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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.62
Data decisione, Autorità:
07.04.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00062
Lugano
7 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti ad hoc
del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Chiesa,
presidente
Cocchi
e Giani
segretario:
Petrini
chiamata
a decidere la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 nei confronti dei giudici
ordinari componenti la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Cometta,
Pellegrini e Zali, proposta da
nella
procedura d’appello di uguale data contro la decisione 21 febbraio 1995 del
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di moratoria
concordataria.
considerato: - che
l’8 marzo 1995 la Camera adita in appello ha invitato l’appellante a versare un
anticipo di fr. 300.-- sulle tasse e spese di giustizia, con la comminatoria
dello stralcio dai ruoli dell’appello in caso di mancato pagamento (art. 312
CPC e 12 LTG);
richiamato
l’art. 312 cpv. 2 CPC
decide 1. L’appello 3 marzo 1995 di __________ è stralciato
dai ruoli in seguito al mancato versamento dell’anticipo.
Di conseguenza la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 - nei confronti dei
giudici __________, __________ e __________ - è pure stralciata dai ruoli poichè
priva d’oggetto.
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
- Intimazione
Per la
Camera esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale di appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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