AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.9
Data decisione, Autorità: 24.01.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00009
Lugano 24 gennaio 2001 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 25 ottobre 2000 presentata da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 12 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della ditta __________.
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 12 gennaio 2001.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 22 gennaio 2001 ne postula l'annullamento;
rilevato che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con pronuncia 12 gennaio 2001 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha decretato il fallimento cambiario della __________;
che con atto 22 gennaio 2001 la __________ ha dichiarato di essere manifestamente solvibile come si evince dai bilanci per l'esercizio 1999 (doc. B) e dal bilancio di verifica 8 novembre 2000 (doc. C), rilevando che la carenza di liquidità è solo momentanea ed é conseguente alle mancate entrate relative ad un contratto di cessione di azioni per un importo di fr. 875'000.-- (doc. D);
che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 4 luglio 1995 in re B.B. c. A. L. N. SA, 24 settembre 1990 in re T.I. SA c.C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 21 ad art. 189 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 m. 42; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 8 ad art. 189 LEF e n. 3 ad art. 174 LEF);
che la soluzione del legislatore va condivisa poiché ben si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (Amonn/Gasser, op. cit., § 37 m. 42; Thomas Bauer, op. cit., n. 21 ad art. 189 LEF);
che pertanto l’appellazione 22 gennaio 2001 della __________ è irricevibile siccome formalmente improponibile;
che non essendo stato concesso l'effetto sospensivo, resta in vigore il fallimento decretato dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, al momento della data e dell’ora indicata nella sentenza impugnata;
che la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui la fallita “provi che tutti i debiti sono stati estinti o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;
che viste le peculiarità del caso non si preleva la tassa di giustizia;
per questi motivi,
visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF;
pronuncia:
L’appello 22 gennaio 2001 della __________ è irricevibile.
Non si preleva la tassa di giustizia.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il Vicepresidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster