinare termini ormai decaduti emettendo indebitamente un nuovo precetto esecutivo con lo stesso numero di quello ormai insanabilmente perento. La creditrice ha omesso di procedere tempestivamente anche contro la terza proprietaria del pegno.
Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto o l'ammissibilità di un'opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare una equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3C) il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69 nel senso che l'indennità, nella procedura di rigetto dell'opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. Ex art. 18 cpv. 1 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicabile in via sussidiaria e nei limiti posti dall'art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF, l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20.000.--. In considerazione del valore di causa e della natura disputa, come pure del tempo impiegato, l'indennità di prima sede va fissata in Fr. 1'500.-- e in Fr. 2'000.-- in sede di appello (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51,54,67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 154 LEF e 98 cpv. 2 RFF, nonché i disposti citati.
pronuncia
I. L'appello 31 maggio 1994 __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 24/25 maggio 1994 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza 14 marzo 1994 __________ __________ è irricevibile.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 480.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ __________ che rifonderà __________ Fr. 2'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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