AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.44
Data decisione, Autorità: 21.05.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00044
Lugano 21 maggio 2001/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 8 maggio 2001 di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land (Cantone Lucerna) presentata da
Ufficio dei registri, Mendrisio
in materia di iscrizione nel registro di commercio e di menzione nel registro fondiario della declaratoria di decozione pronunciata nei confronti di
considerato in fatto e in diritto
che con decreto 2 maggio 2001 l'Amtsgericht Luzern-Land, quale giudice del fallimento, ha pronunciato il fallimento della ditta __________ richiedendo all'UEF di Mendrisio assistenza ex art. 4 LEF per procedere all'iscrizione della declaratoria di decozione nel registro di commercio del Distretto di Mendrisio e, se del caso, alla sua menzione nel registro fondiario del Distretto di Mendrisio
che l'UEF di Mendrisio ha trasmesso la comunicazione all'Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio affinché proceda agli incombenti ex art. 176 LEF
che l'Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio ha formulato a questa Camera con atto 8 maggio 2001 istanza di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land
che ex art. 176 cpv. 1 n. 1 LEF il giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario la dichiarazione di fallimento per gli incombenti di rito
che il diritto esecutivo federale si attua anche facendo ricorso diretto ad altre autorità oltre agli organi tipici (ufficio d'esecuzione e ufficio dei fallimenti) e a quelli atipici (amministrazione fallimentare speciale, prima assemblea dei creditori nel fallimento, seconda assemblea dei creditori nel fallimento, assemblea dei creditori nel concordato nella procedura di fallimento, commissario del concordato, delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo e liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo)
che siffatti organi ausiliari, pur non partecipando in senso proprio all'esecuzione forzata, hanno l'obbligo di collaborare quando se ne realizzino i presupposti
che tra gli organi ausiliari vi sono anche gli uffici del registro fondiario e gli uffici del registro di commercio, oltre ai funzionari postali e comunali (per comunicazioni e notificazioni), agli organi di polizia cantonale e comunale e agli stabilimenti di deposito ex art. 24 LEF e 29 LALEF
che per il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale e avuto riguardo alla competenza federale esclusiva in materia di legislazione sulla procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti non può darsi normativa cantonale di delibazione in sede di attuazione della LEF
che nello stesso senso va peraltro il diritto processuale civile cantonale che all'art. 510 CPC non interferisce nella sfera del diritto esecutivo federale, ma si limita a disciplinare il riconoscimento delle sentenze civili di tribunali confederati, per i quali impone un giudizio di delibazione che de lege ferenda sarebbe forse opportuno ripensare (cfr., in senso convergente, __________, Delibazione di provvedimenti cautelari ordinati da giudici di altri Cantoni: sulla procedura applicabile e su sentenze recenti del Tribunale di appello, in: Il Ticino e il diritto, Collana blu CFPG vol. 2, Lugano 1997, p. 42-44)
che sono sentenze civili quelle che risolvono una disputa di diritto civile, tra cui non rientra in tutta evidenza il giudizio di diritto esecutivo federale di dichiarazione del fallimento, con contestuale ordine di iscrizione diretto ad opera del giudice del fallimento nel registro di commercio, come pure della menzione nel registro fondiario in conformità dell'art. 176 cpv. 2 LEF
che le richieste iscrizioni si operano pertanto ope legis senza che occorra il giudizio di delibazione
che l'istanza di delibazione deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile
che viste le peculiarità della fattispecie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia
richiamati in particolare gli art. 4 e 176 LEF; 510 CPC
PRONUNCIA
L'istanza 8 maggio 2001 dell'Ufficio dei registri di Mendrisio di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land riferito alla ditta __________, è irricevibile.
Non si preleva la tassa di giustizia.
Intimazione: __________
Comunicazione: Amtsgericht Luzern-Land, Lucerna
UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster