AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.37
Data decisione, Autorità: 06.08.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00037
Lugano 6 agosto 2001/EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 febbraio 2001 da
_______________, Lugano patr. dall'avv. _______________, Lugano
contro
_______________, Lugano patr. dall'avv. _______________, Lugano
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 6/7 febbraio 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza con sentenza 3 aprile 2001 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 aprile 2001 hanno postulato il solo parziale accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata con osservazioni il 31 maggio/1. giugno 2001, ha postulato la reiezione dell’appello;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 6/7 febbraio 2001 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 18'709.50 oltre interessi al 5% dall’11 agosto 2000 su fr. 2'709.50, dal 6 novembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 dicembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 gennaio 2001 su fr. 4'000.-- e dal 6 febbraio 2001 su fr. 4'000.--. Quale titolo di credito la procedente ha indicato: "decreto pretorile 18.08.2000, per alimenti non versati”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul decreto supercautelare inaudita parte del 18 agosto 2000 (doc. B), mediante il quale il Segretario Assessore della Pretura di Lugano ha, tra le altre cose, stabilito che __________ verserà a __________ un contributo alimentare mensile di fr. 4'000.--, importo da versare entro il 5 di ogni mese, la prima volta a decorrere (quota parte) dall’11 agosto 2000.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che è moralmente inaccettabile che dopo oltre un anno e mezzo dalla separazione di fatto la moglie in giovane età e che ha sempre lavorato presso l’Albergo dei coniugi, non svolga ancora un’attività lucrativa che le permetta di provvedere al suo sostentamento. L’escusso ha posto in compensazione un credito di fr. 1'300.-- a lui dovuto a titolo di ripetibili conformemente al decreto 4 settembre 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 6 (doc. 1) e alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. 2).
L’istante in replica ha osservato che parte dell’importo posto in compensazione dal convenuto non può essere ammesso, visto e considerato che quest’ultimo non le avrebbe versato le ripetibili assegnatele di fr. 500.-- e non le avrebbe corrisposto la tassa di giustizia da lei anticipata di fr. 160.--, così come stabilito nella sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. C).
L’istante ha asseverato che ha immediatamente cercato una nuova attività ma purtroppo, a causa di mancanza di fondi e di una salute cagionevole, non ha potuto trovare alcuna occupazione.
D. Con sentenza 3 aprile 2001 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione.
In merito all’eccezione di compensazione, la prima Giudice ha ritenuto la stessa parzialmente ammissibile perché fondata su di un giudizio esecutivo, e l’ha accolta limitatamente all’importo di fr. 640.--. Nel dispositivo della sentenza impugnata la Segretaria Assessore ha poi rigettato interamente l’opposizione interposta al PE n. __________1, omettendo, per un’evidente svista, di limitare il rigetto all’importo di fr. 18'069.50 (ossia fr. 18'709.50 dedotti fr. 640.--).
E. Con tempestivo atto d’appello 20 aprile 2001 _______________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, che il pronunciato di prime cure venga così riformato:
“1. L’appello è integralmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2001 è modificata come segue:
§ L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 17'409.50.
§ La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticiparsi dalla parte istante, è posta in misura di fr. 140.-- a carico di parte convenuta, la quale rifonderà inoltre a controparte fr. 200.-- a titolo di indennità ridotte”.
L’appellante rileva che la prima Giudice ha ritenuto che l’importo di fr. 1'300.--, dovutole a titolo di ripetibili in base alle sentenze di cui al doc. 1 e al doc. 2, potesse essere posto in compensazione in modo limitato, vale a dire per soli fr. 640.--, poiché dallo stesso andava dedotto l’importo di fr. 660.-- dovuto dall’appellante all’appellata a titolo di tassa di giudizio e ripetibili per la decisione di cui al doc. C.
A mente di _______________ così facendo la prima Giudice avrebbe misconosciuto che l’istituto della compensazione è stato da lui invocato con la risposta di causa, prima quindi che l’appellata invocasse a sua volta detto istituto con la replica.
L’appellante ha osservato, in via subordinata, che la Giudice di prime cure ha riconosciuto nei considerandi della sentenza impugnata la compensazione limitatamente alla somma di fr. 640.-- e malgrado ciò nel dispositivo ha rigettato integralmente l’opposizione, commettendo pertanto un evidente errore.
F. Con osservazioni 31 maggio/1. giugno 2001 _______________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame, asseverando che “l’appello è destituito di ogni fondamento ed in tutto la sentenza pretorile deve essere confermata, fuorché forse nel suo dispositivo cifra 1, per ciò che attiene al totale accoglimento della somma da rigettare: rettamente la Pretura avrebbe dovuto limitare il predetto rigetto dell’opposizione alla somma di fr. 18'069.50 e non fr. 17'409.50, come invoca invece controparte”.
Considerato
in diritto: 1. In concreto non vi è tra le parti contestazione sulla qualità di titolo legittimante il rigetto definitivo dell’opposizione del decreto supercautelare inaudita parte del 18 agosto 2000 (doc. B), mediante il quale il Segretario Assessore della Pretura di Lugano ha stabilito che _______________ verserà a _______________ un contributo alimentare mensile di fr. 4'000.-- a decorrere (quota parte) dall’11 agosto 2000.
Il contenzioso risulta dunque essere limitato alla questione della compensabilità con la pretesa posta in esecuzione, dell’importo di complessivi fr. 1'300.--, dovuto dall’appellata all’appellante a titolo di ripetibili in base al decreto di stralcio 4 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano Sezione 6 (doc. 1) e alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 (doc. 2).
a) Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF).
Tra i motivi di estinzione rientra pure la compensazione e la rinuncia del creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I vol., Zurigo 1997, n.6 ad art. 81 LEF). Scopo della norma è di pretendere una prova chiara e inconfutabile, non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III 100, cons. 4).
b) In virtù dell’art. 124 cpv. 2 CO, due crediti opposti in compensazione sono da ritenere reciprocamente e retroattivamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui sono diventati a vicenda compensabili, ossia alla data in cui l’uno o l’altro credito è diventato esigibile per ultimo (cfr. art. 120 cpv. 1 CO e Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 676-677, n. 198). Essendo sia l’importo dedotto in esecuzione che la pretesa posta in compensazione dall’escusso ampiamente esigibili il giorno dell’udienza di contraddittorio, l'importo di fr. 1'300.-- dovuto dall’appellata all’appellante a titolo di ripetibili in base al decreto di stralcio 4 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano Sezione 6 (doc. 1 ) e alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 (doc. 2), si è estinto al momento della dichiarazione di compensazione fatta dall’appellante e ciò retroattivamente al momento in cui l’ultimo dei due crediti è divenuto esigibile, ossia il 5 settembre 2000 per fr. 800.-- (doc. 1) e l'8 novembre 2000 per fr. 500.-- (doc. 2). Per questo motivo quindi corretto risulta essere quanto sostenuto dall’appellante secondo cui al suo credito di fr. 1'300.-- oramai estinto non poteva essere opposto in compensazione con la replica l’importo di fr. 660.-- da lui dovuto alla procedente per tassa di giustizia e indennità in base alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 (doc. C). Il rigetto definitivo dell’opposizione deve dunque essere concesso limitatamente fr. 17'409.50 oltre interessi al 5% dall’11 agosto 2000 al 4 settembre 2000 su fr. 2'709.50, dal 5 settembre 2000 al 7 novembre 2000 su fr. 1'909.50, dall'8 novembre 2000 su fr. 1'409.50, dal 6 novembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 dicembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 gennaio 2001 su fr. 4'000.-- e dal 6 febbraio 2001 su fr. 4'000.--. Le spese e le indennità di prima sede devono invece essere sopportate integralmente dalla parte escussa, perché al momento dell’emissione del precetto esecutivo e ancora dell’insinuazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, l’importo dovuto dall’escusso alla procedente era effettivamente di fr. 18'709.50, ritenuto che solo in sede di udienza di contraddittorio la pretesa si è ridotta a seguito della dichiarazione di compensazione.
Alla procedente va ricordato che sulla base della sentenza doc. C, ella potrà comunque procedere contro l’escusso in via esecutiva non solo per l’incasso dell’importo capitale per il quale il rigetto dell’opposizione le è stato concesso, ma anche per la tassa di giustizia e per quanto assegnatole a titolo di indennità, atteso che le spese della procedura di rigetto dell'opposizione come pure le indennità ex art. 62 cpv.1 OTLEF costituiscono spese esecutive (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, op. cit., ad art. 68 n. 2).
La tassa di giustizia segue il grado di soccombenza, mentre non si assegnano indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 80 e 81 LEF; 120 cpv. 1 e 124 CO; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 3 aprile 2001 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è riformato come segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta. L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 17'409.50 oltre interessi al 5% dall’11 agosto 2000 al 4 settembre 2000 su fr. 2'709.50, dal 5 settembre 2000 al 7 novembre 2000 su fr. 1'909.50, dall’8 novembre 2000 su fr. 1'409.50, dal 6 novembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 dicembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 gennaio 2001 su fr. 4'000.-- e dal 6 febbraio 2001 su fr. 4'000.--.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico per fr. 50.--, mentre è posta a carico di _______________ per la rimanenza di fr. 50.--. Non si assegnano indennità.
Intimazione a:___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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