AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.54
Data decisione, Autorità: 14.08.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00054
Lugano 14 agosto 2001 EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2001 di
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione dei sequestri n. __________ e n. __________ promossi contro il ricorrente da
rappr. da__________ __________
viste le osservazioni:
7 marzo 2001 della
8 marzo 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti 16 febbraio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha sequestrato fino a concorrenza dei crediti in esecuzione su istanza dello __________ (sequestro n. __________ e della __________ (sequestro n. __________ contro __________ “i diritti ereditari vantati dal debitore nella successione __________, nata __________ fu __________, nata il __________, vedova __________, con ultimo domicilio a __________ in Via __________ deceduta a __________ in data __________
B. Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha postulato la menzione nel registro fondiario degli avvenuti sequestri presso l’Ufficio dei registri di Lugano relativamente alla PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ di __________ e presso l’Ufficio dei registri di Mendrisio relativamente alla part. __________ di __________
C. Il 20 febbraio 2001 l’Ufficio dei registri di Mendrisio ha rifiutato di iscrivere la menzione richiesta, perché a seguito di compravendita iscritta a RF il 5 febbraio 1999 attuali proprietari della part. __________ di __________ sono ora terze persone, e meglio il qui patrocinatore del ricorrente per ½ e la di lui moglie per ½.
D. Nell’ambito dell’esecuzione dei sequestri, il 19 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha notificato a __________, fratello del debitore, facendo uso del Mod. 17, che il 19 febbraio 2001 è stata pignorata presso __________, “la parte spettantegli nella successione __________ nata
E. Con tempestivo ricorso 26 febbraio 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 19 febbraio 2001 dell’UE di Lugano, atteso che:
“a seguito di vicissitudini con risvolti giudiziari è stato costretto a chiudere la propria attività imprenditoriale di gerente del Bar __________ rimanendo senza lavoro;
“per sopperire al sostentamento della propria famiglia composta da lui, dalla moglie __________ e dal figlio __________ egli ha dovuto chiedere l’aiuto della pubblica assistenza”;
“il 12 febbraio 2001 __________ ha deciso di avviare una propria attività di tassista e si è affiliato alla __________ di __________;
il 21 dicembre 2000 è decessa la madre dell’escusso, che con testamento del 19 luglio 1993 ha dapprima limitato i diritti ereditari del ricorrente alla sua quota legittima e poi disposto che gli esecutori testamentari dovranno vegliare affinché il figlio __________ “non abbia a dilapidare quanto gli spetta a titolo ereditario, adottando in caso di necessità opportuni provvedimenti quali il versamento di un assegno mensile commisurato alle reali esigenze del beneficiario”, ovvero a quelle minime prescritte dalla LEF, fino ad estinzione delle sue spettanze ereditarie;
“la situazione finanziaria della famiglia di __________ è assai precaria. Le entrate della famiglia sono da ricercare unicamente nelle future entrate dell’attività di tassista del ricorrente e soprattutto nelle entrate che dovrebbero pertoccare al ricorrente nell’ambito della divisione della successione della madre”;
il minimo esistenziale mensile della famiglia __________ è di fr. 5'206.--;
“avendo avviato da poco l’attività di tassista indipendente, non potendo contare su un contributo finanziario della moglie casalinga, ne consegue che la rendita mensile dovuta dalla madre del ricorrente debba essere destinata al soddisfacimento dei bisogni esistenziali del ricorrente e della sua famiglia”;
“nella misura in cui l’assegno mensile pertoccante a __________, tenuto conto delle entrate che questi riuscirà ad ottenere dalla sua attività di tassista, non supereranno il fabbisogno minimo suo e della sua famiglia sopra riportati, detto assegno non risulta pignorabile”;
“la rendita mensile da erogare a __________, in base alle esigenze esistenziali della sua famiglia, sino ad estinzione del capitale ereditario che gli spetta nella successione della madre, dovrebbe essere trattata alla stregua di una rendita vitalizia, e come tale ex art. 93 LEF dovrebbe essere oggetto di un provvedimento pignoratizio solo nella misura in cui non sia assolutamente necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia”;
“nella misura in cui la rendita mensile che verrà erogata al signor __________ servirà alla copertura dei bisogni esistenziali suoi e della sua famiglia la stessa dovrà ritenersi non pignorabile”.
F. Il 27 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha poi eseguito il sequestro “dei diritti e ragioni spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ ”..
G. Con osservazioni 7 marzo 2001 lo __________ e la __________ hanno postulato la reiezione del gravame, asseverando che il potere di controllo dell’Ufficio di esecuzione “in relazione all’esecuzione del decreto di sequestro è limitato. Esso infatti può rifiutare l’esecuzione soltanto nei casi in cui il decreto è formalmente viziato, non sono indicate le cause del sequestro o la persona del creditore, oppure ancora se, a detta del creditore stesso, i beni da sequestrare appartengono a terzi anziché al debitore”.
A mente dei creditori per l’art. 93 LEF solo le rendite vitalizie costituite ex art. 516 ss. CO possono essere pignorate solo in quanto non siano assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia. In concreto la disposizione testamentaria secondo cui “bisognerebbe adottare gli opportuni provvedimenti quali il versamento di un assegno mensile commisurato alle reali esigenze del beneficiario” altro non sarebbe che un modo di pagamento, limitato nel tempo, della liberalità spettante a __________ e non una rendita vitalizia nel senso sopra inteso.
H. Con osservazioni 8 marzo 2001 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1 Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio di esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., §51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).
In relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale -anche per supplire alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro sotto l’imperio del vecchio diritto- ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons.4, 104 III 58-59 cons.3), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).
Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti nuovi (art. 278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al debitore) che la regolarità della procedura di concessione del sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali) che altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.68 p.419s.; Reiser, op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF; Reeb, op.cit., p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art.278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art.22 LALEF e art.14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art.22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb, op.cit., p.477; Reiser, op.cit. n.14s. ad art. 275 LEF).
Con il gravame il ricorrente assevera che l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha eseguito il sequestro così come ordinato dalla Pretore, senza considerare che “la rendita mensile da erogare a __________, in base alle esigenze esistenziali della sua famiglia, sino ad estinzione del capitale ereditario che gli spetta nella successione della madre, dovrebbe essere trattata alla stregua di una rendita vitalizia, e come tale ex art. 93 LEF dovrebbe essere oggetto di un provvedimento pignoratizio solo nella misura in cui non sia assolutamente necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia”.
a) Giusta l’art. 275 LEF all’esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli articoli da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento. Per l’art. 93 cpv. 1 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia nella medesima esecuzione tali redditi dell’escusso possono essere pignorati per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). Ciò vale anche nel caso del sequestro (cfr. Georg Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.61 ad art. 93 LEF).
b) Il concetto di usufrutto nel senso dell’art. 93 LEF è più ampio di quello inteso agli art. 745 ss. CC e comprende in generale il diritto d’uso (“Nutzung”) di un capitale, che per un motivo qualsiasi è sottratto al potere di disposizione del beneficiario (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 6 ad art. 93 e rif. ivi; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 93 e rif. ivi.). Conformemente all’art. 93 cpv. 2 LEF l’ufficio di esecuzione deve dunque prelevare da simili proventi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Vonder Mühll, op. cit., n. 6 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 93). Questo importo viene calcolato conformemente alle regole sviluppate in base all’art. 93 LEF (cfr. DTF 94 III 15-16; Gilliéron, op. cit., n. 14-15 ad art. 103).
c) In concreto con il testamento olografo del 19 luglio 1993 __________ ha stabilito che il figlio __________ debba ricevere unicamente la sua quota legittima e ha incaricato gli esecutori testamentari tra cui dovrebbe figurare anche il patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. D, inserti E e F) di vegliare affinché egli “non abbia a dilapidare quanto gli spetta a titolo ereditario, adottando in caso di necessità opportuni provvedimenti quali il versamento di un assegno mensile commisurato alle reali esigenze del beneficiario”. Tale disposizione testamentaria non limita, come preteso dal ricorrente, i suoi diritti ereditari al versamento di un assegno mensile commisurato alle sue reali esigenze, ma permette agli esecutori testamentari di decidere se un tale provvedimento sia necessario affinché il ricorrente non abbia a dilapidare la sua parte di successione. In concreto non è dato di sapere se per la liquidazione della successione fu __________ siano stati ritualmente nominati degli esecutori testamentari e neppure se questi ultimi abbiano deciso di tacitare le pretese ereditarie del ricorrente con il versamento di un’assegno mensile. Per questo motivo l’UE di Lugano, pignorando la parte spettante a __________ nella successione della madre ha operato correttamente. Il ricorso di __________ va pertanto respinto e il provvedimento impugnato confermato.
d) Nell’ipotesi comunque che eventuali esecutori testamentari, che avessero ritualmente accettato l’incarico, decidessero che in concreto all’escusso, affinché quest’ultimo non dilapidi la sua parte di successione, debba essere versato un assegno mensile commisurato alle sue esigenze, l’UE dovrà riconsiderare il provvedimento impugnato e limitare il pignoramento dei diritti del debitore nella successione della madre all’eccedenza pignorabile conformemente ai dettami dell’art. 93 cpv. 2 LEF. L’UE di Lugano procederà pertanto al calcolo del minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, prendendo in debita considerazione nella determinazione del reddito l’ammontare di quanto versatogli mensilmente dagli esecutori testamentari. Si ricorda comunque ai creditori nel caso in cui si verificasse l’ipotesi qui menzionata, che per l’art. 524 cpv. 1 CC quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di un erede, la massa del suo fallimento o i creditori che al momento dell’apertura della successione sono in possesso di certificati di carenza di beni, possono proporre entro il termine di cui all'art. 533 CC l’azione di riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso all’erede, se questi dietro loro invito non lo esercita direttamente.
Sulle tasse occorre ricordare che -benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804)- siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 92, 93, 271, 272, 274, 275 e 278 cpv. 2 LEF; 22 LALEF; 5, 13, 14 e 22 lett. g LOG; 524 cpv. 1 e 745 ss. CC; art. 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 26 febbraio 2001 __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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