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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.34
Data decisione, Autorità: 22.05.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00034
Lugano 22 maggio 2001 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 aprile 2001 da
Contro
patr. dall avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 novembre 2000 dell'UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 15 marzo 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
Sentenza dedotta in appello dal procedente;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con PE n. __________ del 15/16 novembre 2000 __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 154'835.75 oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1981, indicando quale titolo di credito: "Attestato carenza beni di fr. 154'835.75 emesso il 09.01.1981 dall'Ufficio di esecuzione di Thun. __________: __________. Darlehen vom 31.12.1973 fr. 100'000.--; 01.02.1974 fr. 80'000.--; Rest Jahrezinse 1974/1975/1976/ fr. 15'254.--";
che interposta opposizione il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;
che con sentenza 15 marzo 2001 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione passiva dell'escusso, l'attestato di carenza di beni doc. A, emesso dal Konkursamt di __________ a favore di __________ - che l'ha poi ceduto al qui procedente -, essendo stato rilasciato a carico della debitrice __________ di __________n;
che con il suo atto di appello __________ lamenta la mancante indicazione nella sentenza pretorile dei rimedi di diritto;
che contrariamente a quanto vale - in linea di principio - nell'ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l'indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC TI, ad art. 285 N. 22 e ad art. 308 N. 3);
che pertanto la sentenza impugnata è formalmente valida;
che siffatto orientamento vale anche in sede esecutiva in materia di rigetto;
che in via abbondanziale va rilevato che la decisione pretorile merita conferma, la carenza di legittimazione passiva dell'escusso essendo di tutta evidenza, dall'attestato di carenza di beni risultando infatti debitrice la ____________________ e non __________;
che in casu si può prescindere ex art. 313 bis CPC dalla notifica dell'atto d'appello a controparte;
che la tassa di giustizia va posta a carico del procedente, rilevato che il gravame in oggetto è al limite del temerario;
pronuncia
L'appello 14 aprile 2001 __________ n, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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