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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.16
Data decisione, Autorità: 29.03.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00016
Lugano 29 marzo 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 dicembre 2000 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 31 gennaio 2001 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello l'8 febbraio 2001 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamata l'ordinanza presidenziale 9/12 febbraio 2001 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 21 dicembre 2000 il __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 558.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 17 gennaio 2001 nessuno è comparso.
Con sentenza 31 gennaio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________.
C. Con atto di appello 8 febbraio 2001 la __________ ha chiesto l'annullamento del fallimento sostenendo di avere saldato tutti i suoi debiti (doc. da B a E).
Considerato
in diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; Basler Kommentar zum SchKG, vol. II., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti del __________ dell'importo di fr. 558.--. La relativa esecuzione n__________ è stata saldata dalla debitrice l'8 febbraio 2001 con il versamento di fr. 623.-- (doc. B), per cui è adempiuto il requisito del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne la solvibilità dell'appellante va osservato che dall'estratto delle esecuzioni 1. febbraio 2001 (doc. E) risultano, oltre a quella in oggetto, sette esecuzioni per importi modesti, l'importo più esiguo ammontando a fr. 139.40 e quello più elevato a fr. 1'319.45. La debitrice ha provato di avere saldato successivamente al 31 gennaio 2001, giorno in cui è stato pronunciato il suo fallimento, ulteriori tre esecuzioni (doc. B). Con scritto 7 febbraio 2001 la __________ ha confermato il saldo risp. il ritiro delle esecuzioni n. __________ risp. __________ (doc. C), mentre la __________ di __________ ha confermato il 6 febbraio, tramite la sua rappresentante, il ritiro delle esecuzioni n. __________ risp. __________ (doc. D). Orbene di fronte a questi versamenti risp. al ritiro delle esecuzioni e pertanto alla volontà dimostrata dai fatti di pagare tutti gli importi ancora scoperti così come al fatto che l'appellante non si trova da tempo indeterminato in una situazione di illiquidità, pure il requisito della solvibilità va ritenuto adempiuto.
Risultando pertanto ossequiati i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, la dichiarazione di fallimento impugnata deve essere annullata.
Viste le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L’appello 8 febbraio 2001 della __________, è accolto.
La dichiarazione di fallimento 31 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. EF.2000.00925, nei confronti della __________ è annullata.
La tassa di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
Le spese dell'ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.
II. Non si preleva la tassa di giustizia.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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