AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.61
Data decisione, Autorità: 30.08.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00061
Lugano 30 agosto 2001 EC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 13 febbraio/14 marzo 2001 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 marzo 2001 di concessione dell’effetto sospensivo parziale al ricorso;
viste le osservazioni 12 aprile 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito di fr. 36'485.– oltre accessori. Il 13 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________, stabilendo il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di fr. 977.35 mensili, determinato come segue:
Introiti:
Debitore fr. 1'700.– (22%)
Contr. moglie fr. 5'927.–
Totale mensile fr. 7'627.– fr. 1'700.–
Minimo di esistenza:
Minimo di base fr. 1’550.–
locazione fr. 1’899.–
C.M. Ass., inf. (…) fr. 421.–
trasferte fr. 422.60
Ass. div. fr. 150.–
totale deduzioni fr. 4'442.60 22% fr. 977.35
B. Con tempestivo ricorso 23 marzo 2001 __________ è insorto contro il conteggio allestito dall’UE di Lugano postulando la determinazione dell’eccedenza pignorabile in franchi zero, in via subordinata in fr. 215.30 e in via ulteriormente subordinata in fr. 502.50.
assevera che il verbale di pignoramento conterrebbe un errore fondamentale, in quanto pignorerebbe la quota eccedente il minimo di esistenza a suo carico di fr. 977.35, in luogo di pignorare l’importo determinato di fr. 722.65.
Il ricorrente evidenzia che nel verbale di pignoramento non si sarebbe tenuto conto che a partire dal 13 gennaio 2001, il reddito mensile della convivente si sarebbe ridotto del 10% (dieci per cento).
A mente del ricorrente nel verbale di pignoramento non si sarebbero inoltre considerate le spese connesse all’uso dell’auto della convivente, consistenti in fr. 1'203.10 per l’assicurazione, in fr. 281.– per l’imposta di circolazione e in fr. 4'659.60 per il rimborso del prestito contratto per l’acquisto dell’auto.
Per il ricorrente, indipendentemente da quanto sin qui evidenziato, la sua eccedenza pignorabile dovrebbe essere zero, perché all’introito mensile netto di fr. 1'700.–, dovrebbero essere dedotti fr. 1'100.– quale minimo d’esistenza e fr. 950.– quale partecipazione al 50% (cinquanta per cento) alle spese di locazione.
assevera ancora che anche gli importi dovuti per imposte dovrebbero essere considerati nel calcolo del minimo di esistenza.
C. Delle osservazioni 12 aprile 2001 dell’UE di Lugano, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
La Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto 3 che l’importo base mensile per due coniugi o come in concreto per due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica, circostanza che non è stata posta in discussione dall’escusso, ammonta a fr. 1'550.–.
Nel caso in cui sia il debitore che la sua convivente (considerata agli effetti del diritto esecutivo alla stessa stregua di coniuge) dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179; Vonder Mühll, op. cit., n. 34 ad art. 93 LEF). Ne consegue che nel calcolo del minimo di esistenza di __________ devono essere considerati, come rettamente fatto dall’UE di Lugano, anche i redditi della convivente __________.
Il ricorrente evidenzia innanzitutto che il verbale di pignoramento conterrebbe un errore fondamentale, in quanto pignorerebbe la quota eccedente il minimo di esistenza a suo carico di fr. 977.35, in luogo di pignorare l’importo determinato di fr. 722.65.
Il ricorrente assevera poi che nel verbale di pignoramento non si sarebbe tenuto conto che a partire dal 13 gennaio 2001, l’introito mensile della convivente si sarebbe ridotto del 10% (doc.B), ossia di fr. 592.70.
A mente dell’escusso nel verbale di pignoramento non si sarebbe inoltre tenuto conto delle spese relative all’auto della convivente, consistenti in fr. 1'203.10 per spese di assicurazione, in fr. 281.– per l’imposta di circolazione e in fr. 4'659.60 quale rimborso di un prestito per l’acquisto dell’auto medesima.
assevera inoltre che nel calcolo del minimo vitale si sarebbe dovuto considerare quanto dovuto per imposte.
a) L’escusso postula innanzitutto il pignoramento di un importo fisso mensile in luogo della quota dell’introito quale lavoratore indipendente eccedente il minimo di esistenza. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto per la stessa natura dell’attività indipendente, il reddito percepito risulta essere irregolare. Stabilendo una quota pignorabile fissa mensile vi sarebbe, o una parte di reddito che sfuggirebbe al pignoramento, arrecando quindi un pregiudizio ai creditori, oppure verrebbe intaccato il minimo vitale dell’escusso, a dipendenza delle fluttuazioni mensili del reddito.
b) Per quanto riguarda la prospettata riduzione per imposte va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti per imposte non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a Confederazione, Cantone e Comune.
Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
c) E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In casu il ricorrente si è limitato ad enunciare quali siano le spese di __________ connesse all’uso dell’automobile, omettendo di dimostrare che il veicolo privato sia effettivamente necessario alla convivente per l’esercizio della sua professione. Ne consegue dunque la reiezione del gravame su questo punto.
d) Come rettamente sostenuto dal ricorrente con scritto 12 febbraio 2001 il datore di lavoro della convivente ha comunicato che a decorrere dal 13 gennaio 2001 lo stipendio di __________ sarebbe stato ridotto del 10% (dieci per cento). Tale decurtazione di reddito deve essere considerata nella determinazione dell’importo pignorabile sul reddito dell’escusso. In questo senso il suo gravame deve pertanto essere accolto.
Introiti:
Reddito debitore fr. 1'700.– (24.17%)
Reddito della convivente fr. 5'334.–
Totale dei redditi mensili fr. 7'034.–
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1’550.–
locazione fr. 1’899.–
C.M. Ass., inf. (…) fr. 421.–
trasferte fr. 422.60
Ass. div. fr. 150.–
totale deduzioni fr. 4'442.60 (24.17% = fr. 1’074.–)
E’ pertanto pignorata la quota eccedente il minimo di esistenza a carico di __________ determinato in fr. 1'074.–.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza è ordinato il pignoramento della quota del reddito di __________ eccedente il minimo vitale determinato in fr. 1'074.–.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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