AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.95
Data decisione, Autorità: 18.01.2002, CEF
Incarto n. 14.2001.00095
Lugano 18 gennaio 2002 EC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 agosto 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 2/3 agosto 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 ottobre 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 31 ottobre 2001 ha postulato, con protesta di spese, tasse e ripetibili, il rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 38'439.25;
con osservazioni 23 novembre 2001 la parte appellata ha chiesto, con pretesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 2/3 agosto 2001 dell'UE di Lugano __________ha escusso __________ per l'incasso di:
fr. 38'439.25 oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2001;
fr. 7'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2001.
Quale titolo di credito il procedente ha indicato: "non pagamento di 5 mensilità e ferie più interessi legali”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro per periodo indeterminato doc. B, stipulato con la convenuta il 17 settembre 1998, nel quale le parti hanno stabilito l’inizio del rapporto professionale per il 1. settembre 1998. La retribuzione mensile prevista era di fr. 10’000.-- per dodici mensilità.
Il procedente versa agli atti pure lo scritto 27 maggio 2001, con il quale ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 giugno 2001 (doc. H).
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha precisato che l’importo dedotto in esecuzione di complessivi fr. 45'439.25 corrisponde agli stipendi non versati per i mesi da febbraio a giugno 2001 (fr. 38'439.25) e alle ferie non pagate (fr. 7'000.--).
D. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che a partire dal 1. gennaio 2001 l’istante non avrebbe più lavorato presso di lei e sarebbe stato presente in ufficio solo saltuariamente.
A mente dell’escussa il procedente “aveva concordato un salario mensile quale acconto sulle sue spettanze che venivano calcolate sulla base degli onorari ricavati per la società”. Nei tre anni di attività l’istante non avrebbe in sostanza prodotto nulla, mentre le sarebbe costato fr. 330'000.-- “di anticipi sulla sua percentuale di incasso oltre alle spese e ai contributi sociali”.
L’escussa assevera che nei primi sei mesi del 2001 “l’istante avrebbe potuto tranquillamente prendersi le vacanze”. Egli avrebbe invece fatto vacanza senza “renderla ufficiale”.
A mente di __________ non vi sarebbe titolo di rigetto dell’opposizione, perché l’istante non avrebbe provato di aver lavorato nel periodo in questione.
E. Con sentenza 22 ottobre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza. Dopo aver rilevato che la documentazione prodotta costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione, la giudice di prime cure ha ritenuto che l’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte escussa sia stata resa sufficientemente verosimile.
Infatti “dalla copiosa documentazione prodotta dalla parte convenuta nulla emerge in merito al realizzarsi dei grandi progetti e dei cospicui incassi pronosticati dall’istante”.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando, con protesta di spese, tasse e ripetibili, il rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 38'439.25.
L’appellante ha rilevato che per tutta la durata del rapporto contrattuale la sua remunerazione mensile è stata di fr. 10'000.--. A mente del procedente è stata la stessa __________ a indicare il 30 giugno 2001 quale data in cui il rapporto di lavoro è terminato: egli quindi avrebbe lavorato presso la sua datrice di lavoro sino a tale data.
__________ha rilevato di richiedere solo fr. 38'439.25 in luogo di fr. 50'000.--, dovutigli per il periodo dal mese di febbraio al mese di giugno 2001 quali stipendi arretrati.
L’appellante ha asseverato che la Pretore sarebbe partita dal presupposto, del tutto errato, che il suo salario “era da calcolare in base all’andamento degli affari della società”. Infatti dal contratto di lavoro risulterebbe chiaramente che il suo salario era di fr. 10'000.-- mensili “senza il minimo accenno che il salario doveva essere calcolato (o era dovuto) sulla base dell’andamento degli affari della società”.
L’appellante ha evidenziato di essere stato lui a disdire il rapporto contrattuale: se fosse vero quanto asserito dall’escussa, ossia che egli non avrebbe prodotto nulla, sarebbe stata quest’ultima a licenziarlo.
G. Con osservazioni 23 novembre 2001 __________ si è opposta al gravame, asseverando che non corrisponderebbe alla realtà che l’appellante ha lavorato presso di lei fino al 30 giugno 2001 e che quest’ultimo riceveva per la sua attività un salario di fr. 10'000.-- al mese come semplice dipendente. Infatti il procedente non avrebbe lavorato nel 2001, fatto provato dalla circostanza che egli non avrebbe percepito e neppure reclamato, sino all’emissione del precetto esecutivo in questione, alcun salario. La disdetta pertanto non avrebbe esplicato conseguenze giuridiche.
Avendo trovato il procedente un nuovo posto di lavoro, la firma dell’appellata sulla notifica di partenza sarebbe stata apposta unicamente per non ostacolare il procedente nella pratica di cambiamento del posto di lavoro.
A mente dell’escussa non solo il contratto ma anche “tutti i rapporti dell’appellante servono per valutare quali erano le norme che regolavano il contratto di lavoro il salario non era legato agli andamenti della società ma a quanto era in grado di produrre l’appellante” e in questo contesto la documentazione agli atti proverebbe che venivano fatte solo promesse ma nulla veniva realizzato.
Considerato
in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata la prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 126 ad art. 82 LEF).
c) Il contratto di lavoro per periodo indeterminato stipulato tra le parti il 17 settembre 1998 (doc. B ), mediante il quale l’escussa si è impegnata a versare al procedente una retribuzione annua di fr. 120'000.-- per dodici mensilità, costituisce in principio valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF per le mensilità di stipendio poste in esecuzione.
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti).
c) In casu l’escussa ha sollevato l’eccezione d’inadempimento contrattuale da parte di __________, asseverando che a partire dal 1. gennaio 2001 l’istante non avrebbe più lavorato presso di lei. Inoltre lo stipendio mensile previsto nel contratto doc. B sarebbe stato concordato quale acconto sulle spettanze del procedente, le quali dovevano essere calcolate sulla base “degli onorari ricavati per la società”: nei tre anni di attività l’istante non avrebbe però prodotto nulla, mentre sarebbe costato alla convenuta fr. 330'000.-- “di anticipi sulla sua percentuale di incasso oltre alle spese e ai contributi sociali”.
Le allegazioni di __________ in merito a queste inadempienze contrattuali di __________ non sono state tuttavia sostanziate da sufficienti riscontri oggettivi.
Dal contratto di lavoro del 17 settembre 1998 (doc. B) risulta infatti in modo chiaro e incontrovertibile che lo stipendio mensile di fr. 10'000.-- era dovuto al lavoratore indipendentemente dall’ammontare degli onorari e delle provvigioni fatturate dalla procedente a terzi a seguito della sua attività professionale. Il contratto di lavoro è chiaro al proposito e dallo stesso emerge addirittura che tali ricavi non entravano in nessun caso in considerazione, neppure per l’assegnazione di una eventuale provvigione al dipendente, che neppure era pattuita.
Anche l’eccezione secondo cui il procedente a partire dal 1. gennaio 2001 non avrebbe più lavorato presso la società convenuta non è stata resa sufficientemente verosimile in mancanza di qualsiasi supporto documentale al riguardo. Vi è infatti innanzitutto da ritenere che in tale ipotesi la datrice di lavoro avrebbe sicuramente richiamato il procedente al rispetto dei suoi obblighi contrattuali, cosa che in concreto non risulta mai essere avvenuta. Inoltre è la stessa datrice di lavoro con l’allestimento e la sottoscrizione del doc. D di data 6 luglio 2001, ossia del formulario “Notificazione della fine del rapporto d’impiego da parte del datore di lavoro”, che ha ufficialmente attestato l’avvenuto termine del rapporto contrattuale per il 30 giugno 2001. Il comportamento della datrice di lavoro, se non la prova certa, è più che un concreto indizio, perché il giudice del rigetto possa ritenere che le prestazioni lavorative dovute in base al contratto di lavoro doc. B fossero state fornite dal procedente a __________ sino al 30 giugno 2001.
La parte escussa non è quindi riuscita a rendere verosimile l’inadempimento contrattuale sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni. Per questo motivo l’appello di __________ va accolto e la sentenza della giudice di prime cure riformata.
b) A differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF, nella quale non si riconosce alcuna indennità alle parti, nelle procedure sommarie in materia di esecuzione -conformemente al principio di diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna la parte soccombente a rifondere all'altra le ripetibili, intendendosi con ripetibili le spese indispensabili causate dal processo comprensive di un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio- il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese (art. 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a LEF; Staehelin, op. cit., n. 72 all'art. 84 LEF). Sempre a differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF(art. 20a LEF), la procedura di rigetto dell’opposizione non è gratuita, ma la parte soccombente deve sopportare le spese processuali pagando la relativa tassa di giustizia (art. 48 OTLEF; Staehelin, op. cit., n. 72 all'art. 84 LEF).
Quando nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
c) Nel caso di specie con il PE n. __________del 2/3 agosto 2001 dell'UE di Lugano __________ ha __________ per l'incasso di fr. 45'439.25 oltre interessi. Con l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 7 agosto 2001 ha poi postulato che l’opposizione di __________ A venisse rigettata per l’importo di cui al precetto esecutivo. Solo in sede di appello il procedente ha ridotto l’importo per cui richiede il rigetto dell’opposizione "limitatamente alla somma di fr. 38'439.25". Per questo motivo __________ risulta essere soccombente dinanzi alla prima giudice nella misura di 1/5 (un quinto), la successiva riduzione solo in sede di appello essendo tardiva dal profilo procedurale. In siffatta proporzione egli deve essere condannato al pagamento della tassa di giustizia. Per quanto riguarda le indennità __________ verserà a __________ 3/5 di quanto stabilito dalla Pretore, ritenuta la parziale compensazione delle rispettive pretese nella misura di 1/5.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 17, 20a LEF e 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 31 ottobre 2001 __________, è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 22 ottobre 2001 della Pretore di Lugano, Sezione 5, vengono riformati come segue:
“1. L’istanza 7 agosto 2001 di __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 38'439.25, senza interessi.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 345.--, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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