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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.30
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00030
Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 novembre 1994 da
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9 novembre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 gennaio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 14’333.35 più interessi al 7% dall’1.10.1994..
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 27 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 2/6 febbraio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE __________ del 9 novembre 1994 dell’UE di Lugano __________ e __________ a hanno escusso la __________ per l’incasso di Fr. 14’333.35 oltre interessi al 7% dal 1. ottobre 1994, indicando quale titolo di credito:”canone di locazione bar e sala bingo dal 1.10.1994 al 31.10.1994.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. I procedenti fondano la loro pretesa su un contratto di locazione concluso il 15 giugno 1993 (doc. B) con la __________ concernente una superficie di 165 o/oo situata nello stabile __________, mapp. __________a __________. Il canone di locazione è stato fissato in Fr. 172’000.-- pagabili in rate trimestrali anticipate. In caso di ritardo nel pagamento la conduttrice si è impegnata a pagare un interesse di mora del 7%
I creditori pretendono il pagamento del canone di locazione di Fr. 14’333.35 per il.mese di ottobre 1994.
C. L’escussa non è comparsa all’udienza di contraddittorio.
D. Con sentenza 20 gennaio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che il contratto di locazione doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata l’escussa sostenendo che il verbale di consegna 1. dicembre 1992 non è stato conformente firmato da due dei suoi membri del Consiglio di amministrazione e azionisti. Inoltre l’oggetto della locazione non è stato consegnato in perfetto ordine e sarebbe rimasto tale, ad eccezione del collaudo e dell’avviamento dell’impianto di climatizzazione, avvenuto solo all’inizio di settembre 1994, con ingente pregiudizio per la __________.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il contratto di locazione doc. B, come correttamente ritenuto in sede pretorile, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il canone di locazione del mese di ottobre 1994.
c) Le eccezioni dell’appellante, sollevate per la prima volta in sede di appello, non essendo comparsa all’udienza di contraddittorio, sono proceduralmente irrite, ritenuto che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato in prima sede va pertanto confermato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
L’appello 27 gennaio 1995 __________ a, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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