AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.109
Data decisione, Autorità: 29.03.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00109
Lugano 29 marzo 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dallo studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 25 ottobre 2000 ha così deciso:
"1. È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 41'900.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 2000 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 18 settembre 2000.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 6 novembre 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 27 novembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di Bellinzona __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 41'900.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 2000, indicando quale titolo di credito: "Mancato pagamento tre mensilità locazione bar a PT e 4 appartamenti dello stabile di __________ ".
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente ha prodotto 6 contratti di locazione con diritto di subaffitto stipulati con l'escussa il 5 novembre 1999 risp. 16 novembre 1999 (doc. B1 - B6) concernenti lo snack bar "__________", 4 appartamenti e un ufficio, i quali sono stati conglobati nel contratto di locazione 1. febbraio 2000 (doc. C), che prevede le seguenti pigioni:
"
Comune di:
Stabile denominato: "Stabile __________ " Mappale Nr. __________
L'ente locato è composto da:
Bar ex __________ Piano seminterrato 3'500.--
Appartamento 4 ½ Secondo Piano 2'000.--
Appartamento 4 ½ Quarto Piano 2'000.--
Appartamento 3 ½ Quinto Piano 1'800.--
Appartamento 4 ½ Sesto Piano 2'000.--
Ufficio (scritto a mano) 2'000.-- (scritto a
mano)
13’300.-- (scritto a mano)
24'000.-- (scritto a mano)
Pigione annua: fr. 135'600.-- (centotrentaciquemilaseicento) pagabile in rate mensili di fr. 11'300.--* (cancellato) cadauna. La prima volta il 31.03.2000. La pigione non potrà essere aumentata fino al dicembre 2002 compreso.
*13'300.-- (scritto a mano)
Le seguenti spese accessorie non sono comprese nella pigione:
riscaldamento e acqua calda
illuminazione, elettricità
fognatura, spazzatura, depurazione
pulizia scale e vani comuni
acqua potabile e industriale
radio e TV via cavo
e pertanto l'inquilino corrisponderà annualmente l'importo di fr. 2'400.--, pagabile in rate mensili di fr. 200.-- unitamente alla pigione, a titolo di acconto con conguaglio al termine del relativo esercizio. (Si intende per appartamento) (scritto a mano).
Il presente contratto sostituisce tutti i contratti stipulati in precedenza con l'__________, fino al 31.01.2000."
Con l'esecuzione in oggetto il procedente pretende le pigioni per il mese di maggio risp. giugno risp. luglio 2000 per un totale di fr. 13'300.-- al mese e pertanto per fr. 39'900.-- per tre mesi, oltre ad un anticipo spese di fr. 1'200.-- per i mesi di maggio e giugno 2000, ossia fr. 2'400.--, per cui complessivamente la pretesa ammonterebbe all'importo di fr. 42'300.--. Per un errore di calcolo l'importo posto in esecuzione è stato però indicato in fr. 41'900.--.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha asserito che il 5 novembre 2000 le parti hanno sottoscritto diversi contratti di locazione. Il contratto stipulato il 1. febbraio 2000, nel quale sono stati conglobati i predetti contratti di locazione ha annullato i precedenti contratti. Il canone locativo mensile è stato stabilito in fr. 11'300.-- mensili e non in fr. 13'300.--. Se sono intervenute delle modifiche, queste sono state apportate unilateralmente dal creditore senza che fossero accettate dall'escussa. Inoltre il contratto prevede per le spese accessorie l'importo di fr. 2'400.-- annui, pagabili in rate mensili di fr. 200.--. Questa somma è da intendersi globalmente per tutti i locali e non per ogni singolo oggetto. In tal caso il contratto avrebbe dovuto menzionare quale importo annuale fr. 12'000.--, ossia fr. 2'400.-- per 5 beni locati. L'escussa ha poi rilevato che il contratto 1. febbraio 2000 prevede quale inizio del pagamento della pigione il 31 marzo 2000. Secondo l'uso vigente nel Canton Ticino le pigioni sono pagate anticipatamente per il mese successivo. Pertanto la prima rata, che secondo il contratto avrebbe dovuto essere versata il 31 marzo 2000, corrisponde alla pigione per il mese di aprile 2000. Avendo versato il corrispettivo di due mesi di locazione, la debitrice ritiene accertato il pagamento della pigione fino al termine del mese di maggio 2000. La __________ ha poi sostenuto di avere il 17 luglio 2000 riconsegnato le chiavi dei locali, per cui la pigione sarebbe dovuta solo fino a tale data, ossia la locazione del mese di giugno + acconto spese (fr. 11'300.-- + fr. 200.--) oltre alla locazione per 17 giorni del mese di luglio
D. Con sentenza 25 ottobre 2000 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l'istanza ritenendo che le argomentazioni presentate dall'escussa non possono essere esaminate in una procedura sommaria, dove il giudice deve limitarsi all'esame del titolo esecutivo e dell'esigibilità del credito posto in esecuzione. In sede pretorile i contratti di locazione doc. B1- B6, conglobati nel contratto di locazione doc. C, sono stati ritenuti validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit . in Rep 1989 p. 330).
c) Dall'esame del contratto di locazione doc. C (punto 8) risulta che questo documento sostituisce tutti i contratti stipulati in precedenza tra le parti fino al 31 gennaio 2000, per cui i contratti doc. da B1 a B6 sono superati dal predetto contratto doc. C.
Dal punto 2 di questo documento si evince che è stato aggiunto a mano l'importo di fr. 2'000.-- per la locazione mensile di un ufficio e che conseguentemente è stato aggiunto pure a mano l'importo di fr. 24'000.-- per la locazione annua. Completato pure a mano è poi stato l'importo complessivo mensile per gli enti locati in fr. 13'300.-- invece di fr. 11'300.-- (punti 2 e 4). Al punto 5, relativo alle spese accessorie di fr. 200.-- mensili, è stato aggiunto che questo importo va inteso per appartamento.
L'escussa ha dal canto suo affermato di non avere accettato le predette modifiche apposte a mano dal procedente. Orbene nell'ambito di questa procedura tali aggiunte, contestate dalla controparte, non possono venire riconosciute come vincolanti, atteso che esse possono essere state apposte unilateralmente dalla parte procedente e che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente l'indagine volta a stabilire quale sia la reale volontà delle parti. Quale pigione mensile può pertanto essere considerato unicamente l'importo di fr. 11'300.-- e per le spese accessorie l'importo di fr. 200.-- al mese per tutti gli enti locati.
L'escussa ha sostenuto di avere pagato la pigione fino al termine del mese di maggio 2000 e di avere consegnato le chiavi dei locali il 17 luglio 2000, per cui la pigione sarebbe dovuta solo fino a tale data, ossia la locazione del mese di giugno più quella per 17 giorni del mese di luglio 2000 più l'acconto per le spese accessorie pro rata temporis per un totale di fr. 17'806.45. A conforto delle sue allegazioni l'appellante ha prodotto la copia di una ricevuta sottoscritta dall'amministratrice degli enti locati __________ (doc. 1) relativa al versamento di fr. 24'600.--. Da questa ricevuta si evince che il versamento è stato effettuato per i mesi di marzo e aprile 2000. Nessun documento è stato invece prodotto a comprova della consegna il 17 luglio 2000 delle chiavi dei locali affittati, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'escussa, risultano da pagare ancora le pigioni per i mesi di maggio, giugno e luglio 2000 di complessivi fr. 33'900.-- (= fr. 11'300.-- x 3) risp. le spese accessorie per i mesi di maggio e giugno 2000 di fr. 400.-- (=fr. 200.-- x 2), complessivamente fr. 34'300.--. Per questo importo il contratto doc. C costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In mancanza di diversa pattuizione tra le parti l'interesse di mora va riconosciuto al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 15 giugno 2000 quale data intermedia. La sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 1/5 e 4/5 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 6 novembre 2000 della __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza 2 ottobre 2000 di ____________________è parzialmente accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________ del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 34'300.-- oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2000.
II. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante è posta per 1/5 a carico di __________ e per 4/5 a carico della __________, a quale rifonderà a __________ fr. 360.-- quale parte di indennità.
III. Intimazione A: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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