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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.69
Data decisione, Autorità: 19.11.1998, CEF
Incarto n. 14.95.00069
Lugano 19 novembre 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 dicembre 1992 da
patr. dall'avv. __________
contro
__________, quale convenuto __________ quale terzo proprietario del pegno
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/18 novembre 1992 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 5 marzo 1993 ha così deciso:.
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione al PE __________ è respinta in via definitiva per fr. 23’455.-- oltre interessi al 6% dal 28. gennaio 1992 su fr. 22’665.--, dal 24.9.1992 su fr. 790.-- e fr. 86.-- di spese esecutive.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________, che con atto 18 marzo 1993 ha postulato la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di rigetto per nullità della procedura esecutiva, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 18 aprile 1998 il procedente ha presentato le sue osservazioni, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la presente procedura è stata sospesa, avendo l’appellante il 18 marzo 1993 presentato ricorso alla CEF quale Autorità di vigilanza contro l’operato dell’UEF di Locarno in merito all’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________in oggetto;
ritenuto che con decisione 21 settembre 1993 l’Autorità di vigilanza ha dichiarato nulla la notifica del PE n. __________ a __________ quale terzo proprietario del pegno immobiliare, erroneamente avvenuta a mezzo del debitore ____________________, in luogo di __________
preso atto che in seguito alla dichiarazione di nullità della notifica del PE __________
la procedura di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 23 dicembre 1992 è divenuta priva d’oggetto;
rilevato come di conseguenza anche la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto;
considerato come per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall’assegnare indennità;
pronuncia:
L’appello 18 marzo 1993 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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