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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.106
Data decisione, Autorità: 09.02.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00106
Lugano 9 febbraio 2001 /B/fp/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Rusca e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 agosto 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 2/9 agosto 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 ottobre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 26 ottobre 2000 ha postulato la riduzione dell'indennità assegnata a controparte a fr. 2'000.--, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 14 novembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/9 agosto 2000 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 790'255.30 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2000, indicando quale titolo di credito: "A valere quale credito residuo di EUR 506'573.90 (cambio eur/chf 1.5695 al 30.6.2000) come da fattura __________ no. __________del 26.6.2000, riconoscimento di debito del 30.6.2000".
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una fattura 26 giugno 2000 per complessivi EUR 965'258.40 (doc. D), su uno scritto 30 giugno 2000 del rappresentante legale dell'escussa (doc. E) in cui viene riconosciuto il predetto importo così come su una conferma relativa ad un versamento di un acconto di EUR 458'684.50 (doc. F).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa non è comparsa.
D. Con sentenza 16 ottobre 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa sostenendo che la procedente conosce il motivo per cui non è attualmente in grado di pagare quanto richiesto, essendo i suoi fondi bloccati nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale. La debitrice ha poi rilevato di avere segnalato alla Pretura la sua assenza all'udienza di contraddittorio fissata per il 16 ottobre 2000 e che copia della lettera è stata inviata anche al rappresentante legale della __________. L'indennità assegnata a quest'ultima ammontante a fr. 5'000.-- è sproporzionata, la procedura in esame avendo richiesto un dispendio di tempo minimo, trattandosi di una procedura estremamente facile nell'ambito della quale essa stessa ha fornito alla procedente l'unico documento rilevante.
F. Con le sue osservazioni la procedente ha asserito che l'atto ricorsuale dell'escussa, essendo diretto unicamente contro l'assegnazione di un'indennità di fr. 5'000.--, va trattato come un ricorso per cassazione. La creditrice ha poi sostenuto che la sua comparsa all'udienza di contraddittorio si è resa necessaria per la produzione di documentazione aggiuntiva. D'altro canto l'indennità assegnatale non è sproporzionata. Essa rientra infatti nel margine di apprezzamento della prima giudice.
Considerato
In diritto:
Ammontando in casu il credito indicato nel precetto esecutivo ad un importo di fr. 790'255.30 e l'indennità concessa all'escussa per la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione essendo stata determinata in fr. 5'000.--, il valore litigioso per l'appellazione contro quest'ultima è dato dalla domanda principale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 15 N. 4). L'atto di appello in oggetto è stato pertanto correttamente presentato a questa Camera.
2.a) L'appellante ha chiesto l'assegnazione di un'indennità di fr. 2'000.--.
Ex art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 62 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--.
b) In considerazione del valore di causa, della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione), del tempo necessario in termini di razionalità, della semplicità della vicenda giudiziaria e dell'esito dell'intervento si giustifica in applicazione dei principi di cui al precedente considerando un'indennità di Fr. 2'500.--.
La tassa di giustizia segue la soccombenza nel rapporto di 2/3 a carico della resistente e 1/3 a carico dell’appellante. __________ verserà a __________ fr. 250.-- per indennità ridotta (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L’appello 26 ottobre 2000 della __________ é parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. (invariato)
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta per 2/3 a carico della __________ e per 1/3 a carico della __________ verserà a __________ fr. 250.-- per indennità ridotta.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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