AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.200
Data decisione, Autorità: 28.06.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00200
Lugano 28 giugno 2001 EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito del fallimento della ditta
e meglio in tema di aggiudicazione di beni mobili;
viste le osservazioni:
12 aprile 2001 di
12 aprile 2001 di
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto del 14 dicembre 2000 il Pretore di Locarno-Città ha decretato il fallimento della __________. Il 25 gennaio 2001 lo stesso Pretore ha poi autorizzato la liquidazione del fallimento con la procedura sommaria.
B. L’UEF di Locarno ha pubblicato l’avvenuta apertura del fallimento sul FUC n. __________ del __________, assegnando ai creditori un termine sino al 2 marzo 2001 per la notifica dei loro crediti.
C. Il 9 febbraio 2001 la ditta __________ ha presentato un’offerta scritta di fr. 20'000.-- per l’acquisto dei beni mobili di proprietà della fallita.
D. Con scritto raccomandato 6 marzo 2001 l’UEF di Locarno ha comunicato “a tutti i creditori che hanno insinuato il loro credito nel fallimento, agli interessati che hanno inoltrato un’offerta ed agli altri potenziali interessati”, di aver ricevuto dalla __________ un’offerta di fr. 20'000.-- per l’acquisto dei beni inventariati, assegnando, conformemente all’art. 256 cpv. 3 LEF, ad eventuali interessati un termine scadente il 26 marzo 2001 per presentare offerte superiori e informandoli che in caso di ricezione di offerte superiori, sarebbe stata indetta per il 28 marzo 2001 un’asta “tra gli offerenti”.
E. Con scritto 16 marzo 2001 __________ ha inoltrato all’UEF di Locarno un ‘offerta di fr. 21'000.--.
F. Il 23 marzo 2001, su richiesta di due potenziali acquirenti, ossia di __________ e di __________, l’UEF di Locarno ha organizzato un sopralluogo per la visione della merce.
G. Il 24 marzo 2001 __________ ha inoltrato all’UEF un’offerta di fr. 22'500.--, confermando inoltre all’Ufficio la sua presenza all’asta del 28 marzo 2001.
H. All’asta del 28 marzo 2001, ore 09.30, erano __________ in rappresentanza di __________, __________ in rappresentanza di __________ e __________. Il piede d’asta di fr. 22'500.-- era determinato dall’offerta del 24 marzo 2001 di __________
Dopo varie offerte di __________ e di __________, i beni messi all’asta sono stati aggiudicati, dopo le tre chiamate di rito, per l’importo di fr. 25'500.-- a __________.
I. Con tempestivo ricorso 29/30 marzo 2001 __________ ha in sostanza postulato la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione, chiedendo che i beni di pertinenza della fallita le vengano aggiudicati, ritenuto che “nella forma e nei termini” di cui allo scritto raccomandato del 6 marzo 2001 nessun’altra offerta, oltre alla sua, sarebbe stata presentata all’UEF di Locarno.
L. Con osservazioni 12 aprile 2001 __________ ha postulato la reiezione del gravame, evidenziando che in occasione del sopralluogo del 23 marzo 2001 avrebbe chiesto al funzionario dell’UEF di Locarno presente, se fosse stato necessario inoltrare un’offerta scritta per poter partecipare all’asta indetta per il 28 marzo 2001 e che a tale richiesta avrebbe ricevuto dallo stesso funzionario risposta negativa.
Al momento dell’asta poi questo funzionario avrebbe confermato alla persona preposta all’asta di aver detto all’osservante che la presentazione di un’offerta scritta non era necessaria. Prima di iniziare l’asta la persona preposta avrebbe chiesto ai presenti se fossero contrari alla sua partecipazione. Né __________ né __________ avrebbero sollevato delle obiezioni.
M. Con osservazioni 12 aprile 2001 __________ si è limitata ad evidenziare che sarebbe suo desiderio partecipare anche al nuovo incanto, nell’ipotesi l’aggiudicazione a favore di __________ venisse annullata.
N. Con osservazioni 25 aprile 2001 l’UEF di Locarno ha postulato l’accoglimento del ricorso, chiedendo la ripetizione dell’incanto con l’esclusiva partecipazione di coloro i quali hanno inoltrato l’offerta scritta d’acquisto conformemente a quanto indicato nella circolare del 6 marzo 2001.
L’UEF di Locarno ha rilevato che prima della lettura delle condizioni d’incanto il funzionario preposto all’asta, ha proceduto all’accertamento dell’identità dei presenti per verificare la loro legittimazione a partecipare all’incanto, ritenuto che la partecipazione era limitata a coloro che avessero preventivamente presentato un’offerta d’acquisto scritta.
L’Ufficio ha evidenziato che nell’ambito di questa verifica è risultato che la partecipazione di __________ era ingiustificata, perché questi non aveva inoltrato alcuna offerta scritta. Ritenuto che __________ ha sostenuto che nel corso del sopralluogo del 23 marzo 2001 il funzionario dell’UEF presente gli avrebbe espressamente assicurato la possibilità di partecipare all’incanto anche senza aver formulato un’offerta scritta, il preposto all’asta ha chiesto delucidazione in merito a questo funzionario, che gli avrebbe confermato la versione datagli da __________ Per questo motivo a __________ è stato consentito di partecipare all’asta.
In considerazione delle nuove emergenze risultanti dallo scritto del 4 aprile 2001 del funzionario che ha condotto il sopralluogo del 23 marzo 2001, l’UEF di Locarno ha, in conclusione, postulato l’accoglimento del gravame.
Considerato
in diritto:
a) Nella procedura fallimentare ordinaria la realizzazione di attivi della massa in genere, e in particolare la loro vendita a trattative private, quale forma di realizzazione alternativa ai pubblici incanti, è ammessa in principio quando lo decide la Seconda assemblea dei creditori: in questa funzione "ordentliches Verwertungsorgan" (art. 243 cpv. 3 e 256 cpv. 1 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §45 n.27 p.361 e §47 n.3 p.376; Urs Bürgi, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.13 ad art. 252 LEF e n.8 ad art. 253 LEF).
b) Nella liquidazione fallimentare in via sommaria -a differenza di quella in via ordinaria - non hanno luogo di regola assemblee dei creditori (riservate "circostanze particolari", art. 231 cpv.3 n.1 secondo periodo LEF) ed è compito proprio dell'Amministrazione fallimentare ordinaria determinarsi secondo apprezzamento delle specifiche circostanze sul modo di realizzazione dei beni della massa, in linea di principio senza il concorso dei creditori (cfr. Urs Lustenberger , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.35 ad art. 231 LEF). Ciò vale anche in caso di vendita a trattative private, per la quale non è di per sé necessaria una delibera dei creditori (cfr. art. 231 cpv. 3 n.2 LEF che non rinvia all'art. 256 cpv. 1 LEF). L’UEF di Locarno stabilendo con il provvedimento/circolare del 6 marzo 2001 la vendita a trattative private dei beni appartenenti alla massa fallimentare della __________, ha quindi agito nel rispetto dei dettami della LEF.
Secondo l'art. 9 Cost. ognuno ha il diritto di essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. La giurisprudenza del Tribunale federale già sanciva questo diritto, deducendolo dal previgente art. 4 vCost. In quanto sia fatto valere nei confronti degli organi dello Stato, come nel caso dell'ufficio d'esecuzione quale autorità legittimata a prendere provvedimenti amministrativi, il principio della tutela della buona fede assume il carattere di diritto fondamentale, suscettibile di essere invocato davanti ad un'autorità giudiziaria (Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale, del 20 novembre 1996, in: FF 1997 I 134-136, riferito all'art. 8 del progetto, corrispondente al vigente art. 9 Cost.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. ed., Berna 1999, p. 488).
Un'indicazione errata delle condizioni che devono essere adempiute per poter partecipare all’asta indetta nell’ambito di una vendita a trattative private non deve, in linea di principio, comportare pregiudizi alle parti. Ne consegue che un'informazione errata può determinare, nel singolo caso, una modifica delle condizioni stabilite in precedenza nel senso più favorevole a chi se ne prevale. Risultando nel caso di specie determinante, a prescindere dalle successive precisazione del funzionario interessato, quanto accertato dal preposto all’asta al momento della medesima, ossia che all’oblatore __________ era stato espressamente confermato durante il sopralluogo del 23 marzo 2001 che egli avrebbe potuto presenziare all’asta, anche senza adempiere le condizioni stabilite nella circolare del 6 marzo 2001 e accertato dunque che sono state date informazioni divergenti per quanto riguardava la necessità di presentare una preventiva offerta scritta all’UEF, decisivo sarà in un caso come quello sottoposto a giudizio l’informazione successiva in ordine temporale. Certo è che la parte che conosceva l'erroneità dell'informazione data, o che avrebbe dovuto notarla dando prova della dovuta diligenza, non può prevalersi della buona fede: tuttavia, a questo riguardo, solo gravi manchevolezze di una parte o del suo patrocinatore possono ritorcersi contro di lei. Nel caso di specie, non vi era però alcun motivo per __________, non patrocinato da un avvocato, di dubitare che quanto espressogli dal funzionario dell’UEF in sede di sopralluogo non fosse corretto. Ne consegue che non può darsi manchevolezza rilevante a suo carico. Il gravame di __________ è pertanto respinto.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 231 e 256 LEF, art. 9 Cost., art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 29 marzo 2001 __________ è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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