AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.23
Data decisione, Autorità: 01.06.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00023
Lugano 1° giugno 2001 EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 gennaio 2001 da
rappr. da: __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’ing. __________ al PE n. __________del 9/13 ottobre 2000 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 23 febbraio 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 42'865.60 oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2000 e fr. 100.-- di spese esecutive.
2 Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 380.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 400.-- di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 12 marzo 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 9/13 ottobre 2000 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso l’ing. __________ per l'incasso di fr. 43’440.-- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2000, indicando quale titolo di credito: "privilegierte Ehegattenalimente gemäss decreto supercautelare Giurisdizione di Locarno-Città vom 09.04.1998 und 02.12.1999 für die Zeit vom 01.04.1999 bis 31.10.2000”
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Locarno-Città.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul decreto supercautelare del 9 aprile 1998 (doc. B), cresciuto in giudicato, mediante il quale il Pretore di Locarno-Città ha stabilito che l’ing. __________ verserà a __________ l’importo mensile anticipato onnicomprensivo di fr. 3'900.--, con decorrenza dal 1. aprile 1998 e sul decreto supercautelare del 2 dicembre 1999 (doc. C), anch’esso cresciuto in giudicato, mediante il quale il Pretore ha stabilito che dal 1. dicembre 1999 l’ing. __________ dovrà versare alla moglie l’importo mensile anticipato onnicomprensivo di fr. 4'000.--.
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione, la procedente ha precisato che con i decreti supercautelari del 9 aprile 1998 e del 2 dicembre 1999, il convenuto è stato condannato a versarle dal mese di aprile 1998 al mese di novembre 1999 fr. 3'900.-- mensili e dal mese di dicembre 1999 fr. 4'000.-- mensili a titolo di contributi alimentari. Non avendo l’ing. __________, a decorrere dal 1. aprile 1999, versato integralmente quanto da lui dovuto, al 31 ottobre 2000 il credito di __________ nei suoi confronti assommerebbe a fr. 43'440.-- in base al conteggio datato 3 ottobre 2000 e prodotto quale doc. E.
D. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che __________ non avrebbe indicato a quali mesi si riferirebbero i contributi alimentari che egli non avrebbe versato: la mancata definizione esatta dei crediti rivendicati non permetterebbe il rigetto dell’opposizione, perché il debitore non sarebbe in grado di sapere quale è il credito oggetto dell’esecuzione.
L’ing. __________ ha asseverato di aver versato all’istante, come risulterebbe dai documenti da lui prodotti, l’importo complessivo di fr. 39'793.35. A mente dell’escusso inoltre durante il periodo di valenza dei decreti supercautelari, marito e moglie avrebbero avuto un periodo di convivenza. Per questo motivo quindi, avendo egli versato fr. 39'793.35 a fronte di un credito di fr. 43'440.--, nulla sarebbe più dovuto alla procedente, ritenuto che la differenza sarebbe riconducibile “a periodi in cui non vi era l’obbligo di versamento a seguito di momentanea riconciliazione”.
E. Con sentenza 23 febbraio 2001 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via definitiva per l’importo di fr. 42'865.60.
A mente del primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso, la procedente ha indicato nel precetto esecutivo l’esatto periodo contributivo cui gli importi dedotti in esecuzione si riferiscono, allegando inoltre all’istanza di rigetto un preciso conteggio.
Per il Segretario assessore dal doc. 1 emerge che il convenuto ha versato alla procedente complessivamente fr. 31'930.--. Dai doc. 2 e 3 emerge invece che l’ing. __________ ha versato ulteriori fr. 404.40 quale pagamento diretto del premio cassa malati per il mese di luglio 1999. Tutti gli altri documenti prodotti sub doc. 2 e 3 invece costituiscono semplicemente la fotocopia dei conteggi della cassa malati, ma non proverebbero il reale pagamento da parte dell’escusso. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che a fronte di un debito complessivo di fr. 75'200.--, risultano pagamenti da parte dell’appellante per fr. 32'334.40, con un saldo residuo di fr. 42'865.60, importo per il quale è stato concesso il rigetto definitivo dell’opposizione.
F. Con atto d’appello 12 marzo 2001 l’ing. __________ ha postulato la riforma del giudizio pretorile riproponendo in sostanza le argomentazioni già sollevate in prima sede. Sull’atto di appello si ritornerà pertanto, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
b) Anche provvedimenti cautelari riguardanti contributi alimentari e emessi sulla base delle norme relative del __________ costituiscono sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 80 e rif. ivi).
c) Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 14 ad art. 385 CPC; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 1 e § 112 p. 262 e 272; DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.), così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
In principio pertanto i doc. B e C costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione di fr. 43'400.-- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2000, corrispondenti, come emerge chiaramente dal conteggio prodotto da __________ quale doc. E, alla differenza tra l’importo complessivamente dovuto di fr. 75'200.-- e quanto sarebbe stato, a mente della procedente, effettivamente versato dall’ing. __________ nel periodo di computo, ossia fr. 3'500.-- mensili per i mesi da gennaio ad agosto 2000 e fr. 3'760.-- per avvenuti pagamenti alla cassa malati.
oltre a produrre con l’istanza di rigetto dell’opposizione il conteggio esatto, di quanto, a suo giudizio, le sarebbe ancora dovuto dal marito (doc. E), aveva già dapprima indicato chiaramente nel precetto esecutivo l’esatto periodo contributivo a cui gli importi in esecuzione si riferiscono: ne consegue che l’argomentazione dell’appellante, secondo cui la procedente non avrebbe indicato a quali mesi si riferirebbero i contributi alimentari che egli non avrebbe pagato, risulta destituita di ogni fondamento.
a) Ex art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Estinzione del debito, proroga del pagamento o prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio, l'eccezione di estinzione avrebbe potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81 LEF).
c) La prova documentale deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (cfr. DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. n. 3 ad art. 81 LEF).
a) In concreto l’escusso ha asseverato di aver versato a decorrere dal mese di dicembre 1999 complessivi fr. 39'793.35 a __________ a fronte di un credito di fr. 43'440.--. La differenza tra quanto dovuto e quanto versato sarebbe riconducibile ad un periodo di nuova convivenza tra marito e moglie durante la valenza dei decreti supercautelari. A mente dell’ing. __________, egli avrebbe quindi versato alla moglie tutto il dovuto e quest’ultima non potrebbe più vantare alcuna pretesa nei suoi confronti.
b) Dal doc. 1, ossia dal plico contenente le fotocopie delle ricevute di cassa dei versamenti effettuati dall’ing. __________ a favore della procedente, emerge che nel periodo intercorrente tra il 9 dicembre 1999 e il 14 agosto 2000, l’escusso ha versato alla moglie complessivi fr. 31'930.--.
Dai doc. 2 e 3 risulta che la cassa malati __________ tra il mese di aprile 1999 e il mese di settembre 2000 ha trasmesso all’appellante i conteggi delle quote mensili e delle partecipazioni ai costi dovuti da __________ i. Tali documenti non provano comunque in alcun modo che l’ing. __________ abbia effettivamente pagato quanto dovuto dalla moglie alla cassa malati, eccezion fatta, come rettamente evidenziato anche in prima sede, per il pagamento di fr. 404.40 relativo alla quota per il mese di luglio 1999, provato tramite la produzione agli atti dell’avviso postale di addebito del 29 giugno 1999. Ritenuto comunque che nel conteggio del 3 ottobre 2000 (doc. E) la stessa __________ ha riconosciuto che l’escusso ha pagato per suo conto fr. 3'760.-- alla cassa malati, per espressa ammissione della creditrice si deve ritenere provato che vi sia stata da parte dell’ing. __________ parziale estinzione del suo debito per questo importo.
Avendo l’escusso dimostrato di aver versato a __________ nel periodo tra il 1. aprile 1999 e il 31 ottobre 2000 complessivi fr. 35'690.-- (fr. 31'930.-- + fr. 3'760.--), a fronte di una pretesa di fr. 75'200.--, il rigetto definitivo dell’opposizione deve essere concesso per fr. 39'510.-- oltre accessori. In questo senso l’appello dell’ing. __________ va parzialmente accolto e il giudizio di prime cure in tal senso riformato.
In merito all’ulteriore argomentazione dell’appellante, secondo cui tra l’aprile 1999 e l’ottobre 2000 marito e moglie avrebbero avuto un periodo di convivenza e pertanto per questo periodo non vi sarebbe l’obbligo del versamento del contributo alimentare, va evidenziato che l’appellante non ha precisato il periodo esatto e la durata di questa presunta riconciliazione tra i coniugi e tanto meno ha prodotto un qualsivoglia documento a sostegno delle proprie affermazioni, che sono pertanto rimaste allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio. In considerazione di ciò in questa sede non deve dunque essere esaminato se una riconciliazione temporanea dei coniugi avrebbe fatto decadere, in base alle norme relative del CC, la valenza dei decreti supercautelari.
La tassa di giustizia segue il grado di soccombenza, mentre non si assegnano parte di indennità non avendo l'appellata presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 80 LEF
pronuncia:
I. L'appello 12 marzo 2001 dell’ing. __________, è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza la sentenza 23 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città è così riformata:
“1. L’istanza 5 gennaio 2001 __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta dall’ing. _________, al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno è rigettata in via definitiva per l’importo di fr. 39'510.-- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2000.”
II. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 570.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico dell’ing. __________ per 11/12 e di __________ per 1/12. Non si assegnano indennità.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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