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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.57
Data decisione, Autorità:
23.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.57
Lugano
23 aprile
2003
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro l’avviso di pignoramento 6 febbraio 2003
relativo alla procedura n. __________ promossa avverso il ricorrente dallo
viste le osservazioni 21 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
il ricorrente si oppone all’avviso di pignoramento facendo valere diverse
censure di merito (mancata "esazione" nei confronti della società
__________ mancata insinuazione nel fallimento di quest’ultima, uscita del
ricorrente dal consiglio d’amministrazione);
che
benché abbia ritirato l’opposizione all’esecuzione in esame (cfr. dispositivo
n. 1 del decreto di stralcio emesso il 26 agosto 2002 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona), egli dichiara di non riconoscere il debito;
che,
visti il ritiro dell’opposizione e la domanda di proseguimento dell’esecuzione
presentata il 26 novembre 2002 dal procedente, il provvedimento impugnato
risulta ineccepibile;
che
se il ricorrente ritiene infondato il credito posto a fondamento
dell’esecuzione deve inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione
prevista agli art. 85 e 85a LEF, risp. pagare l’importo posto in esecuzione ed
avviare un’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 18 febbraio 2003 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione all’UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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