AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.6
Data decisione, Autorità: 09.05.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00006
Lugano 9 maggio 2001 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 ottobre 2000 da
contro
(patr. da: Studio legale __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/8 settembre 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 dicembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria
limitatamente all'importo di fr. 15'050.00.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 12 gennaio 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 6/8 settembre 2000 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 15'050.–– oltre interessi all'8% dal 1. dicembre 1996 e fr. 1'505.––, indicando quale titolo di credito: " 1) Loyers impayés du 1. décembre 1996 au 30 juin 1997 pour votre ancien appartement sis __________, à raison de fr. 2'150.–– par mois; 2) frais d'intervention selon art. 106 CO".
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il creditore ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore limitatamente a fr. 15'050.–– oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 1996.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione stipulato con l'escusso il 9 luglio 1996 che prevede un canone di locazione, comprensivo dell'acconto per il riscaldamento, di fr. 2'150.–– al mese (doc. A). Il creditore procede per il pagamento della pigione per il periodo dal 1. dicembre 1996 al 30 giugno 1997, ossia 7 mesi a fr. 2'150.––, complessivamente fr. 15'050.–– oltre interessi.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che vi è stata assunzione di debito da parte dell', per cui egli è liberato dall'obbligo di pagare le pigioni al procedente. Al più tardi tramite lo scritto 26 dicembre 1996 (doc. 5) del suo agente, il creditore è venuto a conoscenza dell'assunzione di debito. Tale assunzione è stata accettata dal procedente per atti concludenti. Infatti come si evince dai doc. 3 e 4 è l' che ha sempre pagato le pigioni fino al mese di dicembre 1996. Dal doc. 3 emerge pure che tali pagamenti sono sempre stati accettati da controparte senza riserva, ciò che implica secondo l'art. 176 cpv. 3 CO la presunzione dell'accettazione dell'assunzione dei debiti.
D. Con sentenza pretorile 28 dicembre 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 15'050.––, argomentando che dal doc. 5 non emerge che vi sia stata accettazione dell'assunzione del debito ex art. 176 CO da parte del procedente. Infatti il predetto documento è solo uno scritto dell'agente dell'escusso indirizzato all'amministrazione dell'immobile, ossia un atto unilaterale che non appare essere stato accettato dal creditore. In prima sede è poi stato rilevato che il debitore non ha provato che i pagamenti della pigione sono stati eseguiti a nome dell'__________, per cui vi sarebbe stata accettazione tacita da parte del creditore ex art. 176 cpv. 3 CO. Prova ne è che nel doc. 5 l'agente dell'escusso utilizza il termine "probablement" per quel che concerne il pagamento dei canoni di locazione, pagamenti che, come si evince dal doc. 2, non sarebbero comunque andati oltre il mese di dicembre 1996. La prima giudice ha pertanto ritenuto la documentazione prodotta dal procedente valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF ed ha respinto le eccezioni sollevate dall'escusso.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il debitore riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il contratto di locazione doc. A stipulato tra il procedente e __________ costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per le pigioni dal 1. dicembre 1996 al 30 giugno 1997 di complessivi fr. 15'050.––.
b) Ex art. 175 cpv. 1 CO chi promette ad un debitore di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece con il consenso del creditore. L'art. 175 CO concerne unicamente l'assunzione di debito interna, con la quale un terzo si obbliga nei confronti del debitore a liberarlo dal suo obbligo. Nei confronti del creditore l'assunzione di debito non esplica alcun effetto, per cui viene denominata assunzione di debito interna. Per questo l'accettazione del creditore non è necessaria. Nel caso di assunzione di debito interna il creditore non acquisisce alcun credito nei confronti di colui che si assume il debito e non può pertanto sulla base dell'accordo stipulato tra l'assuntore del debito ed il precedente debitore chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione nei confronti dell'assuntore (Rudolf Tschäni, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea/Francoforte, ed. 1996, n. 1 e 6 ad art. 175 CO; DTF 121 III 258; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 55 ad art. 82 LEF).
L'art. 176 CO regola l'assunzione esterna di debito. In questo tipo di assunzione di debito, il precedente debitore viene liberato, mentre l'assuntore sulla base di un nuovo contratto con il creditore, diventa nuovo debitore. Questa assunzione di debito è denominata esterna, per il fatto che avviene con l'autorizzazione del creditore e pertanto diviene efficace nei suoi confronti (Rudolf Tschäni, op. cit, n. 1 ad art. 176 CO).
Nel caso di assunzione esterna di debito ex art. 176 CO colui che si assume il debito diviene debitore del creditore. L'assunzione esterna di debito, sottoscritta dall'assuntore, autorizza la pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione indipendentemente dalla questione a sapere, se il debito era stato riconosciuto per iscritto con la firma dal vecchio debitore, ammesso che nella dichiarazione di assunzione il credito sia sufficientemente determinato (Daniel Staehelin, op. cit. n. 55 ad art. 82 LEF).
Secondo l'art. 176 cpv. 3 CO l'accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze ed è presunta se egli abbia senza riserve accettato dall'assuntore un pagamento o aderito ad altro atto implicante la qualità di debitore.
d) Il contratto di locazione in oggetto (doc. A) è stato stipulato tra il procedente e __________ (doc. A). Quest'ultimo sostiene di non essere tuttavia debitore delle pigioni poste in esecuzione essendovi stata da parte dell'__________ assunzione del debito derivante dal predetto contratto di locazione doc. A.
A sostegno delle sue allegazioni egli ha prodotto una convenzione 19 dicembre 1996, stipulata con l'__________ del seguente tenore (doc. 2, punti 5 e 6):
"……………..
Le club assume le charge de l'appartement occupé par le joueur et sa famille juqu'au 31 décembre 1996. Passé ce délai, si le joueur souhaite conserver l'appartement, il devra le faire à ses frais.
Le joueur renonce à toutes autres prétentions que ce soit, en espèce ou en nature à l'égard du club sous réserve des points mentionnés précédemment.
………………….."
Questo accordo, che regola il pagamento della locazione dell'appartamento occupato dell'escusso, è stato però concluso tra __________ e l', per cui si tratta di un'assunzione di debito interna ex art. 175 cpv. 1 CO che non esplica alcun effetto nei confronti del locatore, il quale non può sulla base di questo accordo far valere alcuna pretesa nei confronti dell' bensì solo contro l'escusso.
Agli atti risulta poi uno scritto 6 dicembre 2000 del direttore tecnico dell'__________ all'avv. __________ (doc. 3) così come una dichiarazione, senza data e senza indicazione del destinatario, sempre del direttore tecnico dell'__________ (doc. 4), in cui viene confermato il pagamento dell'appartamento occupato da __________ da parte dell'__________ Trattasi di dichiarazioni unilaterali dell'__________ inidonee a dimostrare un'assunzione esterna di debito, atteso che tale assunzione necessiterebbe dell'autorizzazione del locatore.
Con lettera 26 dicembre 1996 (doc. 5) l'agente di __________ ha comunicato all'amministratrice dell'appartamento in oggetto, __________, quanto segue:
"C'est pourquoi, je vous informe que __________ quittera son appartement à cette date et n'ira ainsi donc pas au bout de son bail. Comme vous le savez probablement aussi, le bail est au nom de __________ mais le __________ s'est engagé par écrit à assumer toutes les charges financières découlant de ce bail."
A questo documento non possono essere applicate le norme relative all'assunzione esterna di debito ex art. 176 cpv. 1 CO che prevede, come già visto in precedenza, un'assunzione di debito da parte del nuovo debitore e l'autorizzazione del locatore.
Per quel che riguarda la pretesa assunzione esterna di debito per atti concludenti ex art. 176 cpv. 3 CO va rilevato quanto segue. Dalla convenzione doc. 2 punto 5 conclusa tra l'escusso e l'__________ emerge che quest'ultimo si è obbligato a pagare le pigioni fino al 31 dicembre 1996. Con lettera 6 dicembre 2000 all'avv. __________ (doc. 3) e con la dichiarazione doc. 4 il direttore tecnico dell'__________ ha confermato il pagamento dell'appartamento occupato da __________ da parte dell'__________ Trattasi tuttavia di semplici dichiarazioni, mentre l'escusso non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare che i pretesi pagamenti da parte dell'__________ sono stati effettivamente eseguiti e, se del caso, fino a quando, visto che secondo l'accordo concluso con l'escusso il pagamento doveva avvenire fino alla fine di dicembre 1996. Di conseguenza non risultano i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che vi è stata accettazione da parte del locatore dell'assunzione di debito per atti concludenti ex art. 176 cpv. 3 CO. Non avendo l'escusso reso verosimile di essersi liberato dal suo obbligo di pagamento nei confronti del procedente, va ritenuto che debitore nei confronti del procedente è rimasto __________. Il locatore ha pertanto correttamente chiesto nei confronti di quest'ultimo, sulla base del contratto di locazione doc. A, il rigetto provvisorio dell'opposizione.
La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
La tassa di giustizia va a carico dell'appellante.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia: 1. L'appello 12 gennaio 2001 di __________ o, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 270.––, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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