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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.122
Data decisione, Autorità: 06.03.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00122
Lugano 6 marzo 2001 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 luglio 2000 da
patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE __________ del 25 maggio/2 giugno 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 novembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 27 novembre 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 15 dicembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 25 maggio/2 giugno 2000 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 60'100.-- oltre interessi al 6.5% dal
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un avviso di accredito dell'__________ con cui in seguito a suo ordine è stato versato sul conto dell'escussa __________ l'importo di fr. 100'000.-- valuta 6 maggio 1994 (doc. B). La creditrice ha poi inoltrato uno scritto 17 febbraio 1997 (doc. F), inviatole da __________ del seguente tenore:
"………………………
Oggetto: Prestito (cartella ipotecaria) c/o __________
Tempo indietro e, precisamente nel periodo fiscale 1995, ho espresso il desiderio di potere abbassare la rata mensile stabilita a suo tempo in Fr. 2000.- al minimo di Fr. 1000.- per un periodo da stabilire, ferma restando la possibilità di versare se, e quando mi fosse stato possibile quello che in più potevo in quanto sono subentrati dei problemi.
……………………………………"
ha rilevato che nonostante lo scambio di diversi scritti con la debitrice, i coniugi __________ a partire da fine 1996 non hanno più effettuato alcun versamento a rimborso del credito. La procedente pretende il pagamento di fr. 60'100.-- più accessori quale restituzione del prestito originario, così come fr. 32'502.55 quali interessi sul prestito, come risulta dal conteggio doc. I e dai giustificativi doc. M. Per quel che riguarda la solidarietà fra coniugi, la precettante ha sostenuto che questa è data secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, trattandosi di un debito contratto da entrambi per coprire i bisogni della famiglia.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato che si tratti di un caso di solidarietà fra coniugi, sostenendo che dal doc. B si evince che il versamento è stato effettuato unicamente a favore di sua moglie. Inoltre dai documenti prodotti non emerge l'uso a cui l'importo era destinato risp. non emerge che lo stesso sia stato utilizzato per bisogni particolari della famiglia ____________________ ha poi sostenuto che dalla documentazione agli atti non emerge alcun riconoscimento di debito che esprima l'importo dell'eventuale credito, le modalità di pagamento, le eventuali compensazioni in natura avvenute nonché l'importo residuo.
D. Con sentenza 13 novembre 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza osservando che l'escusso non ha portato una sola prova concreta tale da permettere l'esclusione della solidarietà fra coniugi ex art. 166 cpv. 3 CC, che pertanto è stata ammessa. La prima giudice ha poi ritenuto l'insieme della documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, rilevando che il precettato non ha reso verosimile l'esistenza di una contropretesa da opporre in compensazione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escusso con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata ha ribadito le sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
d) __________ ha rilevato, producendo uno scritto 3 maggio 1994 inviatole dalla __________ (doc. L), di avere ottenuto un prestito di fr. 100'000.-- quale credito in conto corrente all'interesse del 6 3/4% oltre ad 1/4% commissione trimestrale sul maggior saldo debitore e che il credito doveva venire rimborsato in ragione di fr. 4'000.-- al trimestre, la prima quota di ammortamento con scadenza il 30 settembre 1994. La creditrice ha poi inoltrato un avviso di accredito 6 maggio 1994 (doc. B) con cui, tramite la __________ di __________, ha versato a __________ fr. 100'000.--. Oltre all'ammontare della somma, nessuna indicazione emerge dal predetto avviso di accredito circa lo scopo del versamento. Dalla documentazione agli atti non risulta nemmeno che tra __________ e __________ sia stato stipulato un contratto secondo il quale le condizioni applicate dalla __________ alla procedente siano state a sua volta applicate da parte della procedente a __________ nell'ambito della concessione di un prestito, pure di fr. 100'000.--. Con scritto 17 febbraio 1997 (doc. F) __________ si è rivolta alla precettante, indicando quale oggetto "Prestito (cartella ipotecaria) presso la __________ " e chiedendo di potere ridurre la "rata mensile stabilita a suo tempo in fr. 2'000.-- al minimo di fr. 1000.-- per un periodo da stabilire". Che questo documento si riferisce al versamento di fr. 100'000.-- da parte di __________ a __________ e che si tratta del rimborso di tale somma non emerge dal doc. F. Questo scritto rinvia infatti ad un prestito senza tuttavia indicarne né l'ammontare né la data della stipulazione e tanto meno le condizioni. Nemmeno gli altri documenti prodotti dalla creditrice provano che __________ si è fatta carico del pagamento degli interessi e degli ammortamenti della linea di credito concessa dalla __________ ad __________. In essi vengono unicamente proposte riduzioni di rate da pagare con accenni ad un prestito, senza tuttavia definire di quale prestito si tratti e quali siano le condizioni applicabili (cfr. doc. C e Q).
Dall'insieme di documenti prodotto dalla procedente non è pertanto possibile evincere un riconoscimento di debito da parte di __________ in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, mancandone i necessari elementi. Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente infatti l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di dichiarazioni che non appaiono sufficientemente liquide. La procedente è rinviata alla procedura ordinaria.
Mancando un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF, si può prescindere dal verificare se è data l'asserita solidarietà dell'escusso con sua moglie __________. L'istanza 25 luglio 2000 di __________ va quindi respinta e in tal senso la sentenza pretorile riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 27 novembre 2000 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 25 luglio 2000 di __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 405.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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