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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.67
Data decisione, Autorità: 12.05.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.67
Lugano 12 maggio 2003 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 aprile 2003 di
patrocinata dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 14 aprile 2003 emessa nell’ambito della procedura di sequestro n. __________ inoltrata dalla ricorrente contro
patrocinato dallo St. leg. __________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che per giurisprudenza siffata norma è stata estesa ai ricorsi manifestamente infondati;
che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte;
che con decreto 4 novembre 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro presso la __________ di tutti gli averi patrimoniali di __________ a concorrenza dell’importo di fr. 14'219.--, oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2001;
che il sequestro è stato notificato alla banca il giorno seguente;
che l’opposizione interposta dal debitore sequestrato è stata respinta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 13 gennaio 2003;
che il 4 aprile 2003, la banca ha confermato di aver bloccato l’importo di fr. 14'219.--, con interessi al 5% dal 30 agosto 2001;
che con la decisione impugnata, l’UEF di Bellinzona ha confermato al sequestrato la possibilità di svincolare gli averi patrimoniali sequestrati a condizione di versargli, quale deposito, l’importo di fr. 25'000.-- a garanzia del credito in esecuzione (compresi interessi ed eventuali accessori);
che il ricorrente si oppone al provvedimento, asseverando che “la querelata decisione costituisce una sorta di dissequestro e di cauzione, per i quali
– non vi è base legale,
– l’Ufficio esecuzione e fallimenti non è competente,
– tenuto conto della notoria lungaggine delle cause civili in Italia, l’effetto di garanzia del sequestro verrebbe o potrebbe venire scemato,
– si instaurerebbe un rapporto di natura privatistica tra __________ e l’Ufficio esecuzione e fallimenti, revocabile da parte di __________ in ogni tempo”;
che seppur l’Ufficio non lo citi, la base legale del provvedimento è ovviamente l’art. 277 LEF, secondo il quale “gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente”;
che competente per autorizzare siffatto dissequestro è l’Ufficio che ha eseguito il sequestro (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 76 ad § 51; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 277; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 4 ad art. 277);
che in concreto l’UEF di Bellinzona è pertanto competente;
che la garanzia ex art. 277 LEF deve ammontare almeno il valore di stima degli oggetti sequestrati, ma al massimo il valore del credito posto a fondamento del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 4 ad art. 277, con rif.);
che nel caso di specie, è stato sequestrato l’importo di fr. 14'219.--, con interessi al 5% dal 30 agosto 2001 (cfr. scritto 4 aprile 2003 della la banca);
che, tenuto conto delle spese relative al decreto e all’esecuzione del sequestro (circa fr. 100.-- [cfr. art. 48 OTLEF], risp. 110.--), l’importo chiesto dall’UEF di Bellinzona (fr. 25'000.--) copre oltre al capitale anche gli interessi al saggio del 5% per quasi 15 anni;
che anche in considerazione delle asserite lungaggine delle cause civili in Italia la garanzia fissata dall’Ufficio appare ampiamente sufficiente;
che infatti tra le spese del sequestro che possono essere prelevate sul ricavo della realizzazione dell’oggetto sequestrato (art. 281 cpv. 2 LEF) non rientrano né le spese di convalida del sequestro né quelle riferite alle procedure di opposizione ex art. 278 LEF (cfr. Jaeger et al., op. cit., n. 7 ad art. 281; Reiser, op. cit., n. 8 ad art. 281);
che il deposito di una somma presso l’ufficio di esecuzione o l’allestimento di una garanzia (cauzione, garanzia bancaria, ecc.) – obbligatoriamente a nome dell’Ufficio (cfr. Jaeger et al., op. cit., n. 11 ad art. 277) – a titolo di garanzia ex art. 277 LEF instaura un rapporto di natura ovviamente pubblica, vista la qualità d’autorità dell’ufficio, che impedisce qualsivoglia revoca unilaterale da parte del debitore sequestrato;
che il ricorso va pertanto respinto;
che la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo diventa quindi priva di oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 277, 281 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 23 aprile 2003 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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