AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.103
Data decisione, Autorità: 30.07.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00103
Lugano 30 luglio 2001 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanze 1° settembre 2000 da
entrambi già patr. dall’avv. __________ dall'avv.
contro
entrambi patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizione interposte da __________ ai __________ dell’UEF di Bellinzona e da __________ ai PE n._________ dell’UEF di Bellinzona;
sulle quali istanze il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 11 ottobre 2000 ha così deciso:
“1. Sono rigettate in via provvisoria le opposizioni interposte ai seguenti precetti esecutivi n.ri:
__________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 2 settembre 1999 per l’incasso della somma di fr. 21'220.-- oltre interessi al 7% dal 10 aprile 1999 su fr. 4'700.--, su fr. 4'700.-- dal 10 maggio 1999, su fr. 4'700.--, dal 10 giugno 1999, su fr. 4'700.-- dal 10 luglio 1999 e su fr. 2'420.-- dal 10 agosto 1999;
__________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 3 settembre 1999 per l’incasso della somma di fr. 21'220.-- oltre interessi al 7% dal 10 aprile 1999 su fr. 4'700.--, su fr. 4'700.-- dal 10 maggio 1999, su fr. 4'700.--, dal 10 giugno 1999, su fr. 4'700.-- dal 10 luglio 1999 e su fr. 2'420.-- dal 10 agosto 1999;
__________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 18 novembre 1999 per l’incasso della somma di fr. 9'400.-- oltre interessi al 7% dal 10 settembre 1999 su fr. 4'700.-- e dal 10 ottobre 1999, su fr. 4'700.--;
__________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 17 novembre 1999 per l’incasso della somma di fr. 9'400.-- oltre interessi al 7% dal 10 settembre 1999 su fr. 4'700.-- e dal 10 ottobre 1999, su fr. 4'700.--.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto 20 ottobre 2000 hanno postulato la reiezione delle istanze, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che le parti appellate hanno presentato le loro osservazioni il 6 novembre 2000, postulanti la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 31 agosto 1999 _________ e __________ hanno escusso __________ risp. __________ __________, quali condebitori solidali, per l’incasso di fr. 23'500.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Contratto di locazione 08.09.1998 (pigioni e costi accessori scoperti da aprile a agosto 1999 compresi).
Con PE n. __________e __________ emessi il 9 novembre 1999 _________ e __________ hanno poi escusso __________ __________ risp. __________, sempre quali condebitori solidali, per l’incasso di fr. 9’400.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Contratto di locazione 08.09.1998 (pigioni e costi accessori scoperti da settembre a ottobre 1999 compreso).
Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, i procedenti ne hanno chiesto alla Pretura di Bellinzona il rigetto provvisorio.
B. I procedenti fondano la loro pretesa sul contratto di locazione dell’8 settembre 1998 di cui al doc. B, con cui agli escussi sono stati locati per uso commerciale nel centro denominato __________ due locali per complessivi mq 375. Il canone di locazione è stato stabilito in fr. 59'000.-- annui, pagabili per fr. 5'000.-- in due buoni di fr. 2'500.-- cadauno della __________ A e per fr. 54'000.-- in rate mensili di fr. 4'500.-- cadauna, oltre a fr. 200.-- quale anticipo spese.
I procedenti producono pure lo scritto 7 luglio 1999 (doc. C), con il quale gli escussi hanno disdetto il contratto di locazione per il 30 ottobre 1999.
All’udienza di contraddittorio gli istanti hanno ridotto l’importo per il quale richiedono il rigetto delle opposizioni ai precetti esecutivi n. __________ da fr. 23'500.-- a fr. 21'220.--, a compensazione parziale per spese giudiziarie e ripetibili assegnate agli escussi in altra procedura.
In sede di udienza di contraddittorio gli escussi hanno asserito che il contratto di locazione, a seguito delle ripetute inadempienze degli istanti, avrebbe preso fine nel mese di luglio 1999 quando i proprietari avrebbero potuto disporre a loro piacimento dei locali appigionati.
L’importo in esecuzione non sarebbe inoltre dovuto neppure per il periodo antecedente al luglio 1999, ritenuto che i locatari non avrebbero potuto disporre della superficie complessiva di mq 375.
Gli escussi hanno asseverato di aver pagato tutta la pigione dovuta, avendo in particolare corrisposto fr. 27'395.-- in merce e in contanti.
e __________ si sono pure opposti alla richiesta di interessi al 7% annuali.
D. Con sentenza 11 ottobre 2000 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto le istanze, respingendo le eccezioni sollevate dagli escussi.
E. Contro la sentenza pretorile si sono tempestivamente aggravati __________, asseverando che il contratto di locazione non è stato rispettato dai locatori, perché in luogo di mettere a loro disposizione mq 375, come pattuito, hanno dato loro una superficie di soli mq 255. Gli appellanti hanno rilevato di essere stati costretti ad inoltrare la disdetta del contratto di locazione per il 30 ottobre 1999, poiché lo stesso non veniva rispettato da locatori. Gli appellanti ribadiscono di aver pagato la pigione, avendo in particolare corrisposto importi e merce per complessivi fr. 27'395.--. __________ hanno inoltre rilevato che il giudice di prime cure ha trattato le quattro istanze “come un’unica procedura senza nessuna richiesta di congiunzione delle cause”, violando quindi l’art. 72 CPC.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). L’eccezione sollevata dagli appellanti per la prima volta in appello, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe violato l’art. 72 CPC, trattando le quattro istanze “come un’unica procedura senza nessuna richiesta di congiunzione delle cause”, risulta pertanto irricevibile, ritenuto che la stessa non è stata sollevata dinanzi al giudice di prime cure in sede di udienza di contraddittorio, quando quest’ultimo tenendo un’unica udienza per tutte le procedure aveva già deciso la loro congiunzione.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 114 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I. Losanna 1999, n. 49 ad art, 82).
d) Ponendo in esecuzione i canoni di locazione scaduti e non versati per i periodi da aprile ad agosto 1999 () e da settembre a ottobre 1999 (), il contratto di locazione doc. B, con cui agli escussi sono stati locati per uso commerciale due locali di complessivi mq 375 al prezzo di fr. 59'000.-- annui, pagabili per fr. 5'000.-- in buoni d’acquisto della __________ e per fr. 54'000.-- in rate mensili di fr. 4'500.--cadauna, oltre a fr. 200.-- per spese accessorie, costituisce in principio valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per gli importi dedotti in esecuzione oltre interessi al 7%, perché così stabiliti dalle parti (cfr. doc. B n.10).
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) In casu gli escussi hanno asseverato innanzitutto che il contratto di locazione avrebbe preso fine il mese di luglio 1999, avendo a quel momento i proprietari disposto a loro piacimento dei locali appigionati. Tale asserzione degli escussi risulta però in chiaro contrasto con la documentazione versata agli atti dalle parti e segnatamente con lo scritto 7 luglio 1999 (doc. 2), con il quale la __________ ha disdetto il contratto di locazione per il 30 ottobre 1999, impegnandosi a versare ai procedenti un canone ridotto di fr. 3'500.-- mensili, sino alla scadenza contrattuale del 30 ottobre 1999. L’eccezione sollevata contrasta pure con le emergenze risultanti dallo scritto 26 ottobre 1999 (doc. I), con il quale la __________ ha indicato ai procedenti che il 29 ottobre successivo essa avrebbe provveduto alla consegna delle chiavi dell’oggetto locato.
c) Gli appellanti hanno asserito di aver pagato le pigioni, avendo in particolare corrisposto importi e merce per complessivi fr. 27'395.--.
Dalla documentazione prodotta dagli escussi risulta che gli stessi hanno versato ai procedenti tra il 5 ottobre 1998 e il 1. febbraio 1999 complessivi fr. 14'100.-- per il canone di locazione per i mesi novembre 1998, dicembre 1998 e gennaio 1999. In concreto dedotti in esecuzione sono però i canoni di locazione per i mesi da aprile a ottobre 1999. Il fatto dunque che gli escussi abbiano corrisposto quanto da loro dovuto per il periodo contrattuale antecedente, risulta irrilevante.
Dai bollettini di consegna 8 aprile 1999, 26 aprile 1999 e 6 maggio 1999 risulta che la __________ ha fornito ai procedenti merce per complessivi fr. 13'295.--. Tale importo deve pertanto essere posto in compensazione con il credito in esecuzione, nell’ipotesi gli appellanti avessero reso sufficientemente verosimile che tali forniture di merce fossero avvenute a parziale pagamento delle pigioni maturate dal mese di aprile 1999. Dagli atti di causa emerge che gli escussi hanno corrisposto mediante versamenti a contanti le pigioni per i mesi da novembre 1998 a gennaio 1999. Per i mesi di febbraio e marzo 1999 non è invece stata prodotta alcuna pezza giustificativa in merito agli avvenuti pagamenti. Per questo motivo, nei limiti del potere di cognizione del giudice del rigetto, risulta pertanto verosimile, sulla base dei riscontri oggettivi agli atti, che il valore della merce fornita sia stato computato in parte sulle pigioni dovute per i mesi di febbraio e marzo 1999 e in parte sulla pretesa degli attori di ricevere, secondo il contratto di locazione di cui al doc. B, due buoni di acquisto del valore complessivo di fr. 5'000.-- della __________. Ne risulta per questi motivi che anche l’eccezione di avvenuto pagamento deve essere respinta.
d) Gli appellanti hanno ancora eccepito che il contratto di locazione non sarebbe stato rispettato dai locatori, perché non avrebbero messo a loro disposizione la superficie pattuita di mq 375, ma unicamente una superficie di mq 255.
Anche questa eccezione di non corretto adempimento del contratto di locazione da parte dei locatori è rimasta allo stadio di puro parlato e non è stata sostanziata da riscontri oggettivi atti a renderla verosimile. Anche l’eccezione di non corretto adempimento deve quindi essere respinta.
Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma integrale del pronunciato del giudice di prime cure.
La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 20 cpv. 2 LALEF e 321 cpv. 1 lett. b CPC
pronuncia
L'appello 20 ottobre 2000 __________, e di ___________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 240.--, già anticipata dagli appellanti, resta a carico di __________, i quali rifonderanno in solido a __________ __________ fr. 700.-- di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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