AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.41
Data decisione, Autorità: 10.08.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00041
Lugano 10 agosto 2001 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 15 febbraio 2001 presentata da
Contro
patr. da: avv. _____________
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 23 aprile 2001 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di _____________, a far tempo dal giorno 23 aprile 2001 alle ore 15.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da _____________ che con atto 2 maggio 2001 ne ha postulato l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 4 maggio 2001 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;
preso che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 15 febbraio __________ ha chiesto il fallimento di _____________ per Fr. 1’600.– oltre accessori.
B. All’udienza di contraddittorio del 6 marzo 2001 l’escussa non è comparsa.
C. Con pronunciato 23 aprile 2001 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il fallimento di _____________ a far tempo dal 23 aprile 2001.
D. Con atto d’appello 2 maggio 2001 _____________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, ritenuto che:
“la signora _______, coadiuvata dal marito, gestisce nella forma della ditta individuale il ristorante __________ nel Comune di __________ ”;
“le difficoltà finanziarie della signora _____ sono in buona parte ascrivibili al suo stato di salute, che la spinge in determinati momenti di profonda depressione a trascurare i propri obblighi e a rifiutare il contatto con altra gente”;
l’appellante ha depositato “l’importo oggetto dell’esecuzione presso l’UEF di Locarno” (cfr. doc. B);
“la signora ________ha la possibilità di vendere l’intero inventario a due persone che si sono dichiarate disposte ad offrire per l’acquisto in discussione la somma di fr. 110'000.--, a condizione però che vi sia la possibilità di concludere con il proprietario dello stabile ove è ubicato il ristorante un contratto di locazione pluriennale”;
“la signora ________, qualora il presente appello fosse accolto, potrebbe optare per tale vendita e rinunciare a continuare l’attività. In questa ipotesi essa salderebbe tutti i suoi debiti, mediante un unico versamento”;
“se dovesse invece optare per la continuazione dell’attività (salute permettendo), essa sarebbe in grado di far fronte alle varie esecuzioni, mediante pagamenti rateali. Con alcuni creditori, anche per il tramite dell’UEF per quanto concerne gli enti pubblici, sono già stati sottoscritti relativi accordi”.
E. Il 7 giugno 2001 _____________ ha prodotto una convenzione datata 6 giugno 2001 sottoscritta con _________, in base alla quale quest’ultimo si è impegnato all’acquisto dell’inventario dell’esercizio pubblico __________ per l’importo di fr. 85'000.--.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
Le suddette condizioni previste dalla legge sono esaustive. La dilazione del credito non è sufficiente (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294).
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 25–26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht– und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
In sede di appello la debitrice ha proceduto a depositare il 25 aprile 2001 presso l’UEF di Locarno fr. 1’768.80.-- a saldo del debito che ha portato al fallimento (doc. C).
Essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento del 23 aprile 2001, trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui la debitrice deve rendere verosimile la sua solvibilità.
L’appellante ha prodotto con lo scritto 7 giugno 2001 una convenzione datata 6 giugno 2001 sottoscritta con ____________ ed in base alla quale quest’ultimo si è impegnato all’acquisto dell’inventario dell’esercizio pubblico __________ per l’importo di fr. 85'000.--, di cui fr. 35'000.-- sarebbero già stati versati sul conto clienti del patrocinatore dell’appellante e la rimanenza di fr. 50'000.-- dovrà essere versata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione.
Questo documento non costituisce riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’attuale situazione finanziaria dell’appellante, atteso che oltre all’impegno di ______________ di acquistare l’esercizio pubblico dell’appellante per complessivi fr. 85'000.--, non fornisce alcun ragguaglio in merito alla reale situazione finanziaria dell’appellante.
L’appellante ha infine presentato un estratto dell’UEF di Locarno del 24 aprile 2001 (doc. B), da cui emerge che contro di lei sono pendenti 23 esecuzioni -la prima risalente al 10 novembre 1999- e che 2 sono già giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, 4 all’avviso di pignoramento e 8 alla domanda di realizzazione. Gli importi posti in esecuzione superano i fr. 100'000.-- complessivamente e variano da fr. 163.80 a fr. 17'210.65. Orbene il numero delle esecuzioni così come il fatto che la prima risalga al 1999 e che nell’ultimo anno, segnatamente a decorrere dal mese di giugno 2000, vi è stato un aumento del numero delle esecuzioni e degli importi corrispondenti indicano che le difficoltà finanziarie dell'appellante non sono passeggere. Anche il fatto che la debitrice non sia in grado di pagare importi modesti indica insolvibilità. Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l'appellante sia solvibile, che sia in grado di tacitare i suoi creditori e di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità solo passeggera. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto della solvibilità, il fallimento di _____________ deve essere confermato.
Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L’appello 2 maggio 2001 _____________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di _____________, Ascona, a far tempo da
martedì 21 agosto 2001 alle ore 10.00
La tassa di giustizia di Fr. 90.–, già anticipata da _____________, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
Intimazione: ________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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