AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.192
Data decisione, Autorità: 26.02.2001, CEF
Incarto n. 15.2000.00192
Lugano 26 febbraio 2001 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11/12 dicembre 2000 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del 28 agosto 2000 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il reclamante da:
rappr. da __________ 2. __________ rappr. da __________ 3. __________ 4. __________ 3 e 4 rappr. da__________
richiamata l’ordinanza presidenziale 13 dicembre 2000 di non concessione dell’effetto sospensivo al ricorso;
viste le osservazioni:
22 dicembre 2000 della __________ e dello __________;
27 dicembre 2000 del Comune __________;
2 gennaio 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 28 agosto 2000 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento di salario nei confronti di __________, nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti, stabilendo il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di fr. 2'180.-- mensili, determinato come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'449.15 (84%)
Contr. moglie fr. 673.--
Totale fr. 4'122.15
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1’370.--
locazione fr. 350.--
cassa malati fr. 503.20
trasferte e pasti fr. 180.--
diversi fr. 190.--
totale deduzioni fr. 2’593.20 fr. 2'178.29 (84%)
B. Con scritto 6 dicembre 2000 __________ ha chiesto all’UE di Lugano di soprassedere dal pignoramento della tredicesima mensilità per permettergli di fare dei piccoli pagamenti e degli acquisti per le feste natalizie.
C. Con decisione 7 dicembre 2000 l’UE ha respinto la richiesta del debitore.
D. Con ricorso 11/12 dicembre 2000 __________ è insorto contro tale decisione chiedendo di poter disporre della tredicesima mensilità, atteso che egli ha dovuto pagare delle fatture mediche, le quote sindacali di fr. 16.-- mensili, la cassa malati per fr. 503.20 mensili, le imposte comunali e cantonali per fr. 195.— mensili e deve sostenere delle spese di fr. 50.— mensili per vestiario.
E. Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Il ricorso 11/12 dicembre 2000 di __________ verte sul pignoramento effettuato il 28 agosto 2000 dall’UE di Lugano, il cui verbale è stato intimato alle parti il 5 ottobre successivo. Di principio pertanto, ritenuto che il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF era ampiamente scaduto il 12 dicembre 2000, lo stesso sarebbe intempestivo.
Tuttavia nell'ambito della procedura di pignoramento di salario ex art. 93 LEF è sempre possibile portare a conoscenza degli organi di esecuzione forzata cambiamenti nelle basi di calcolo del minimo di esistenza suscettibili di modificare la trattenuta mensile: in tal caso l'Ufficio di esecuzione opererà una revisione della propria decisione, emanandone una seconda, sia che accolga integralmente o parzialmente l’istanza sia che la respinga; contro quest'ultima decisione è poi data nuovamente la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF (art. 93 cpv. 3 LEF; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 56 ad art. 93).
b) In concreto __________ con scritto 6 dicembre 2000 ha chiesto all’UE di Lugano di soprassedere dal pignoramento della tredicesima mensilità, chiedendo in sostanza una revisione del pignoramento 28 agosto 2000. Con provvedimento 7 dicembre 2000 l’UE ha respinto la richiesta del debitore. Conformemente al principio sopra esposto contro tale decisione è data al debitore facoltà di ricorso ex art. 17 LEF. Il ricorso 11/12 dicembre 2000 di __________ è pertanto tempestivo.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del salario e va pure essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del versamento da parte del datore di lavoro (DTF 71 III 61; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 4 ad art. 93).
Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FUCT n. 1 del 2/2001 pag. 74 ss.). Da tale data la nuova Tabella risulta applicabile anche a quei pignoramenti di salario iniziati sotto l’imperio della Tabella del 1. gennaio 1994 (cfr. punto IX della nuova Tabella).
In concreto, come risulta dal conteggio paga relativo al mese di dicembre 2000, emesso dalla datrice di lavoro del ricorrente, la spett. __________, la tredicesima mensilità è stata corrisposta al debitore valuta 1. dicembre 2000. Ne consegue pertanto, in base ai principi di diritto intertemporale sovraesposti, l’applicabilità al caso concreto della vecchia tabella.
In merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a. L’importo di fr. 503.20 mensili per i costi della cassa malati è già stato considerato ai fini del calcolo del minimo vitale da parte dell’UE di Lugano nel provvedimento impugnato. La censura di __________ va pertanto respinta.
b. Per quanto riguarda l’importo di fr. 195 per imposte cantonali e comunali va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti per imposte comunali e cantonali non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune di __________ e al Cantone.
Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
c. Secondo il punto 1.2 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1. gennaio 1994 l’importo base mensile per coniugi ammonta fr. 1’370.--.
In questo importo sono già contenuti le spese per vestiario quantificate dal ricorrente in fr. 50.—mensili.
d. Anche l’importo di fr. 16.-- mensili per la quota di affiliazione ad un sindacato è già coperto, a non averne dubbio, dall’importo di fr. 190.-- riconosciuto dall’UE di Lugano alla voce diversi.
e. Per quanto riguarda invece le asserite spese mediche si evidenzia che le stesse possono essere riconosciute quale supplemento all’importo base solo se sono spese proporzionalmente rilevanti. In concreto il ricorrente si è limitato all’apodittica affermazione di aver sostenuto delle spese mediche, senza quantificarne l’ammontare e senza versare agli atti supporto probatorio alcuno. Ne consegue che anche siffatta censura deve essere respinta, con l’avvertimento al debitore che nell’ipotesi che egli avesse effettivamente sostenuto spese mediche rilevanti e non coperte dalla cassa malattia, l’ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’UE a condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua asserzione.
Da tutto quanto suesposto risulta pertanto che l’operato dell’UE di Lugano è stato corretto e va confermato. Il ricorso 11/12 dicembre 2000 di __________ è dunque respinto.
Sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11/12 dicembre 2000 di __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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