AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.42
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00042
Lugano 6 luglio 2001 EC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 15 febbraio 2001 presentata da
(rappr. dalla _____________)
Contro
(rappr. dall’amministratore unico avv. Dott. _____________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 maggio 2001 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della _____________, a far tempo da giovedì 3 maggio 2001 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da _____________ che con atto 14 maggio 2001 ne ha postulato l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 15 maggio 2001 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;
preso che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 15 febbraio 2001 _____________ ha chiesto il fallimento di _____________ per Fr. 30’100.– oltre accessori.
B. All’udienza di contraddittorio del 14 marzo 2001 l’escussa non è comparsa.
C. Con pronunciato 3 maggio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di _____________ a far tempo da giovedì 3 maggio 2001, ore 14.00.
D. Con atto d’appello 14 maggio 2001 _____________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, ritenuto che:
– “la ricorrente ha avuto i propri uffici per più di dieci anni in , nei locali di proprietà dell’___. I rapporti con il proprietario degli uffici si deteriorarono agli inizi del 1995 e da allora ebbe inizio una “querelle” interminabile. Da questa “querelle” è nato il fallimento”;
– “in considerazioni delle pendenti trattative bonarie per la cancellazione dei precetti esecutivi tra la _____________ e l’, quest’ultima decise di soprassedere alla richiesta di fallimento contro versamento dell’importo di fr. 70'000.-- a saldo. Dopo lunghe discussioni all’ venne trasmessa la conferma di adesione alla proposta da essa formulata per il tramite del signor __________ e cioè procedere al versamento dell’importo di fr. 70'000.-- a saldo e stralcio di ogni debito riferito alla locazione (…) inspiegabilmente la spett. , rappresentante dell’, informando la qui ricorrente dell’assenza del signor _____________ richiedeva ulteriori fr. 25'280.76.-- inserendo, contrariamente a quanto pattuito, interessi e spese accessorie riferite alla locazione per più di cinque anni”;
– “la ricorrente, il giorno dell’apertura del fallimento, aveva pendente 16 esecuzioni di cui 7 spiccate dall’__________. Di tali esecuzioni 3 e più precisamente le n. __________, n. __________, n. __________ dovevano essere da gran tempo cancellate in quanto non dovute e solamente in data di oggi la _____________ ha proceduto in tal senso”;
– “in data odierna la qui ricorrente ha proceduto al pagamento e/o alla cancellazione delle esecuzioni lasciando esclusivamente in essere:
di opposizione e riferita ad un contenzioso con domanda riconvenzionale;
riferita ad un credito integralmente contestato vantato dall’_____________ per
un presunto danno dovuto a rottura contrattuale”;
c) le esecuzioni n. __________ e n. __________ per le quali si rimanda alla dichiarazione doc. O qui prodotta e dalla quale si evince come la ricorrente abbia fornito le debite garanzie agli attuali proprietari degli immobili per il pagamento dei tre mesi aprile, maggio e giugno 2001”;
– oltre alle normali fatturazioni che si possono quantificare in circa fr. 40'000.-- mensili, la società è intestataria di diverse autovetture;
– l’appellante non solo intende saldare l’esecuzione che ha portato al fallimento mediante il deposito di un assegno personale di uno dei suoi direttori, ma intende altresì procedere al pagamento delle altre due esecuzioni arrivate allo stadio della comminatoria di fallimento e dell’importo di circa fr. 3'200 di cui all’esecuzione n. __________.
E. Con scritto 22 giugno 2001 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello che a seguito di un errore amministrativo, oltre alla rimessa degli assegni per il tramite di un direttore, la società ha proceduto al versamento sul suo conto clienti di un importo pari agli assegni prodotti con l’atto d’appello, chiedendo il consenso della Camera “all’estinzione delle esecuzioni riferite ai quattro assegni in parola dietro consegna di questi ultimi contro deposito delle ricevute dell’Ufficio di esecuzione”.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
c) Le suddette condizioni previste dalla legge sono esaustive (Roger Giroud; Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 20 ad art. 174 LEF e rif. ivi). Inoltre, come emerge dal chiaro tenore della legge (“nel frattempo”), tali condizioni devono essersi realizzate nel termine di dieci giorni intercorrente tra la notifica della declaratoria di decozione al fallito e la sua impugnativa all’autorità giudiziaria superiore.
Nel caso di specie nel termine di dieci giorni per ricorrere contro il pronunciato di prima sede, _____________ non ha estinto il debito che ha portato alla declaratoria di decozione e neppure ha depositato un importo corrispondente presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice _____________.
L’appellante si è infatti limitata a produrre agli atti degli assegni bancari emessi da un dipendente della società fallita. Tale modo di procedere non può essere in tutta evidenza parificato al deposito di una somma di denaro sulla relazione bancaria dell’autorità giudiziaria superiore come richiesto espressamente dalla legge, ritenuta la concreta possibilità, trattandosi di assegni, che gli stessi perché non coperti da relativi averi in conto, perché revocati o ancora per altri motivi non vengano poi onorati dall’istituto bancario dell’emittente. Essendo la consegna di assegni bancari inidonee a realizzare il presupposto del deposito ex art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, _____________ non ha adempiuto nessuna delle condizioni esaustivamente elencate all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. Il fallimento pronunciato nei suoi confronti dalla prima Giudice deve essere pertanto confermato.
L’appellante è rinviata, se del caso, all’istituto della revocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al Pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni oppure quando sia intervenuto un concordato (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di revocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio.
L’appello 14 maggio 2001 di _____________, è quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L’appello 14 maggio 2001 ____________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 120.–, già anticipata da _____________ resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
Intimazione:____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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