AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.51
Data decisione, Autorità: 22.04.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00051
Lugano 22 aprile 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 luglio 1994 da
rappr. dal __________
Contro
__________, patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________01 dell’8/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 febbraio 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 200’240.-- oltre interessi dell’8% a far tempo dal 15 giugno 1994.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto 17 febbraio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 10 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________dell’8/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 200’000.-- oltre interessi all’8% dal 15 giugno 1994 e Fr. 240.--, indicando quale titolo di credito: “1) Fr. 200’000.-- nom., vaglia cambiario emesso il 4.6.1993 dalla , avallato dai signori __________ e __________ i, all’ordine del ____________________ con scadenza al 14.6.1994 e rimasto impagato (+ int. 7% e comm. trimestrale 0.25% = int. 8%). Disdetta del 21.3.1994. Conferma di credito 14.6.1993 - 2) spese di ritorno e incasso.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di nominali Fr. 200’000.-- emesso a Lugano il 14 giugno 1993 dalla __________ all’ordine del__________ __________ con scadenza al 14 giugno 1994, avallato da __________ e __________ e corredato della relativa autorizzazione al riempimento firmata dagli avallanti (doc. H).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la mancanza di legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare validamente __________ beneficiando egli unicamente di firma collettiva, alla quale non sarebbe possibile supplire con una procura interna. __________ ha poi argomentato che il vaglia cambiario in esame è una garanzia accessoria. Considerato che un contratto di base legato ad un effetto cambiario comporta il mantenimento dell’opposizione, secondo l’escusso è indispensabile che vengano rispettate tutte le condizioni contrattuali. Essendo la disdetta doc. F intempestiva, lo sarebbe di conseguenza anche la procedura in oggetto.
D. Con sentenza 8 febbraio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ammesso la legittimazione attiva dell’avv. __________ a rappresentare __________, argomentando che con lettera 27 settembre 1994 la creditrice ha inviato una dichiarazione attestante che questi, vicedirettore della banca, era validamente autorizzato a rappresentare __________ nella procedura esecutiva promossa contro la __________, tenutasi il 26 settembre 1994, così come nella procedura in oggetto inoltrata contro __________ nell’udienza fissata per il 29 settembre 1994. In prima sede è poi stato rilevato che __________ aveva concesso un credito in conto anticipo fisso alla __________ per l’importo di fr. 600’000.--, garantito tra l’altro dal vaglia cambiario doc. H. Il credito è stato tacitamente rinnovato con lettera 11 gennaio 1994, sottoscritta per accordo dalla mutuataria. Essendo la facilitazione stata disdetta conformente alle Condizioni generali art. 13 per il 5 aprile 1994 (doc. E) è venuta a realizzarsi la condizione sospensiva sotto la quale era stato emesso il vaglia cambiario, che d’altronde la mutuataria aveva espressamente autorizzato a completare dei dati mancanti fino all’importo massimo di Fr. 200’000.-- (doc. H). Secondo la prima giudice il vaglia cambiario in esame adempie i requisiti dell’art. 1096 ss. CO, per cui costituisce valido titolo di rigetto provvisorio ex art. 82 LEF. Gli interessi sono stati riconosciuti al tasso dell’8% con decorrenza dal 15 giugno 1994, data di scadenza del vaglia cambiario.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 10 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) Per l’art. 97n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processsuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.
b) Ex art. 385 cpv. 1 CPC le questioni, che secondo la legge di esecuzione e fallimenti, devono essere deferite all’autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secono la loro competenze.
Secondo l’art. 387 cpv. 1 CPC nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 82 LEF), esse vengono citate a comparire entro un breve termine.
Ex art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le loro eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto la pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 331 e rif. ivi).
Nel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
c) In casu l’escusso ha sollevato in sede di contraddittorio un’eccezione d’ordine contestando la legittimazione del rappresentante del__________ comparso all’udienza.
Dalla documentazione agli atti risulta che in data 27 settembre 1994 __________ ha inviato alla Pretura uno scritto (doc. B) attestante che l’avv. __________ vicedirettore della banca, era validamente autorizzato a rappresentare quest’ultima in ogni procedura giudiziaria, civile ed in tema di esecuzione e fallimenti presso tutte le istanze e tribunali del Cantone Ticino, segnatamente nella procedura promossa contro la __________ ed in particolare in quella promossa nei confronti di __________, nella sua qualità di avallante, la cui udienza di contradditorio era fissata per il 29 settembre 1994.
L’escusso non ha sollevato contestazione alcuna in merito alla legittimazione di coloro che hanno sottoscritto la procura autorizzante l’avv. __________, vicedirettore della banca, a rappresentarla. Di conseguenza già in sede di contraddittorio il primo giudice disponeva del documento suffragante la legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare , per cui non vi era necessità alcuna di assegnare un termine alla procedente per dimostrare la legittimazione del suo rappresentante. Va qui ricordato che ex art. 97 n. 4 CPC l'indagine giudiziale sulla legittimazione dei rappresentanti di una parte deve aver luogo solo se il giudice ha motivo di dubbio. Nel caso di specie l'avv. __________ vicedirettore del, è stato autorizzato a rappresentare __________ da __________ e __________, la cui qualità di organo non è stata messa in discussione dell'escusso. __________ sembra temere che vi possano essere abusi nell'ipotesi che non si presentino, come vorrebbe, i due funzionari di banca che sono organo nella misura in cui hanno diritto di firma a due. L'espressione "pertanto necessita che in questa sede giunga qualcuno con firma individuale oppure due o più persone aventi firma collettiva" fa appunto propendere verso una visione di formalismo manifestamente eccessivo e fine a se stesso, inutile oltre che inattuabile nella realtà economica. Detto altrimenti, una persona giuridica è validamente rappresentata quando un organo autorizzi, nelle forme statutarie, una persona fisica alle dipendenze della persona giuridica a rappresentarla in giudizio. L'ipotesi, paventata, di violazione del principio del monopolio degli avvocati, dedotto dall'art. 64 cpv. 1 CPC, non ha ragion d'essere, avuto riguardo al presupposto della delega di rappresentanza a persona alle dipendenze della persona giuridica.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del creditore/beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere nè trasferito, nè discontato. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare nè soldi, nè altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, nè un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232).
c) Ex art. 1022 cpv. 1 e 2 CO l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorchè l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
d) Nell’ambito della concessione da parte del__________ di un credito d’investimento in conto anticipo a termine fisso di Fr. 600’000.-- alla __________, quest’ultima oltre ad altre garanzie, ha emesso il vaglia cambiario doc. H, avallato tra l’altro da __________ i. La durata del credito era prevista fino al 30 settembre 1993, tacitamente rinnovabile di tre o sei mesi salvo disdetta, preavviso contrario o mancato pagamento degli interessi maturati. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, oltre a questa facoltà di disdetta, la banca si è riservata secondo l’art. 13 delle Condizioni generali (doc. D), sottoscritte pure dalla debitrice, il diritto di disdire in ogni momento il prestito. Incontestatamente il credito è stato rinnovato. Con lettera 21 marzo 1994 (doc. E), la banca ha disdetto la facilitazione chiedendo il rimborso di Fr. 614’150.-- per il 5 aprile 1994. Pertanto essendo il credito, per il quale è stato emesso in garanzia il vaglia cambiario in esame, divenuto esigibile e non essendo stato rimborsato, la creditrice può far valere i diritti derivanti dal titolo cambiario doc. H.
e) Il vaglia cambiario doc. H risulta essere stato avallato dall’escusso. Dall’autorizzazione 14 giugno 1993 sottoscritta anche da quest’ultimo si evince quanto segue:
“.....
Con riferimento al credito di Fr. 600’000.-- da voi confermatoci con lettera di conferma del 14 giugno 1993, vi alleghiamo a garanzia del credito suddetto, un vaglia cambiario emesso in data 14 giugno 1993, privo dell’indicazione dell’importo e della data di scadenza.
Con la presente vi autorizziamo a completare detto vaglia cambiario, indicando la somma dovuta alla banca dai sottoscritti a dipendenza del credito citato in ingresso, comprensiva di interessi e spese fino ad un massimo di
Fr. 200’000.-- (Franchi duecentomila)
e la data di scadenza entro il
14 giugno 1994
dando sin d’ora per accettate queste completazioni.
..........”
Dal tenore di questo documento risulta che la banca era legittimata a completare il vaglia cambiario in oggetto, emesso in garanzia del credito concesso alla __________, fino all’importo massimo previsto di Fr. 200’000.-- e che la scadenza era prevista entro il 14 giugno 1994. Pertanto il vaglia cambiario doc. H, completato con il citato importo e la data di scadenza 14 giugno 1994, costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, ex art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO il tasso d’interesse può essere concesso solo al tasso del 6% dal 15 giugno 1994. Per le altre spese la creditrice non ha prodotto alcun giustificativo.
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza dell’appellante (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 1022 cpv. 1 e 2 CO, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L’appello 17 febbraio 1995 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 19 luglio 1994 del__________ __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________del 7/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 200’000.-- oltre interessi al 6% dal 15 giugno 1994.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di , che rifonderà a __________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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