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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2003.34
Data decisione, Autorità: 11.06.2003, CEF
Incarto n. 14.2003.34
Lugano 11 giugno 2003 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 febbraio 2003 presentata da
contro
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 18 marzo 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal giorno
18 marzo 2003 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
31 marzo 2003 ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 3/4 aprile 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza 20 febbraio 2003 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 2'550.80 compresi interessi e spese.
B. All'udienza di contraddittorio del 28 febbraio 2003 nessuno è comparso.
C. Con decisione 18 marzo 2003 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal 18 marzo 2003 alle ore 10.00.
D. Con atto d'appello 31 marzo 2003 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo che il mancato pagamento era dovuto ad una svista amministrativa. L'appellante ha poi rilevato che tre creditori dispongono insieme di oltre il 90% dei crediti esistenti nei suoi confronti. Per gli ulteriori debiti egli provvederà a depositare il relativo importo presso l'UEF di Locarno.
Considerato
In diritto:
a) Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza
b) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Non avendo l'appellante prodotto con l'atto d'appello alcun documento non risultano adempiuti né i presupposti previsti dall'art. 174 cpv. 1 LEF, che è applicabile nel caso di fatti avvenuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento e non risultano adempiuti nemmeno i presupposti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF, secondo il quale, oltre a rendere verosimile la propria solvibilità, il debitore deve fornire la prova dell'estinzione del debito, oppure del deposito dell'importo oppure del ritiro della domanda di fallimento.
Abbondanzialmente va osservato che per quel che riguarda il presupposto della solvibilità l'estratto delle esecuzioni 10 giugno 2003 dell'UEF di Locarno mostra che contro __________ sono pendenti 31 esecuzioni per importi varianti tra fr. 67.65 e fr. 18'472.65, di cui 28 procedure promosse tra il 19 settembre 2002 e il 6 giugno 2003. Per una di queste è già stato chiesto il proseguimento dell'esecuzione, per tre è stato emesso l'avviso di pignoramento, per altre tre è stata inviata la comminatoria di fallimento e per 5 esecuzioni il debitore non ha nemmeno interposto l'opposizione. Questo dimostra che l'appellante non è più in grado di far fronte ai suoi impegni e nemmeno di pagare importi anche modesti, per cui anche il presupposto della solvibilità potrebbe difficilmente essere reso verosimile. Non risultando adempiuti né i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 1 e nemmeno dell'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di __________ non può essere annullato.
Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
martedì 17 giugno 2003 alle ore 10:00.
La tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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