AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.164
Data decisione, Autorità: 28.05.2003, CEF
Incarto n. 15.2002.164
Lugano 28 maggio 2003 FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 18 novembre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito delle procedure fallimentari concernenti
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;
che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);
che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);
che nel caso in esame l'UF di Lugano, con provvedimento del 29 ottobre 2002, ha integralmente accolto le richieste formulate dal ricorrente __________ con atto di ricorso del 23 ottobre 2002;
che di conseguenza con decisione 18 novembre 2002 questa Camera, essendo il gravame divenuto privo d’oggetto, pronunciava lo stralcio dai ruoli dell’atto ricorsuale;
che con ricorso 18 novembre 2002 __________ si aggrava nuovamente contro l’operato dell’UF di Lugano postulando nuovamente l’allestimento di una nuova perizia del fondo part. __________ RFD di __________, nonché la modifica dell’elenco oneri “sulla base delle effettive notifiche dei crediti e interessi soggetti al beneficio delle garanzie immobiliari”;
che per quanto attiene la richiesta di una nuova perizia della part. __________ RFD di __________, la stessa è da ritenere superata dal provvedimento 29 ottobre 2002 dell’UF di Lugano che ha portato alla decisione 18 novembre 2002 di questa Camera;
che per contro le censure relative all’elenco oneri della particella medesima risultano manifestamente tardive, essendo l’elenco oneri in questione stato depositato in data 5 luglio 1995;
che giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione e il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi
che esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF;
che per l’art. 262 cpv. 1 LEF dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario;
che in caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative;
che quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392).
che per poter procedere all'allestimento dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF);
che quindi le contestazioni riguardanti gli interessi maturati sino al 2002 sulle tassazioni cantonali e comunali sono premature e potranno essere, se del caso riproposte in sede di contestazione dello stato di ripartizione, con il rilievo che la collocazione dei singoli crediti nell’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ non può più essere oggetto di modifica, essendo tale atto ampiamente cresciuto in giudicato;
che di conseguenza il gravame va dichiarato irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 segg. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 23 ottobre 2002 __________, è irricevibile.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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