AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.304
Data decisione, Autorità: 21.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00304
Lugano 21 dicembre 2001 EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
rappresentata dal proprio amministratore unico signor __________
in tema di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 27 novembre 2001 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 19/21 settembre 2001 dell'UEF di Locarno la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 8'267.--. Non avendo l’escusso interposto opposizione, su richiesta della creditrice del 19 novembre 2001 di proseguire l'esecuzione, il 22 novembre 2001 l'UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il 26 novembre 2001.
B. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con atto 26 novembre 2001, postulando la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento perché egli non sarebbe iscritto nel registro di commercio e perché il precetto esecutivo sarebbe “già scaduto da tempo”.
C. Con osservazioni 27 novembre 2001 l’UEF di Locarno ha chiesto la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
D. Il ricorrente risulta iscritto dall’8 ottobre 1992 nel Registro di commercio quale titolare della ditta individuale “__________ ”, avente quale scopo la conduzione della panetteria e pasticceria __________ di __________.
considerato
in diritto:
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
__________ allega ritualmente una questione di forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento perché egli non sarebbe iscritto nel Registro di commercio.
A differenza di quanto da lui sostenuto con l’allegato ricorsuale, il ricorrente era iscritto nel Registro di commercio, nel momento in cui è iniziata la procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di fallimento e ancora quando l’UEF di Locarno ha emesso il provvedimento impugnato, quale titolare della ditta individuale “__________ ”.
Per l’art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF il ricorrente quale titolare di una ditta commerciale è quindi soggetto all’esecuzione in via di fallimento, che si prosegue, nel caso di specie, come esecuzione ordinaria di fallimento.
Anche la seconda censura sollevata con il ricorso e cioè che il precetto esecutivo sarebbe “già scaduto da tempo” risulta infondata. Infatti per l’art. 166 cpv. 1 e 2 LEF il diritto del creditore di chiedere la pronucia del fallimento si estingue, in principio, quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, termine che in concreto non è in tutta evidenza ancora trascorso.
Ne consegue che l’UEF di Locarno nel provvedimento impugnato si è correttamente determinato. La comminatoria di fallimento è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo e il ricorso va di conseguenza respinto.
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)
Per questi motivi
richiamati gli art. 39 e 166 LEF
pronuncia:
Il ricorso 26 novembre 2001 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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