AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.12
Data decisione, Autorità: 12.03.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00012
Lugano 12 marzo 2001 /EC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2001 di
(patr. dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’avviso d’incanto per beni mobili, crediti e diritti dell’8 gennaio 2001 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
(patr. dall’avv. __________)
viste le osservazioni:
– 26 gennaio 2001 di __________;
– 14 febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona;
richiamato il decreto presidenziale 11 gennaio 2001 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 17 maggio 1999 __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 10'400.– oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1999 indicando quale titolo di credito: “pigione scaduta per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1999. Deposito magazzino __________ ”. Al precetto esecutivo la debitrice non ha interposto opposizione.
Con PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 14 luglio 1999 __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 10'200.– oltre interessi al 5% dal 1. giugno 1999 indicando quale titolo di credito: “mancato versamento deposito di garanzia fr. 5'000.– / affitto mese giugno–luglio fr. 5’200.– (Deposito magazzino __________)”. Al precetto esecutivo la debitrice non ha interposto opposizione
Con PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 10 dicembre 1999 __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 10'400.– oltre interessi al 5% dal 1. agosto 1999 per pigioni scadute da agosto a novembre 1999. A questo precetto esecutivo la debitrice ha interposto opposizione, rigettata in via provvisoria con pronunciato 25 gennaio 2000 dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona.
B. Il 2 luglio 1999, il 2 settembre 1999 e il 17 novembre 1999 l’UEF di Bellinzona ha inventariato nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ presso la __________ diversi beni mobiliari vincolati dal diritto di ritenzione della locatrice.
C. Il 2 agosto 1999, il 17 settembre 1999 e il 28 febbraio 2000 la creditrice ha presentato all’UEF di Bellinzona le varie domande di vendita.
D. Il 3 agosto 1999, il 20 settembre 1999 e il 29 febbraio 2000 l’UEF ha comunicato alla debitrice che la creditrice ha chiesto la vendita dei beni mobiliari compresi nelle note esecuzioni.
E. Con avvisi d’incanto per beni mobili del 15 dicembre 2000 l’UEF di Bellinzona ha fissato per il 22 gennaio 2001 la vendita dei beni inventariati nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________.
F. Con ricorso 10 gennaio 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità degli avvisi d’incanto del 15 dicembre 2000 nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, atteso che:
– “tra la signora __________ e la __________ è stato sottoscritto un contratto di locazione per uso commerciale quale magazzino–deposito in data 29 luglio 1991”;
– “il capannone in discussione non era ben isolato e causava delle infiltrazioni d’acqua e dei danni alla __________ ”;
– “il 15 luglio 1999 la signora __________ ha notificato la disdetta per il 31 agosto 1999 ed in seguito ha chiesto lo sfratto per il 31 dicembre 1999 in Pretura (…) il 2 novembre 1999 è stato pronunciato lo sfratto per il 31 dicembre 1999”;
– “parallelamente la signora __________ ha provveduto a notificare delle esecuzioni nei confronti della __________ per delle pigioni arretrate, segnatamente fino alla fine di maggio 1999, alle quali è stata formulata opposizione. La ditta __________, come risulta dalle ricevute qui allegate, ha saldato interamente queste pigioni, e precisamente fino al mese di novembre 1999”;
– “tra le parti vi è stata anche una procedura davanti all’Ufficio di conciliazione di Bellinzona, dove si è stabilito di porre fine definitivamente al contratto di locazione con effetto 7 giugno 2000, con il versamento a saldo di fr. 9'000.–– a favore della signora __________. Questo importo è stato depositato presso il sottoscritto legale, ma la controparte si è rifiutata di accettarlo”.
G. Con osservazioni 26 gennaio 2001 __________ ha postulato la reiezione del gravame, rilevando di aver sempre posto tempestivo rimedio ai problemi sollevati dalla conduttrice.
L’osservante evidenzia che la ricorrente non avrebbe pagato le pigioni fino al mese di novembre 1999. Inoltre la disdetta data dalla locatrice e lo sfratto ottenuto da quest’ultima sarebbero divenuti privi di oggetto perché le parti avrebbero consensualmente prorogato la locazione. __________ occuperebbe ancora l’oggetto locato e il rapporto di locazione sarebbe stato validamente disdetto solo il 18 dicembre 2000 per il 31 gennaio 2001.
A mente della creditrice visto l’accordo di continuazione della locazione “si deve ritenere che i pagamenti effettuati dalla conduttrice si riferiscano ai mesi correnti” e non a saldo delle pigioni poste in esecuzione.
L’osservante evidenzia che la controversia tra le parti dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona non è stata conciliata come si evince dalla decisione 3 agosto 2000 di questo ufficio, che dichiara l’esperimento di conciliazione fallito.
H. Delle osservazioni 14 febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona, postulanti anch’esse la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata va presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF), ritenuto che tale termine non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF) e che –se l'ultimo giorno di tale termine cade in un giorno festivo (sabato o domenica) o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo– il termine scade il prossimo giorno feriale (art. 31 cpv. 3 LEF).
In virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi nei periodi preclusi (tra le 20 e le 7, di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 luglio al 31 luglio) e contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62 LEF).
Secondo gli art. 56 e 63 LEF un termine che viene a scadere durante le ferie esecutive è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Le norme si applicano a tutti i termini che devono essere rispettati dalle parti nella procedura esecutiva, indipendentemente dalla relazione o meno del termine con un atto esecutivo (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 e 8 ad art. 63 LEF; Pierre–Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 9 ss., in particolare n. 23 ad art 63 LEF).
Un termine non può iniziare a decorrere durante le ferie, esso può farlo solo a partire dal primo giorno successivo alle stesse (cfr. Bauer, op. cit., n. 54 ad art. 56 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 27 s. ad art. n. 63 LEF).
Il ricorso 10 gennaio 2001 di __________ è pertanto tempestivo.
Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente secondo cui l’ente locato presenterebbe dei difetti rilevanti e secondo cui le pretese dedotte in esecuzione sarebbero state estinte per avvenuto pagamento concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tali eccezioni avrebbero dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione o nella procedura di merito di disconoscimento del debito oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente ex art. art. 85 risp. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne siano realizzati i presupposti.
Il ricorso è di conseguenza respinto.
richiamati gli art. 17, 19, 31 cpv. 1 e 3, 56, 63, 85, 85a LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 gennaio 2001 __________, è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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