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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.19
Data decisione, Autorità: 12.03.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00019
Lugano 12 marzo 2001 /EC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 28 novembre 2000 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 gennaio 2001 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di ____________________, a far tempo da venerdì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 9/12 febbraio 2001 ne ha postulato l’annullamento;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 novembre 2000 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 1'530.– oltre accessori.
B. All’udienza di contraddittorio del 17 gennaio 2001 l’escussa non è comparsa.
C. Con pronunciato 26 gennaio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da venerdì 26 gennaio 2001
D. Con atto d’appello 9/12 febbraio 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, ritenuto che si sarebbe impegnata ad estinguere i propri debiti.
Considerato
In diritto: 1. La sentenza 26 gennaio 2001 della Pretore di Lugano, Sezione 5, reca il timbro d’intimazione 26 gennaio 2001.
Nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF). Nella concreta fattispecie non è dato di sapere la data esatta della notifica della sentenza impugnata all’appellante e pertanto non è possibile stabilire se l’atto d’appello sia tempestivo. L’autorità d’appello prescinde comunque dall’ordinare alla Pretura una ricerca postale tendente ad accertare il giorno esatto della notifica, ritenuto che la questione della tempestività può rimanere irrisolta perché, nel caso di specie, l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto per le argomentazioni che verranno espresse ai seguenti considerandi.
Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF).
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25–26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht– und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 1'530.– oltre accessori. In sede di appello la debitrice ha dimostrato di avere proceduto a saldare il predetto importo con versamento 9 febbraio 2001 presso l’Ufficio di esecuzione di Lugano, per cui è adempiuto il requisito del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
L’appellante non ha prodotto alcun documento tendente ad attestare la propria solvibilità, limitandosi con l’allegato d’appello ad asserire che si sarebbe preoccupata di far fronte ai propri debiti. __________ ha anche omesso di produrre un estratto delle sue esecuzioni. Di conseguenza non ha dimostrato la sua solvibilità e la declaratoria di decozione va confermata.
c) A titolo del tutto abbondanziale è comunque stato richiesto dalla Camera di esecuzione e fallimenti all'Ufficio esecuzione di Lugano benché non ve ne fosse l’obbligo un estratto delle sue esecuzioni. Da questo documento emerge che contro l'appellante sono pendenti 33 esecuzioni – la prima risalente al 15 maggio 1997 – e che 5 sono già giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, mentre per 3 è stata presentata la domanda di proseguire l'esecuzione. Gli importi posti in esecuzione variano da fr. 217.05 a fr. 26'759.80. Orbene il numero delle esecuzioni così come il fatto che la prima risalga già al 1997 e che nell’ultimo anno vi è stato un netto aumento del numero delle esecuzioni e degli importi corrispondenti indicano che le difficoltà finanziarie dell'appellante non sono passeggere. Pure il fatto che la debitrice non sia in grado di pagare anche importi modesti indica insolvibilità. Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l'appellante sia solvibile, che sia in grado di tacitare i suoi creditori e di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità solo passeggera. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto della solvibilità, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.
Visto l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni.
L’appello 9/12 febbraio 2001 __________, va quindi respinto.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174 LEF, 308 cpv. 1 e 313 bis CPC, 22 cpv. 1 e 25 LALEF
pronuncia: 1. L’appello 9/12 febbraio 2001 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 120.–, già anticipata da __________ resta a suo carico.
Intimazione:__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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