AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.31
Data decisione, Autorità: 14.05.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00031
Lugano 14 maggio 2002 EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
rappr. da __________
in materia di avviso d’incanto;
viste le osservazione:
19 marzo 2002 di __________
28 marzo 2002 dell’UEF di Bellinzona, Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 21/27 giugno 2000 dell’UEF di Bellinzona __________ per l’incasso di:
fr. 5'827.25 più interessi al 5% dal 17.6.2000;
fr. 1'963.-- più interessi al 5% dal 17.6.2000;
fr. 305.85
La creditrice ha indicato quale titolo di credito:
“__________ 09.06.1999 - __________. Urteil Obergericht des Kantons __________ vom 28.04.2000 – Ausgerechneter Zins seit Urteilsverkündung bis 16.06.2000”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
B. Con sentenza 24 agosto 2000 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________, condannandola al pagamento della tassa di giustizia di fr.120.-- e alla rifusione alla controparte di ripetibili nella misura di fr. 30.--.
C. Il 27 giugno 2001 __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione contro __________ per complessivi fr. 8'246.10 oltre accessori.
D. Il 30 gennaio 2001 l’UEF di Bellinzona ha pignorato per un credito di fr. 5'466.10 oltre a fr. 135.-- di spese esecutive, un’autovettura marca Opel Omega, mod. 1988, stimata in fr. 1'500.--.
E. Avendo la debitrice corrisposto un acconto di fr. 3'000.-- ed effettuato un primo versamento di fr. 500.-- il 14 maggio 2001, l’UEF di Bellinzona ha concesso il 1° giugno 2001 a __________ una dilazione di pagamento di dieci mesi ex art. 123 LEF.
F. Dopo il primo versamento la debitrice ha effettuato ulteriori pagamenti per complessivi fr. 2'500.--.
G. Avendo sospeso i propri versamenti, l’UEF di Bellinzona con avviso del 23 gennaio 2002 ha stabilito la vendita del bene pignorato per il 15 marzo 2002.
H. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ con atto 11 febbraio 2002, asseverando che:
avrebbe già da tempo estinto il suo debito, ritenuto che anche la procedente avrebbe confermato con scritto del 13 luglio 1999 l’avvenuto pagamento di fr. 4'600.--;
avrebbe versato il 3 ottobre 2000 all’UEF di Bellinzona fr. 100.-- tramite versamento postale e fr. 3'000.-- in contanti;
avrebbe versato ulteriori fr. 3'000.-- e quindi avrebbe pagato fr. 2'900.-- in più di quanto dovuto.
I. Delle osservazioni 19 marzo 2002 di __________ e 28 marzo 2002 dell’UEF di Bellinzona, si dirà per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF). Il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (cfr. art. 90 primo periodo LEF). Effettuato il pignoramento, una volta ricevuta la domanda di vendita, l’Ufficio avvisa il debitore che il creditore ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF), e vi procede nei modi e nelle forme previste agli articoli 122 ss. LEF.
L'Ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare l'eventuale inesistenza del credito posto in esecuzione. L'escusso può ricorrere ex art. 17 LEF contro la continuazione dell'esecuzione unicamente se il precetto esecutivo è scaduto, se non è stata fatta domanda di prosecuzione o se l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88 LEF). All'escusso che intendesse ottenere l'annullamento dell'esecuzione a seguito dell’inesistenza del credito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione rimane aperta la via dell'azione ex art. 85a LEF.
Orbene, nel caso in esame il 27 giugno 2001 __________ ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione n. __________ per complessivi fr. 8'246.10 oltre accessori sulla base della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione del 24 agosto 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona. Considerato come la debitrice avesse nel frattempo versato un acconto di fr. 3'000.-- l’UEF di Bellinzona ha agito correttamente, procedendo il 30 gennaio 2001 al pignoramento nei confronti della debitrice per un credito di fr. 5'466.10 oltre alle spese esecutive
Pure correttamente si è comportato l’Ufficio emettendo in data 23 gennaio 2002 l’avviso d’incanto relativo al bene pignorato, dopo aver constatato che i termini di pagamento fissati con il provvedimento di dilazione del 1°giugno 2001 non sono stati rispettati dalla debitrice, che si è limitata a versare all’Ufficio, da quanto emerge dallo stesso provvedimento di concessione della dilazione, l’importo di fr. 3'000.-- in sei rate.
In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dalla ricorrente secondo cui __________ non vanterebbe più alcuna pretesa nei suoi confronti, ma anzi sarebbe divenuta sua debitrice, perché già nel corso del 1999 avrebbe ricevuto l’importo di fr. 4'600.-- da porre in deduzione del credito originario, concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza, che doveva essere fatta valere nell’ambito del rigetto dell’opposizione, rispettivamente, superato tale stadio procedurale, con l’azione ex art. 85a LEF, sempre ricevibile fintanto che il debitore non ha pagato l’indebito.
Il ricorso è di conseguenza respinto.
Per questo motivo si richiama l’attenzione della ricorrente sulla possibilità di promuovere contro __________ un’azione ex 85a LEF per sospendere provvisoriamente l’esecuzione e un’azione ex art. 86 LEF di ripetizione dell’indebito, che dovranno adempiere i prescritti formali imposti dalle norme di procedura civile. Detto altrimenti, __________ dovrà attivarsi con l’ausilio di un avvocato per far valere quei diritti che sembrano imporsi ma che non possono essere considerati dall’Autorità cantonale di vigilanza.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi
richiamati gli art. 17, 85a, 86, 89, 90, 120, 122 ss. LEF
pronuncia:
Il ricorso 11 febbraio 2002 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster