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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.14
Data decisione, Autorità: 15.05.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00014
Lugano 15 maggio 2001 /EC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 novembre 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Mendrisio del 25/28 settembre 2000;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio–Sud con sentenza 15 gennaio 2001 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 7'800.– oltre interessi al 5% del 1.3.1998.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
Non si prelevano tasse e spese; parte convenuta rifonderà a controparte fr. 300.– a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 29 gennaio 2001 ne ha postulato la declaratoria di nullità;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 25/28 settembre 2000 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 8'310.90 oltre interessi al 5% dal 1. marzo 1998, indicando quale titolo di credito: “Stipendi da marzo a agosto 1998, contratto di portineria o custodia.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Mendrisio–Sud.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto denominato di “portineria o di custodia” del 9 febbraio 1998 (doc. B), mediante il quale l’escussa ha affidato a __________ la custodia e i lavori di portineria del Condominio __________, contro versamento di fr. 1'300.– mensili.
L’inizio dell’attività della procedente era previsto per il 1. marzo 1998.
C. Ricevuta l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 17 novembre 2000, la Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio–Sud con scritto erroneamente indicato del 1. ottobre 2000, intimato il 27 novembre 2000, ha trasmesso l’istanza alle parti, citandole per l’udienza di contraddittorio prevista per il 15 gennaio 2001 alle ore 9.30. La Segretaria assessore ha pure avvertito le parti che in caso di non comparsa di una di esse, il giudice avrebbe deciso in base agli atti di causa e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF).
D. Con scritto 11 gennaio 2001 l’avv. __________ ha notificato alla Pretura di rappresentare la parte escussa, chiedendo un breve rinvio dell’udienza di discussione, ritenuto che gli era appena stato conferito il mandato di rappresentanza.
E. In data 15 gennaio 2001 la Segretaria assessore ha comunque tenuto l’udienza di contraddittorio, alla quale solo la parte istante si è presentata.
Con ordinanza di medesima data, intimata alle parti il 19 gennaio successivo, la Segretaria assessore ha respinto la domanda di rinvio dell’udienza, ritenuto innanzitutto che un rinvio a breve termine non era possibile non essendo compatibile con le esigenze organizzative della Pretura e poi perché la domanda di rinvio, giunta di venerdì quando l’udienza era prevista per il lunedì successivo, era in ogni caso tardiva.
Da siffatta ordinanza emerge, circostanza contestata dalla parte appellante col gravame, che la cancelleria della Pretura di Mendrisio–Sud in data 12 gennaio 2001 ha comunicato in via telefonica all’escussa, che non avrebbe concesso il rinvio dell’udienza.
F. Con sentenza 15 gennaio 2001 la Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio–Sud ha accolto parzialmente l’istanza, ritenendo il doc. B valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo di. Fr. 7'800.– oltre interessi al 5% dal 1. marzo 1998.
La giudice di prime cure ha invece respinto la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, perché la vertenza non pone questioni delicate in fatto ed in diritto tali da giustificare il patrocinio di un legale. Vista la situazione finanziaria della procedente, la prima giudice ha comunque rinunciato a prelevare la tassa e le spese di giustizia, ritenuto che le stesse avrebbero dovuto essere da lei anticipate.
G. Contro la sentenza della Segretaria assessore si è tempestivamente aggravata __________ postulandone l’annulla–mento perché la debitrice non sarebbe stata informata, prima del 22 gennaio 2001, ossia quando le è stata intimata la relativa ordinanza, che la sua richiesta di rinvio era stata respinta.
A seguito di tale circostanza l’appellante non avrebbe avuto la possibilità di sollevare le proprie ragioni in sede di udienza, segnatamente dimostrando che l’importo dedotto in esecuzione era da lei già stato saldato. Inoltre la violazione procedurale della giudice di prime cure non le avrebbe nemmeno permesso di valutare le conseguenze di una mancata comparsa all’udienza.
H. La parte appellata non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex art. 136 cpv. 1 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale. Per il cpv. 2 di tale norma il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo.
b) La domanda di rinvio dell'udienza per motivi gravi dev'essere presentata tempestivamente affinché il Pretore investito della richiesta abbia il tempo per determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, nell'evenienza in cui accolga la domanda, possa notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 ad art. 136).
c) Nel caso di specie l’istanza di rinvio presentata in nome e per conto dell’escussa dall’avv. __________ con scritto 11 gennaio 2001, pervenuto alla Pretura il giorno successivo, è stata correttamente respinta dalla prima giudice, ritenuto che avendo ricevuto comunicazione della data dell’udienza di contraddittorio già il 27 novembre 2000, l’appellante ha avuto a propria disposizione tutto il tempo necessario per incaricare un legale di sua fiducia che la potesse rappresentare all’udienza. Agendo altrimenti e concedendo un rinvio dell’udienza, la Segretaria assessore avrebbe violato il disposto dell’art. 20 LALEF che stabilisce che il giudice cita le parti a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1), che se una parte non compare, decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4), e che pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria (art. 20 cpv. 6).
d) L’appellante non si aggrava unicamente contro l’ordinanza con cui non le è stato concesso il rinvio dell’udienza di contraddittorio, ma censura anche che la Segretaria assessore, diversamente da quanto da lei indicato nell’ordinanza del 15 gennaio 2001, non l’avrebbe informata prima dell’udienza, nemmeno in via telefonica, che la sua istanza non sarebbe stata accolta. Anche questa censura di __________ deve essere respinta a prescindere dal fatto che sorgono legittimi dubbi sulla sua veridicità, ritenuto che l’appellante ha allestito l’atto d’appello tramite i suoi organi –quando in prima sede era invece rappresentata dall’avv. __________, al quale con ogni probabilità la Segretaria assessore ha anticipato verbalmente la propria decisione– e ha omesso di allegare allo stesso, a conforto delle proprie asserzioni, perlomeno una dichiarazione del precedente legale che confermasse quanto da lei asserito.
L’escussa presentando un’istanza di rinvio a così breve termine dall’udienza (l’istanza 11 gennaio 2001 è stata ricevuta venerdì 12 gennaio 2001, quando l’udienza era fissata per il lunedì successivo alle ore 9.30) non poteva confidare semplicemente in un suo accoglimento, bensì doveva farsi parte diligente e –non giungendo in tempo utile una risposta– preoccuparsi dell’esito dell’istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 136). In tali circostanze era dovere dell’escussa organizzarsi convenientemente, designando in particolare un altro rappresentante che presenziasse in sua vece e per suo conto all’udienza, nell’evenienza –verificatasi– in cui il rinvio non fosse stato concesso.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
Ponendo in esecuzione gli stipendi scaduti e non versati per il periodo dal marzo 1998 all’agosto 1998, il contratto di cui al doc. B costituisce, come rettamente evidenziato in prima sede, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo di fr. 7'800.– oltre accessori, corrispondente alle sei mensilità non versate.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato le proprie osservazioni al gravame (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 136 CPC, 20 LALEF e 82 LEF
pronuncia: I. L'appello 29 gennaio 2001 di __________, è respinto.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.–, da anticipare dall'appellante, è posta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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