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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1994.13
Data decisione, Autorità: 03.05.1995, CEF
Incarto n. 14.94.00013
Lugano 3 maggio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Marisa Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 settembre 1994 da
patr. dall'avv. __________
Contro
richiamata l’ordinanza 20 settembre 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha fissato per lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 l’udienza per il contraddittorio;
vista l’istanza datata 13 novembre 1994 - pervenuta alla Pretura il giorno successivo lunedì, - della __________ (in seguito: __________) chiedente la sospensione dell’udienza per motivi di salute;
preso atto dell’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 (lunedì) con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per il.giorno lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 è confermata”;
rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è stata motivata in sostanza per la palese tardività e la mancanza di prove;
visto il “reclamo” 25 novembre 1994 della __________ contro “l’ordinanza 14 novembre 1994” della Pretura, con cui chiede che “l’ordinanza venga annullata e che le venga pertanto data la possibilità di partecipare alla nuova udienza che deve essere indetta”;
considerato
in fatto e in diritto:
a) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);
b) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);
c) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);
che l’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 non costituisce decisione suscettibile di impugnativa, avuto riguardo alla sua natura interlocutoria, per chiaro disposto dell’art. 95 cpv. 1 CPC (“le ordinanze non sono appellabili”).
che il “reclamo” 25 novembre 1994 dell’escussa va pertanto dichiarato irricevibile.
che in via abbondanziale va rilevato che dal profilo del diritto di essere sentito la Pretore si è correttamente determinata non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che la __________, sapendo già dall’ordinanza 20 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio lunedì 14 novembre 1994, non si è premunita, nonostante abbia avuto quasi due mesi di tempo, di far capo ad un altro rappresentante oltre al suo vicepresidente __________ e che questi non ha nemmeno prodotto un certificato medico attestante la sua impossibilità a partecipare all’udienza;
che in via ancor più abbondanziale va poi rilevato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione;
richiamati gli art. 95 e 136 CPC
pronuncia
Il “reclamo” 25 novembre 1994 __________, è irricevibile.
La tassa di giustizia in Fr. 100.--, già anticipata da __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________.Fr. 200.-- di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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