AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.43
Data decisione, Autorità: 28.06.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00043
Lugano 28 giugno 2001 /EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 marzo 2001 da
patr. dallo St. legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________al PE n. __________del 23/28 febbraio 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 maggio 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 14 maggio 2001 ha postulato con protesta di spese, tasse e ripetibili, la seguente riforma del giudizio impugnato:
"1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 10'309.--, oltre ad interessi di mora al 5% a partire dal 21.2.2001.
rilevato che la parte appellata ha presentato le proprie osservazioni il 29 maggio 2001;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 23/28 febbraio 2001 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 11’081.-- oltre interessi al 5% dal 21 febbraio 2001, indicando quale titolo di credito: "contributi alimentari per la figlia __________ in arretrato (agosto 2000-febbraio 2001)”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
B. La procedente fonda la propria pretesa sulla sentenza 19 aprile 2000 del Tribunale civile e penale di __________, Sezione IX civile (doc. B), cresciuta in giudicato, mediante la quale l’escusso è stato condannato a versare “a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore l’importo onnicomprensivo di Lit. 4'000'000 mensili, per dodici mensilità, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese”.
procede per fr. 11'081.-- corrispondenti a Lit. 14'000’000 al tasso di cambio dello 0.07915 alla data di presentazione della domanda di esecuzione (doc. C e D). Tale importo corrisponde alla differenza fra quanto versato dal convenuto nel periodo agosto 2000-febbraio 2001 (Lit. 2'000'000 mensili) e quanto dallo stesso dovuto (Lit. 4'000'000 mensili).
C. All’udienza di contraddittorio la procedente ha ridotto l’importo per cui richiede il rigetto dell’opposizione a fr. 10'309.-- “ritenuto che nel frattempo è stato versato un ulteriore acconto”.
L’escusso ha asseverato di aver versato, oltre a Lit. 2'000'000 mensili, Lit. 975'000 il 13 novembre 2000 (doc. 3).
D. Con sentenza 10 maggio 2001 la Pretore di Lugano, dopo aver rilevato che la procedente ha “ridotto la pretesa a fr. 10'309.-- essendo nel frattempo stato versato un ulteriore acconto”, ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________.
E. Con atto d’appello 14 maggio 2001 __________ ha postulato con protesta di spese, tasse e ripetibili, la seguente riforma del giudizio impugnato:
"1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 10'309.--, oltre ad interessi di mora al 5% a partire dal 21.2.2001.
L’appellante ha asseverato che durante l’udienza di discussione del 7 maggio 2001 egli ha richiesto la riduzione della pretesa a fr. 10'309.--, avendo provveduto il 13 novembre 2000, quindi prima dell’emissione del precetto esecutivo, ad un ulteriore versamento in favore della figlia di Lit. 975'000. La controparte ha quindi ridotto la propria pretesa a fr. 10'309.--. La Pretore “pur avendo dato atto della circostanza nel considerando a p. 2 del decreto, non ne ha tenuto conto nel dispositivo, nel quale l’opposizione interposta al precetto esecutivo, riferito alla somma di fr. 11'081.--, è stata respinta in via definitiva, con la conseguenza che l’istante può proseguire l’esecuzione sull’intera somma oggetto del PE e non limitatamente al credito effettivo”.
F. Il 29 maggio 2001 __________ ha osservato quanto segue:
“le argomentazioni di parte appellante sono probabilmente fondate, ritenuto comunque che il gravame andava semmai proposto alla Pretore nella forma della semplice interpretazione”;
“il dispositivo n. 2 della prolata sentenza non subisce comunque alcuna modifica, ritenuto che il signor __________ è risultato ampiamente soccombente e che le richieste, ridotte, della signora __________ sono state integralmente accolte";
“parte appellata non è in ogni caso contraria a che l’appello venga accolto”;
“in nessun caso gli oneri processuali di secondo grado potranno esserle accollati, dato che –se errore c’è stato- non le può essere attribuito. Per la stessa ragione si protestano congrue ripetibili in questa sede”.
Considerato
in diritto:
Entrambe le parti concordano in sostanza che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata debba essere riformato nel senso proposto da __________. Il contenzioso risulta dunque limitato alla ripartizione della tassa di giustizia e delle indennità di prima e di seconda sede.
La procedente, in sede di udienza di contraddittorio, ha ridotto l’importo per il quale ha richiesto il rigetto dell’opposizione dagli originari fr. 11'081.-- oltre accessori a fr. 10'309.-- sempre oltre accessori. La giudice di prime cure, dopo aver correttamente rilevato nelle motivazioni della sentenza che la procedente ha “ridotto la pretesa a fr. 10'309.-- essendo nel frattempo stato versato un ulteriore acconto”, ha accolto l’istanza, rigettando, per un’evidente svista, con il dispositivo n. 1 della sentenza l’opposizione interposta al PE n. __________omettendo di limitare il rigetto all’importo ancora in contestazione di fr. 10'309.--. La sentenza dunque va riformata, per quanto riguarda il dispositivo n. 1, nel senso postulato dal ricorrente.
A differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF, nella quale non si riconosce alcuna indennità alle parti, nelle procedure sommarie in materia di esecuzione -conformemente al principio di diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna la parte soccombente a rifondere all'altra le ripetibili, intendendosi con ripetibili le spese indispensabili causate dal processo comprensive di un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio- il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese (art. 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a LEF; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 72 all'art. 84 LEF). Sempre a differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF(art. 20a LEF), la procedura di rigetto dell’opposizione non è gratuita, ma la parte soccombente deve sopportare le spese processuali pagando la relativa tassa di giustizia (art. 48 OTLEF; Staehelin, op. cit., n. 72 all'art. 84 LEF).
Quando nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
Come correttamente evidenziato dall’escusso, dal doc. 3, risulta che egli ha versato alla procedente l’importo di Lit. 975'000, importo per il quale è stata chiesta la riduzione di quanto dedotto in esecuzione, il 13 novembre 2000, ossia anteriormente alla domanda di esecuzione e all’istanza di rigetto dell’opposizione. Ne consegue che al momento dell’emissione del precetto e dell’inoltro dell’istanza di rigetto l’importo dovuto dall’escusso alla procedente era di soli fr. 10'309.-- e non di fr. 11'081.--: per risultare integralmente vincente nella procedura dinanzi alla Pretore, la procedente avrebbe dovuto limitare il suo credito nell’istanza di rigetto a siffatto importo. Per questo motivo, procedendo per fr. 11'081.-- __________ risulta essere soccombente dinanzi alla prima giudice nella misura di 1/12 (un dodicesimo), la successiva riduzione essendo tardiva dal profilo procedurale. In siffatta proporzione ella deve essere condannata al pagamento della tassa di giustizia. Per quanto riguarda le indennità __________ verserà a __________ 10/12 di quanto stabilito dalla Pretore, ritenuta la parziale compensazione delle rispettive pretese nella misura di 1/12.
Viste le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall’attribuire ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 17, 20a e 80 LEF.
pronuncia:
I. L'appello 14 maggio 2001 _____________, è accolto ai sensi dei considerandi.
II. I considerandi 1 e 2 della sentenza 10 maggio 2001 della Pretore di Lugano, Sezione 5, sono riformati nel seguente modo:
"1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________ del 23/28 febbraio 2001 dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 10'309.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 21 febbraio 2001.
III. Non si prelevano tassa di giustizia del presente giudizio e non si assegnano indennità.
IV. Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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