AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.45
Data decisione, Autorità: 12.05.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.45
Lugano 12 maggio 2003 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 gennaio 2003 di
patrocinata dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio il verbale di pignoramento di reddito del 28 novembre 2002, intimato il 14 gennaio 2003 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
patrocinato dall’avv. __________
viste le osservazioni 11 e 13 febbraio 2003 di __________ e 28 febbraio 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 28 novembre 2002, l’UEF di Bellinzona ha pignorato l’importo mensile di fr. 321.--, secondo il calcolo seguente:
Introiti:
Debitore fr. 2'800.--
Contr. moglie fr. 1'000.--
Totale mensile fr. 3'800.--
Minimo esistenza
Minimo base fr. 1'550.--
Riscaldamento fr. 80.--
Locazione fr. 750--
Cassa malati fr. 570.--
Trasferte fr. 180.--
Pasti fuori domicilio fr. 220.--
Totale deduzioni fr. 3'350.--
Eccedenza mensile fr. 321.--
che la ricorrente insorge contro siffatto calcolo, chiedendo l’aumento dell’eccedenza mensile pignorabile ad almeno
fr. 800.--;
che essa evidenzia come, con sentenza 20 gennaio 2003, il Pretore del Distretto di Bellinzona, adito dall’escusso in soppressione, risp. riduzione del contributo alimentare dovuto all’ex moglie (e qui ricorrente), ha stabilito il reddito mensile dell’escusso in fr. 3'200.-- (secondo le sue proprie affermazioni in sede d’interrogatorio formale e di conclusioni) e quello dell’attuale moglie in fr. 1'850.-- (media mensile) (cfr. sentenza prodotta con il ricorso, p. 3 ad cons. 5);
che la ricorrente asserisce inoltre che l’escusso lavorerebbe presso il consorzio __________;
che il resistente afferma invece di lavorare saltuariamente e di aver subìto, il 4 febbraio 2003, un incidente della circolazione stradale, che lo ha reso inabile al lavoro al 100% per due settimane;
che in seguito alla segnalazione della ricorrente, l’UEF di Bellinzona ha accertato che l’escusso non lavora presso il consorzio __________ (cfr. dichiarazione 27 gennaio 2003 del Consorzio __________);
che, se la censura ricorsuale su questo punto è da considerare evasa in base ai documenti attualmente agli atti, occorre tuttavia rinviare l’incarto all’Ufficio perché abbia ad accertare il reddito attuale dell’escusso (in particolare se è tuttora al beneficio di prestazioni di perdita di guadagno in caso di malattia o d’infortunio) nonché quello dell’attuale moglie (pari a fr. 1'850.-- in media mensile secondo la decisione pretorile e in ogni caso superiore a fr. 1'000.-- anche in base ai tre certificati di salario versati agli atti);
che il ricorso va pertanto parzialmente accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’UEF di Bellinzona per procedere alla revisione del pignoramento di redditi in corso nei confronti di __________, nel senso dei considerandi.
1.2. Fino al provvedimento di revisione l'UEF di Bellinzona continuerà a pignorare l'importo mensile di fr. 321.--.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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