AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.58
Data decisione, Autorità: 29.01.2003, CEF
Incarto n. 14.2002.00058
Lugano 29 gennaio 2003 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 febbraio 2002 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/22 febbraio 2002 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 giugno 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 24 giugno 2002 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 26 luglio 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 15/22 febbraio 2002 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 50'000.-- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1997, indicando quale titolo di credito: "Prestito di fr. 50'000.-- del 10.03.1997."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un documento datato 10 marzo 1999 (doc. B) del seguente tenore:
" Io __________ residente a __________
(scritto a mano in stampatello)
Ricevo/Riceviamo (stralciato) dalla
la somma di
CHF. 50'000.--
(cinquantamila)
quale prestito restituibile in un anno
al 5% in interesse p.a.
Data: 10 marzo 1997 (timbro) Firma
__________ "
Con scritto 18 febbraio 1999 (doc. C) la __________ ha chiesto il rimborso entro 7 giorni
del prestito di fr. 50'000.-- oltre interessi al 5%.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato di avere sottoscritto il doc. B e di avervi aggiunto i dati manoscritti riportati all'inizio del testo. A dimostrazione che non si tratta della sua calligrafia __________ ha prodotto un documento scritto di suo pugno nello studio della sua patrocinatrice (doc. 2). L'escusso ha poi sostenuto che dal doc. 3, ossia dal fax 20 febbraio 1997 inviato da __________, amministratore unico della __________ a __________ della __________ (precedente ragione sociale di __________, di cui __________ era ed è il presidente), si evince che egli __________ non aveva alcun rapporto creditorio con la __________ e che la firma apposta sul documento allegato al doc. 3 non è sua. Per un confronto della firma il debitore ha poi rinviato ai doc. 1, 2, D, E e G. L'escusso ha asserito che il testo del doc. B è stato preparato dall'amministratore unico della __________, senza averlo interpellato e che il dott. __________, ricevuto il predetto testo ha aggiunto a mano i suoi dati ed ha utilizzato a sproposito la sua firma. Con dichiarazione 3 giugno 2002 (doc. 6) il dott. __________ ha in effetti ammesso di avere redatto lo scritto 10 marzo 1997 (doc. B), a nome di __________, senza la sua autorizzazione e senza averlo avvisato. __________ ha poi rilevato che con lettera 22 luglio 1999 (doc. 7) l'avv. __________ ha diffidato il dott. __________, presso la sede luganese della __________, a pagare almeno la metà dell'importo relativo al preteso credito posto in esecuzione. Ciò dimostra che debitore di __________ non è l'escusso, bensì un terzo al quale è stato richiesto il rimborso di fr. 50'000.-- senza successo, per cui la __________ ha tentato, riducendo la pretesa di metà, di farsi rimborsare dal dott. __________. __________ ha poi confermato di avere sottoscritto i doc. D e E, lettere scritte per fare un favore al dott. __________i, mentre in realtà non ha mai sottoscritto, né comperato azioni della __________ A. Questi documenti non hanno inoltre nulla a che vedere con la pretesa posta in esecuzione dalla __________ A.
Replicando la __________ ha contestato l'eccezione di falsità della firma apposta sul doc. B, ribadendo che si tratta della firma di __________ o. La procedente ha poi rilevato che nella sua dichiarazione (doc. 6) __________ ha menzionato unicamente la redazione del testo e non la sottoscrizione. Secondo la creditrice questa dichiarazione è inoltre irricevibile in quanto sostitutiva di un'audizione testimoniale di __________. In merito al sollecito di pagamento 22 luglio 1999 dell'avv. __________ (doc. 7) inviato al dott. _________, __________ ha asserito che questi ha pure ottenuto un prestito di uguale entità. Non si tratta quindi del medesimo prestito concesso all'escusso, bensì di due rapporti giuridici ben distinti.
A questo proposito la procedente ha prodotto l'originale del doc. B, indicato quale doc. L, e l'originale del riconoscimento di debito 15 marzo 1997 firmato da __________ (doc. I) per l'altro importo di fr. 50'000.--, a dimostrazione che si tratta di due distinti contratti di mutuo, come pure del fatto che __________ ha firmato il suo riconoscimento di debito, ma non quello di __________.
Duplicando l'escusso ha ribadito che la firma apposta sul doc. B non è la sua.
A sostegno della sua tesi ha riproposto la dichiarazione scritta di __________ (doc. 6), in cui questi dichiara tra l'altro la completa estraneità di __________ alla scrittura e ad ogni conseguente fatto od obbligazione. Il debitore ha rilevato che il doc. 3 conferma che il testo del doc. B è stato preparato da __________, segnatamente dal suo amministratore unico __________, che risulta essere il mittente del fax doc. 3. Questo fax è stato ricevuto da __________ e, dipendente della ____________, nonché amico e persona di contatto di __________ e trasmesso a quest'ultimo in assenza di __________ e senza suo consenso. Il doc. 3 dimostra ulteriormente, ha asserito l'escusso, che egli non era a conoscenza dell'allegato doc. B, poi redatto e firmato nonché compilato da __________. __________ ha poi contestato che il sollecito di pagamento inviato dall'avv. __________ a __________ (doc. 7) non fosse inerente al preteso credito di cui al doc. B. In effetti il doc. 7 è stato inviato alla sede luganese della __________ ad __________, non a caso, in quanto __________ ne è il presidente. L'escusso ha poi ribadito che i doc. D e E non riguardano assolutamente il doc. B.
D. Con sentenza 13 giugno 2002 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza ritenendo che dal confronto della firma che appare sul contratto di mutuo doc. B con quelle apposte sugli scritti doc. D, E, G, 1 e 2 emerge che la firma differisce sia per le "o" molto pronunciate sul contratto di mutuo, mentre sono praticamente inesistenti sugli altri documenti, che per la presenza di un punto sulla "i" che non risulta invece essere apposto da __________ al momento della firma in corsivo. Inoltre dal doc. 2 risulta una scrittura in caratteri stampatello molto diversa da quella che appare sui doc. B e L, dove i punti sulle "i" non si vedono mentre invece sono ben presenti sul doc. 2.
Secondo la prima giudice le firme apposte sul contratto di mutuo e sugli altri scritti sono strutturalmente diverse e pure diversa appare la scrittura apposta in caratteri stampatello, per cui è stata ammessa l'eccezione di falsità sollevata dall'escusso.
In prima sede è poi stato rilevato che l'eccezione di falsità è suffragata dalla dichiarazione scritta del dott. __________ (doc. 6), in cui questi ammette di avere redatto la scrittura 10 marzo 1997 (doc. B) a nome dell'escusso senza esservi autorizzato e dichiara la totale estraneità di ___________ nell'allestimento dell'atto.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente con argomentazioni di cui si dirà se del caso, in seguito.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata si è riconfermata nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep 1989 p. 344).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario relativo ad un mutuo fruttifero costituisce in via di principio un titolo di rigetto per gli interessi e per il rimborso del mutuo. Il creditore deve dimostrarne solo l'esigibilità (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 120 ad art. 82 LEF).
Il doc. B (= doc. L) costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Daniel Staehelin, n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).
b) Ex art. 20 cpv. 3 LALEF nessuna prova per testimoni o perizia è ammissibile se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all'istanza scritta, se dall'attore, al principio dell'udienza, se dal convenuto.
c) Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso di rendere verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346 n. 1; Daniel Stahelin op. cit. n. 13 ad art. 82 LEF e rif. ivi; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op.cit., § 4 n. 1). Ciò può essere fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.
d) L'escusso ha negato di avere sottoscritto il contratto di mutuo 10 marzo 1997 (doc. B), eccependo la falsità della firma ivi apposta. Dal confronto di questa firma con quelle che appaiono su altri documenti sottoscritti da , quali i doc. D, E, G, 1 e 2, risultano differenze nella scrittura delle "o" che appaiono pronunciate sul doc. B e non appaiono invece sui doc. D, E, 1 e 2, ad eccezione del doc. G, dove si nota di nuovo la prima "o" del cognome "". Inoltre sul doc. B è apposto un punto sulla "i" che invece non risulta sui menzionati doc. D, E, G, 1 e 2. Tuttavia confrontando le firme nella loro interezza, si nota che sia per quel che riguarda la "G" iniziale che la "M" che lo svolazzo finale e la struttura, esse appaiono molto simili. Le difformità delle "o" e del punto sulla "i" vanno pertanto considerate lievi e non sufficienti a rendere verosimile l'eccezione di falsità, ritenuto tra l'altro che dalla firma del doc. B, avvenuta il 10 marzo 1997, alla firma degli altri documenti considerati per il confronto, sottoscritti nel 1999 risp. nel 2002, sono trascorsi da due a cinque anni, durante i quali non può essere esclusa un'evoluzione nel modo di firmare dell'escusso.
e) Per quel che concerne lo scritto datato 3 giugno 2002 del dott. __________ (doc. 6) va dapprima rilevato che esso va ammesso ex art. 20 cpv. 3 LALEF. In questo scritto __________ dichiara quanto segue:
"Il sottoscritto dott. __________ nato a __________ il 15.03.62 e domiciliato presso lo Studio legale __________, dichiara che nella propria qualità di azionista di maggioranza della __________ con sede a __________, ha redatto la scrittura datata 10.03.97 a nome del Sig. __________ senza la sua autorizzazione e senza averlo avvisato.
Dichiaro dunque la completa estraneità del Sig. __________ alla scrittura suindicata e ad ogni conseguente fatto o obbligazione.
Lugano, 3 giugno 2002 In fede:
(firma)
__________ "
Orbene in questa dichiarazione scritta __________ riconosce di avere redatto il doc. B senza l'autorizzazione dell'escusso e conferma la completa estraneità di quest'ultimo da ogni conseguente obbligo. Pertanto, nonostante __________non abbia esplicitamente affermato di avere falsificato la firma di __________, il fatto che egli abbia rilevato l'estraneità di quest'ultimo da ogni derivante obbligazione, induce a concludere che la firma non sia quella dell'escusso. Questa dichiarazione di un terzo costituisce pertanto un sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di falsità della firma sollevata da __________, per cui il doc. B non può essere ritenuto quale suo valido riconoscimento di debito. Di fronte a questa dichiarazione dello stesso __________ relativa all'estraneità di __________ nella redazione del doc. B e nell'assunzione dei relativi obblighi, le allegazioni della __________ in merito alla pretesa concessione di un ulteriore mutuo di fr. 50'000.-- anche a __________ sono irrilevanti.
In mancanza di un riconoscimento di debito validamente sottoscritto dall'escusso, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata dalla __________ nei suoi confronti va respinta. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 20 cpv. 3 LALEF e 82 LEF
pronuncia:
L'appello 24 giugno 2002 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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