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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.27
Data decisione, Autorità: 16.04.2002, CEF
Incarto n. 14.2002.00027
Lugano 16 aprile 2002 EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 21 novembre 2001 da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con pronuciato 21 marzo 2002 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2./3. omissis”
Decisione dedotta tempestivamente in appello da __________ in liquidazione che con atto 25 marzo 2002 ha postulato in via principale la retrocessione degli atti alla giudice di prime cure per nuova decisione e in via subordinata la pronuncia del fallimento della convenuta;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con PE n. __________ del 16/21 marzo 2000 __________ in liquidazione (in seguito: __________), __________, ha proceduto contro __________ per l’incasso di fr. 79'965.50 oltre accessori;
che l’opposizione interposta dall’escussa al PE è stata rigettata in via definitiva dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza del 29 maggio 2000;
che l’appello interposto da __________ contro siffatto pronunciato è stato respinto da questa Camera il 30 luglio 2001;
che il 24 ottobre 2001, così richiesto dalla creditrice, l’UE di Lugano ha emesso contro __________ la comminatoria di fallimento;
che con istanza 21 novembre 2001 __________ ha chiesto il fallimento di __________;
che all’udienza di contraddittorio del 20 febbraio 2002 il patrocinatore dell’appellante ha chiesto alla Pretore “che il termine che sarà assegnato per l’anticipo delle spese sia determinato in 30 giorni al fine di poter contattare la cliente in Italia”;
che il 22 febbraio 2002 la Pretore ha assegnato a __________ un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 1'000.-- quale anticipo delle spese dell’ufficio fallimenti, avvertendo l’appellante che il mancato tempestivo versamento dell’anticipo richiesto avrebbe comportato la reiezione dell’istanza;
che con decisione 21 marzo 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, dopo aver rilevato che con ordinanza del 22 febbraio 2002 alla parte istante sarebbe stato assegnato un termine perentorio di 10 giorni per far fronte al pagamento dell’importo di fr. 1'000.-- a valere quale anticipo spese dell’ufficio fallimenti;
che con atto d’appello 25 marzo 2002 __________ ha postulato in via principale la retrocessione degli atti alla giudice di prime cure per nuova decisione e in via subordinata la pronuncia del fallimento di __________;
che con l’atto di appello l’istante ha prodotto la ricevuta postale, comprovamente l’avvenuto pagamento il 22 marzo 2002, dell’importo di fr. 1'000.-- a favore della Pretura di Lugano;
che la Pretore, dopo aver accolto la richiesta avanzata dall’appellante in sede di udienza di contraddittorio, assegnandole il 22 febbraio 2002 un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 1'000.--, con il pronunciato impugnato, per una manifesta svista, ha rilevato che il termine di dieci giorni assegnato alla parte istante sarebbe decorso infruttuosamente e ha di conseguenza respinto l’istanza;
che il pagamento è avvenuto prima della scadenza del termine assegnatole con l’ordinanza del 22 febbraio 2002, dell’importo di fr. 1'000.-- a favore della Pretura di Lugano;
che la manifesta svista della Pretore deve essere sanata mediante declaratoria di nullità del pronunciato impugnato;
che in ossequio alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, l’incarto viene retrocesso alla prima giudice affinché abbia a esaminare se in concreto siano dati gli estremi per la pronuncia del fallimento;
che visto l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni;
che l’appello 25 marzo 2002 di __________ in liquidazione, __________ va quindi accolto;
che per le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF);
Per questi motivi,
richiamati gli art. art. 313 bis CPC; 25 LALEF; 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
Pronuncia:
1.1. Di conseguenza, la sentenza 21 marzo 2002 (inc. __________) della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata, e l’incarto le viene retrocesso perché abbia ad emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
Intimazione a:__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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