AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.131
Data decisione, Autorità: 20.04.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00131
Lugano 20 aprile 2001 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 ottobre 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
Ing. __________ patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28/29 settembre 2000 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 14 dicembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 150'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1997 e fr. 200.-- di spese esecutive.
2 Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 22 dicembre 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
con osservazioni 18 gennaio 2001 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 28/29 settembre 2000 dell'UEF di _________ ha escusso l’ing. __________ per l'incasso di fr. 150’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1997, indicando quale titolo di credito: "convenzione 10 marzo 1995 ”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla convenzione sottoscritta dalle parti il 10 marzo 1995 (doc. B), nella quale le parti hanno provveduto alla liquidazione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti a seguito dello scioglimento del rapporto di convivenza “__________ ” della durata di otto anni.
Nella convenzione di cui al doc. B l’ing. __________, alfine di permettere una decorosa sistemazione dell’istante, si è assunto i seguenti impegni:
ha autorizzato __________ a vivere nell’appartamento in __________ fino alla fine del mese di aprile 1996, pagando il relativo canone di locazione;
versamento a favore dell’istante dell’importo mensile di fr. 2'000.-- dal mese di marzo fino al mese di maggio 1995 compreso, dell’importo mensile di fr. 1'500.-- dal mese di giugno 1995 alla fine del mese di aprile 1996, dell’importo mensile di fr. 2'500.-- dal mese di maggio 1996 al mese di luglio 1997 compreso, ossia dal momento in cui la procedente avrebbe liberato l’appartamento;
versamento di fr. 100'000.-- alla fine del mese di luglio 1997, quando l’ing. __________ avrebbe ritirato in capitale la propria pensione.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che il credito della procedente non sarebbe esigibile, in quanto con un accordo del 1999 le parti avrebbero concordato un versamento mensile di fr. 500.--.
Il convenuto asserisce ancora che gli importi previsti al n. 2 della convenzione sarebbero già stati corrisposti, visto che in una precedente procedura esecutiva l’istante avrebbe chiesto il rigetto per il solo importo previsto al punto 3 della convenzione.
Il convenuto richiama l’incarto EF.__________ della Pretura di Locarno-Città.
D. Con sentenza 14 dicembre 2000 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha accolto il richiamo dell’inc. EF.__________ perché, a mente del primo Giudice, il richiamo di documenti in procedura sommaria sarebbe possibile alla condizione che gli stessi siano facilmente e velocemente reperibili e in concreto non sussisterebbero ragioni per non ammettere il richiamo di un incarto della medesima Pretura.
Per il Segretario assessore la convenzione del 10 marzo 1995 (doc. B) costituisce un riconoscimento di debito per complessivi fr. 160'000.--, dedotti fr. 6'000.-- già versati, e quindi per fr. 154'000.--, importo superiore a quello dedotto in esecuzione.
Il primo Giudice ha respinto l’eccezione sollevata dall’escusso, secondo cui le parti si sarebbero, dopo la firma della convenzione, accordate nel senso di prevedere un versamento dell’importo pattuito in rate mensili di fr. 500.--, perché tale eccezione è rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo sufficiente per renderla verosimile il solo fatto che l’istante abbia, per un determinato periodo, accettato senza contestazione i pagamenti di fr. 500.-- mensili da parte dell’escusso.
E. Con atto d’appello 22 dicembre 2000 l’ing. __________ ha postulato la riforma del giudizio pretorile evidenziando che come risulta dall’inc. EF.__________ la nota convenzione è già stata oggetto di una precedente procedura esecutiva promossa il 20 aprile 1998 e poi stralciata per avvenuto ritiro dell’istanza di rigetto da parte della procedente a seguito di un accordo raggiunto dalle parti, che prevedeva una dilazione di pagamento, con conseguente obbligo dell’appellante di versare mensilmente l’importo di fr. 500.--. Prova di detto accordo risulterebbe essere la conferma in tal senso del rappresentante dell’appellata, in particolare la comunicazione trasmessa alla Pretura che confermava l’avvenuta transazione e l’effettiva concretizzazione dell’accordo risultante dai pagamenti mensili regolari di fr. 500.-- cadauno, senza che dall’inizio di questi versamenti sia giunta contestazione da parte dell’appellata.
F. Con osservazioni 18 gennaio 2001 __________ si è opposta al gravame rivelando che non vi era stata alcuna pattuizione circa l’esigibilità del credito in questione, ritenuto che sarebbe ridicolo pretendere che ella avrebbe dato il suo accordo alla liquidazione di un credito superiore a fr. 150'000.-- mediante il versamento di rate mensili di soli fr. 500.--.
Considerato
in diritto:
a)Ex art. 20 cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta, con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio (art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331). Non vi può quindi essere spazio per qualsivoglia edizione o richiamo di documenti.
b) Nel caso di specie l’escusso ha fondato la propria eccezione di inesigibilità del credito anche su documenti trovantisi nell’inc. EF.__________ della Pretura di Locarno-Città, il cui richiamo è stato accolto a torto e in violazione dell’art. 101 CPC dal giudice di prime cure, che doveva chiaramente respingerlo. Avendo l’appellante omesso di produrre all’udienza di contraddittorio quanto di rilevante potesse esserci nell’incarto irritualmente richiamato, ne consegue che in sede di appello non verranno considerati i documenti non prodotti in conformità alle disposizioni procedurali sin qui evidenziate.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
fonda la sua pretesa sulla convenzione sottoscritta dalle parti il 10 marzo 1995 (doc. B) nella quale l’ing. __________ si è assunto, per quanto di rilevanza in questa sede, i seguenti impegni finanziari:
versamento all’istante dell’importo mensile di fr. 2'000.-- da marzo 1995 a maggio 1995, di fr. 1'500.-- da giugno 1995 alla fine di aprile 1996, di fr. 2'500.-- da maggio 1996 a luglio 1997;
versamento di fr. 100'000.-- alla fine del mese di luglio 1997, quando l’ing. __________ avrebbe ritirato in capitale la propria pensione.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure la scrittura privata doc. B costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Fr. 150'000.-- qui dedotta in esecuzione oltre agli interessi al 5% dal 1. ottobre 1997.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Il convenuto ha sollevato l’eccezione di inesigibilità del credito dedotto in esecuzione, ritenuto che a mente dell’ing. _________ il riconoscimento di debito di cui al doc. B sarebbe superato da un successivo accordo intercorso tra le parti nel 1999, non prodotto agli atti, col quale le parti avrebbero concordato un versamento mensile di fr. 500.--. Tale nuova pattuizione sarebbe dimostrata dalle ricevute di versamento doc. 1, dalle quali risulta che egli avrebbe effettuato regolari bonifici mensili per questo importo, mai contestati da parte dell’appellata.
I soli fatti che la procedente non abbia immediatamente richiesto quanto dovutole e che abbia ritirato una precedente procedura esecutiva avviata nei confronti dell’appellante il 31 ottobre 1997 (doc. D), da soli non sono atti a rendere sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l’eccezione secondo cui vi sarebbe stato, dopo la sottoscrizione del doc. B, un accordo, inspiegabilmente non prodotto agli atti, nel quale le parti avrebbero regolato diversamente le modalità di pagamento.
L’eccezione sollevata deve essere quindi respinta e la sentenza del giudice di prime cure confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 20 LALEF, 101 CPC
pronuncia:
2.La tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall'appellante, è a carico dell’ing. __________, il quale rifonderà a __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster