AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.198
Data decisione, Autorità: 05.09.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00198
Lugano 5 settembre 2001 /EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
patr. dall’avv. __________
in tema di domanda di vendita;
viste le osservazioni:
23 aprile 2001 della __________
24 aprile 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 30 novembre/9 dicembre 1993 l’allora __________ ora __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 8’032'611.80 oltre accessori.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. Con sentenza 30 giugno 1994 il Pretore di Lugano, Sezione 5, ha rigettato l’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________
C. Il 15 luglio 1994 la __________ ha presentato alla Pretura di Lugano, Sezione 3, l’azione di disconoscimento del debito. Con le conclusioni 25 maggio 2000 la __________ ha riconosciuto di dovere all’attore dell’importo di fr. 3'877'651.20.
D. Con sentenza 30 novembre 2000 il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha integralmente respinto l’azione di disconoscimento dell’escussa, condannandola contestualmente al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50'000.-- e a rifondere a controparte fr. 200'000.-- a titolo di ripetibili.
E. Con atto d’appello 5 gennaio 2001 __________ ha postulato, protestando tasse e ripetibili, il parziale accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito del 15 luglio 1994, nel senso di riconoscere un credito del procedente nei suoi confronti di soli fr. 3'877'651.20. Quo a tassa di giustizia e ripetibili di prima sede ha chiesto che il __________ sia condannato a pagare la tassa di giustizia e a rifonderle fr. 200'000.-- a titolo di indennità.
F. Il 22 marzo 2001 il __________ ha chiesto all’UE di Lugano la realizzazione dei fondi di compendio dell’esecuzione n. __________, ad eccezione delle part. n. __________ di __________ e n. __________ di __________, per l’importo di fr. 3'877'651.20 oltre interessi al 7% dal 1. luglio 1993.
G. Con provvedimento 27 marzo 2001 l’UE di Lugano ha comunicato al procedente di non poter dar seguito alla domanda di vendita del 22 marzo 2001, in quanto nella fattispecie non vi sarebbero “crediti riconosciuti in giudizio né ritiri dell’opposizione parziale”.
H. Con tempestivo ricorso 9 aprile 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 27 marzo 2001 dell’UE di Lugano chiedendo contestualmente di far ordine all’UE di procedere alla realizzazione dei beni immobili di compendio dell’esecuzione n. __________, atteso che:
“se il debitore, in sede di procedura di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, riconosce una parte del credito, vi è dichiarazione di parziale ritiro dell’opposizione”;
“nel caso specifico era assodato che la __________ aveva espressamente riconosciuto il debito nei confronti del __________ nella misura di fr. 3'877'621.20 (conclusioni 25 maggio 2000 pag. 21 e 22, appello 5 gennaio 2001 pag. 20): in tale misura la __________ ha desistito dalla richiesta di disconoscimento del debito, valendo tale desistenza quale parziale ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo; in tale misura il rigetto provvisorio decretato il 30 giugno 1994 dal Pretore di Lugano, Sezione 5, è divenuto definitivo in virtù di quanto dispone l’art. 83 cpv. 3 LEF”;
“la desistenza della __________ relativamente all’importo di fr. 3'877'621.20 ha posto fine per tale somma alla lite (avente per oggetto la dichiarazione di inesistenza di debito) con la conseguenza che la sentenza di data 30 novembre 2000 della Pretura di Lugano, Sezione 3, ha acquisito in tale misura forza di cosa giudicata (art. 352 CPC), rimanendo per contro sub giudice solo il restante importo”.
I. Con osservazioni 23 aprile 2001 la __________ ha postulato la reiezione del gravame, rilevando di aver interposto appello avverso la sentenza 30 novembre 2000 del Pretore di Lugano. Avendo tale mezzo d’impugnazione effetto sospensivo, la domanda di realizzazione presentata dal creditore non si fonderebbe su una decisione cresciuta in giudicato.
La __________ rileva che in concreto né il giudice di prime cure né il Tribunale di appello avrebbero concesso il rigetto parziale dell’opposizione al precetto esecutivo e che neppure il creditore lo avrebbe richiesto.
In concreto inoltre non vi potrebbe essere “prosecuzione parziale per ragioni di sicurezza del diritto e praticabilità”, ritenuto in particolare che il creditore avrebbe “concesso una moltitudine di crediti che gravano 28 proprietà per oltre 470'000 mq. Disgiungere le varie proprietà e procedure e stabilire ciò che corrisponde al presunto riconoscimento di fr. 3'877'621.20 è un compito del giudice di merito. La sicurezza del diritto sarebbe gravemente compromessa nel caso si realizzazione di pegni per un credito presunto riconosciuto di fr. 3'877'651.20 e vantato dal creditore di oltre fr. 12'000'000.--“.
Inoltre l’escussa assevera di non aver mai riconosciuto di dover al procedente gli interessi dal 1. luglio 1993.
L’osservante evidenzia ancora che non sarebbe possibile mettere all’asta tutti i beni di un debitore senza conoscere se il debito ipotecario ammonta a fr. 3'877'651.20 o ad oltre fr. 12'000'000.--.
L. Con osservazioni 24 aprile 2001 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
a) il debitore ritiri l’opposizione;
b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo;
d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla comminatoria, anche il rigetto definitivo dell’opposizione.
a) Per l’art. 83 cpv. 2 e 3 LEF l’azione di inesistenza del debito va proposta entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell’opposizione, atteso che se l’escusso omette di introdurla oppure se l’azione è respinta, il rigetto dell’opposizione diviene definitivo.
b) Proceduralmente l’azione di inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in quanto il rigetto dell’opposizione, dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando il debitore omette d’inoltrare l’azione di inesistenza, oppure quando l’azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Amonn/Gasser, op. cit., § 19 m. 62).
c) Un’avviso d’incanto emesso pendente azione di disconoscimento è nullo (cfr. mutatis mutandis: DTF 101 III 41 s.; 73 I 356; 32 I 196).
Con la sentenza del 30 novembre 2000 il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha integralmente respinto l’azione di disconoscimento dell’escussa, condannandola contestualmente al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50'000.-- e a rifondere a controparte fr. 200'000.-- a titolo di ripetibili.
Il 5 gennaio 2001 la __________ ha appellato il giudizio pretorile, postulando, con protesta di tasse e ripetibili di seconda sede, il parziale accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito del 15 luglio 1994, nel senso di riconoscere un credito del procedente nei suoi confronti di soli fr. 3'877'651.20. Quo alla tassa di giustizia e alle ripetibili di prima sede, l’appellante ha chiesto che le stesse vengano integralmente poste a carico del __________.
In concreto vi è dunque disputa sul quantum oggetto dell’azione di disconoscimento: al momento della presentazione della domanda di vendita come tuttora non vi è un pronunciato definitivo sul valore di siffatta azione. Il riconoscimento del credito del __________ nei confronti della __________, contenuto nell’allegato conclusionale del 25 maggio 2000 e nell’appello del 5 gennaio 2001, non pone infatti fine alla controversia sul valore litigioso dell’azione di disconoscimento, ritenuto che negli stessi l’escussa non riconosce di dover corrispondere sull’importo capitale alcun interesse e si oppone al pagamento delle tasse di giustizia e delle ripetibili di prima e seconda sede, importi nel complesso di non trascurabile rilevanza, se solo si tiene conto del fatto che i soli interessi pretesi dal ricorrente assommano ad oltre il 50% dell’importo capitale riconosciuto.
Considerato che la prosecuzione dell’esecuzione presuppone che il precetto esecutivo sia divenuto definitivo (rechtskräftig, cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 7 all’art. 159) e che in concreto tale condizione non è adempiuta poiché il dubbio sul quantum dell’azione di disconoscimento profitta all’escussa, l’esecuzione non può proseguire e il creditore non può ancora chiedere la vendita dei beni vincolati dal diritto di pegno. Per questo motivo ne consegue che l’operato dell’UE di Lugano è stato corretto ed il gravame deve essere respinto.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 83 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 9 aprile 2001 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’Ufficio esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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