AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.103
Data decisione, Autorità: 05.04.2002, CEF
Incarto n. 14.2001.00103
Lugano 5 aprile 2002/EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 5 luglio/17 settembre 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 novembre 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2 La tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 27 novembre 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
con osservazioni 13 dicembre 2001 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 5 luglio/17 settembre 2001 dell'UE di __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 12’800.-- oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, indicando quale titolo di credito: "mutui dell’8.6.2000 per fr. 2'800.—del 15.5.2000 per fr. 10'000.--, estratti conto bancari __________ dell’8.6.2000 e del __________ del 15.5.2000”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sui giustificativi di cassa del 15 maggio 2000 del __________ (doc. A), e dell’8 giugno 2000 __________ (doc. B), attestanti l’avvenuto prelevamento da parte dell’escussa da due relazioni bancarie intestate al procedente di fr. 10'000.-- risp. di fr. 2’800.--.
Ad entrambi i giustificativi di cassa è stata aggiunta, accanto rispettivamente sopra alla sottoscrizione da parte dell’escussa dell’avvenuta ricezione dell’importo prelevato, la scritta a mano: “quale prestito”.
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha precisato di aver concesso all’escussa in data 15 maggio 2000 rispettivamente in data 8 giugno 2000 due mutui, avendo l’escussa sottoscritto gli estratti conto bancari di cui ai doc. A e B “in segno di ricevuta degli importi a titolo di mutuo”. Il procedente avrebbe poi disdetto i mutui con scritto 21 gennaio 2001 (doc. C).
D. All'udienza di contraddittorio del 16 novembre 2001 l'escussa non si è presentata.
E. Con sentenza 16 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, asseverando che la documentazione prodotta dal procedente costituisce valido riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che ella ha convissuto per vari anni con __________ e che l’esecuzione rientrerebbe “in una serie di repicche del signor __________ motivate dalla rabbia per la fine del rapporto sentimentale”.
A mente dell’appellante non costituirebbe titolo di rigetto dell’opposizione la ricevuta di una somma, nella quale non figuri l’obbligo di restituzione.
ha rilevato che la scritta a mano “quale prestito” sui doc. A e B sarebbe stata “aggiunta con calligrafia differente e con l’utilizzo di una penna diversa” da quella da lei utilizzata per la firma della ricevuta di cassa.
G. Con osservazioni 13 dicembre 2001 __________ si è opposto al gravame, asseverando che le eccezioni dell’escussa sarebbero tardive, in quanto dovevano essere sollevate dinanzi alla Pretore.
L’osservante ha rilevato che anche senza la dicitura “quale prestito” i documenti prodotti costituirebbero riconoscimento di debito, ritenuto che “accanto alla firma della signora __________, per il documento A, e sopra la firma per il documento B, vi è la dicitura importo ricevuto”.
Considerato
in diritto:
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La convenuta non si è presentata all’udienza di contraddittorio del 16 novembre 2001 e quindi tutte le eccezioni da lei sollevate con l’appello risultano pertanto irricevibili, ritenuto comunque che il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
Ritenuto che in concreto i documenti prodotti a sostegno della pretesa dedotta in esecuzione sono due giustificativi di cassa emessi dalle banche e sottoscritti dall’escussa al momento della consegna a quest’ultima degli importi ivi indicati, vi è certezza che la scritta a mano “quale prestito” sia stata aggiunta successivamente al prelievo bancario. In siffatta circostanza, avuto riguardo al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto e considerato quindi che nell'ambito di questa procedura mancano i mezzi processuali per determinare da chi sia stata apposta tale scritta sui documenti bancari, ai fini del presente giudizio la stessa deve essere considerata come non apposta. A titolo abbondanziale va comunque rilevato che un confronto della grafia di __________ espressa con la sottoscrizione della ricevuta di cassa con quella della scritta a mano: “quale prestito”, induce a ritenere che tale aggiunta non sia stata apposta dall’escussa. Visto quanto precede e ritenuto dunque che i doc. A e B attestano unicamente l’avvenuto prelievo da parte di __________ dai conti del procedente degli importi dedotti in esecuzione, deve essere analizzato se siffatti giustificativi di cassa costituiscano titolo di rigetto dell’opposizione.
Nello specifico caso di una ricevuta emessa a seguito di un prestito, l’obbligo di restituzione è insito nella nozione stessa di prestito. Ne consegue che essa costituisce valido titolo per il rigetto dell’opposizione qualora, dall’insieme delle tavole processuali, risulti che la causale del versamento è da ricercarsi in un contratto di prestito divenuto esigibile; non necessita quindi alcun obbligo esplicito di restituzione (cfr. JdT 1967 II 31; Brügger, SchKG, Schweizerische Gerichtspraxis 1946-1984, Adligenswil 1984, all’art. 82 m. 215 e 216, p. 328).
Nel caso di specie dai doc. A e B emerge unicamente che il 15 maggio 2000 e l’8 giugno 2000 __________ ha prelevato da due conti intestati al procedente gli importi di fr. 10'000.—rispettivamente di fr. 2'800.--. Il solo fatto di prelevare determinati importi da una relazione bancaria non propria e di rilasciare alla banca una ricevuta per tale operazione, non significa che vi sia contratto di mutuo tra chi ha prelevato e il titolare della relazione bancaria . Dai documenti agli atti poi nemmeno si può presumere, ritenuto che le parti all’epoca convivevano, che i prelevamenti effettuati dalla convenuta siano stati fatti nel suo solo interesse: tanto più che dallo scritto del 21 gennaio 2001 dello stesso procedente (doc. C), emerge che l’importo di fr. 2'800.—sarebbe servito quale caparra prevista in un contratto leasing a nome del procedente.
In mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione deve essere respinta e quindi l’appello di __________ integralmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Non si assegnano indennità di prima sede all’escussa, ritenuto che la stessa ha omesso di presentarsi all’udienza di contraddittorio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello 27 novembre 2001 di ____________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 16 novembre 2001 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 2 ottobre 2001 di _____________, è respinta
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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