AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.86
Data decisione, Autorità: 06.03.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00086
Lugano 6 marzo 2001 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 maggio 2000 da
__________ patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dallo Studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 13/14 aprile 2000 dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 23 agosto 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
§ Di conseguenza l'opposizione interposta al PE no. __________ di data 13.04.2000 dell'UEF di Mendrisio, è confermata.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 4 settembre 2000 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 21 settembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 13/14 marzo 2000 dell'UEF di Mendrisio la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 69'391.25 oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito: "Contratto litraggio n. __________del 26.03.1991 e fatture ____________________, __________, __________, __________ dedotti gli acconti versati."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di litraggio n. __________ stipulato con l'escusso il 26 marzo 1991 (doc. A) relativo alla fornitura di carburante alla stazione di benzina di proprietà dell'escusso, così come su diversi bollettini di consegna e le relative fatture (doc. D1-U2).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha rilevato che come risulta dal verbale di udienza 18 novembre 1996 (doc. 1) le fatture sono state contestate per iscritto. Egli ha poi eccepito di falso i bollettini e le fatture, chiedendo la produzione degli originali. Il debitore ha in seguito contestato anche la firma apposta sul contratto di litraggio prodotto in fotocopia (doc. A), negandone l'autenticità. L'eccezione di falso è stata infine sollevata anche in relazione al conteggio finale 10 settembre 1996 (doc. C). Il debitore ha poi rilevato che i bollettini di versamento sono stati prodotti in francese e tedesco, senza la necessaria traduzione. Inoltre vi sarebbero delle discrepanze tra il contratto di litraggio e le fatture. La procedente non ha però prodotto i giustificativi delle mutazioni di prezzo, a seconda dell'evolversi del mercato, menzionate al punto 2 del contratto di litraggio. Nemmeno per il previsto ribasso congiunturale indicato sempre al punto 2 e per l'ulteriore ribasso di fine anno previsto al punto 16 del contratto di litraggio sono stati forniti giustificativi. Inoltre, ad eccezione del primo bollettino di consegna (doc. D), tutti gli altri non riportano nessun dato alla voce "stato prima della consegna". D'altro canto la documentazione prodotta, in particolare i conteggi e altri computi numerici non permettono una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili. Infine l'escusso ha contestato che suo fratello __________ sia stato autorizzato a rappresentarlo per quanto riguarda la firma dei bollettini.
D. Con sentenza 23 agosto 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l'istanza ritenendo che l'importo posto in esecuzione non è desumibile dalla combinata lettura dei bollettini di consegna della merce e delle relative fatture (doc. da D1 a U2). Infatti dai predetti bollettini di consegna non è possibile determinare quale sia stato l'esatto quantitativo di carburante fornito. In prima sede è poi stato rilevato che l'art. 2 del doc. A prevede che "le fatture saranno compilate al prezzo per litro fissato dalla Società, in vigore il giorno della fornitura per la vendita al consumatore", il tutto ritenuto come "questi prezzi sono modificabili ad ogni momento, secondo l'evoluzione del mercato" e come "la Società avviserà il Distributore di ogni mutazione di prezzo". Le fatture agli atti (doc. da D1 a U2) non specificano tuttavia il prezzo al litro del carburante fornito, e nemmeno risulta che l'escusso sia stato reso edotto delle mutazioni di prezzo del carburante. Per questi motivi la prima Giudice ha respinto l'istanza, risultando superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dal debitore.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente riconfermandosi nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti)
b) Il Tribunale federale ha deciso che la pretesa deve essere determinabile al momento della firma del riconoscimento di debito, per cui ha negato il rigetto dell'opposizione nel caso di una pretesa derivante da un conto corrente, di cui era stato firmato solo il contratto di apertura (DTF 122 III 128; 106 III 100; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 26 ad art. 82 LEF).
c) La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).
d) A prescindere dalle diverse eccezioni sollevate dall'escusso in casu occorre dapprima verificare se il contratto di litraggio (doc. A) considerato con i bollettini di consegna e con le relative fatture (doc. D1- U2) può costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Al punto 2 del contratto di litraggio (doc. A), sottoscritto dalle parti il 26 marzo 1991, è stato stipulato quanto segue:
" L'acquisto dei carburanti avverrà alle seguenti condizioni:
il giorno della fornitura per la vendita al consumatore.
BENZINA SENZA PIOMBO Fr. 1.08/litro
SUPERCARBURANTE Fr. 1.16/litro
CARBURANTE DIESEL Fr. 1.10/litro
BENZINA SENZA PIOMBO Fr. 910.--/m3 ICA INCLUSA
SUPERCARBURANTE Fr. 990.--/m3 ICA INCLUSA
CARBURANTE DIESEL Fr. 930.--/m3 ICA INCLUSA **
margine netto: 17 cts al litro
questi prezzi sono modificabili ad ogni momento, secondo l'evoluzione del mercato.
La Società avviserà il Distributore di ogni mutazione di prezzo.
** un ribasso congiunturale di 2 cts/litro sarà concesso fino al momento in cui la concorrenza metterà in mostra un prezzo inferiore di 6 cts/litro o più a quello ufficiale."
Orbene dall'esame dei bollettini di consegna, firmati da chi ha ricevuto la fornitura, risulta che in questi documenti, al momento della consegna, sono stati indicati unicamente i litri, il volume e il peso del carburante. Nessuna indicazione appare per quel che riguarda il prezzo del carburante fornito. Solo in seguito, sulle fatture inviate all'escusso, "compilate - secondo l'art. 2 del contratto di litraggio (doc. A) - al prezzo per litro fissato dalla Società, in vigore il giorno della fornitura per la vendita al consumatore", appaiono il prezzo e l'eventuale ribasso, i quali variano a seconda dell'evoluzione del mercato risp. di un eventuale ribasso congiunturale come previsto al predetto punto 2 del contratto di litraggio. Dai documenti prodotti dalla procedente non risulta però alcuna accettazione scritta in merito alle effettuate modifiche dei prezzi, esigenza questa posta dal Tribunale federale che non ammette un riconoscimento tacito in seguito a mancata contestazione da parte del debitore. D'altro canto la sottoscrizione del contratto di litraggio non è sufficiente, l'ammontare del debito posto in esecuzione non essendo in quel momento determinabile. Questa soluzione s'impone, anche se nella procedura ordinaria il giudice, nell'ambito del suo libero apprezzamento delle prove, può prendere in considerazione l'approvazione tacita o per atti concludenti. Il rigetto dell'opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito scritto (DTF 122 III 128, 106 III 99/100).
In mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF, l'istanza presentata dalla __________ è stata a giusta ragione respinta.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
L'appello 4 settembre 2000 della __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 420.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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