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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.27
Data decisione, Autorità: 12.07.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00027
Lugano 12 luglio 1995B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 ottobre 1994 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 29 agosto/1. settembre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16/17 gennaio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente con atto 18 gennaio 1995;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
che con sentenza 16/17 gennaio 1995 la Pretore ha integralmente respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla __________
che con atto 18 gennaio 1995 la __________ si è aggravata contro il pronunciato pretorile nei seguenti termini:
“in riferimento all’udienza avuta il 16 gennaio c.m., concernente l’incarto N. __________, facciamo domanda di ricorso per l’istanza respinta.
Rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori ragguagli in merito e presentiamo i nostri più distinti saluti.”
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
che l’appellazione si riduce all’apodittica formulazione di un’opposizione totale alla sentenza pretorile16/17 gennaio 1995 tanto irrituale quanto inconcludente.;
che ne consegue, per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
che la tassa di giustizia è a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, per carenza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);
per i quali motivi,
visti i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC,
pronuncia
L’appello 18 gennaio 1995 __________, è dichiarato nullo.
La tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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