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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.48
Data decisione, Autorità: 21.06.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00048
Lugano 21 giugno 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 marzo 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Giudice di pace __________ con decisione 26 aprile 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria per fr. 165.90 oltre interessi al 5% dal 1/10/2000 e fr. 30.-- di spese esecutive e fr. 40.-- spese di notifica.
Contro la sentenza si è aggravata l'avv. __________, chiedendone l'annullamento ex art. 22 LEF e rilevando di non essere mai stata amministratrice della __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l'avv. __________ chiede a questa Camera l'annullamento della predetta sentenza ex art. 22 LEF;
che ex art. 22 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento e che l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata;
che l'art. 22 LEF non è applicabile contro decisioni giudiziarie, bensì unicamente nell'ambito di decisioni emanate da organi d'esecuzione e fallimento sottoposti alla vigilanza della scrivente Camera (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 22);
che ex art. 5 LOG il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2'000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento;
che quando un atto è presentato a un’autorità giudiziaria incompetente, questa d’ufficio, lo trasmette subito all’autorità giudiziaria competente e ne dà comunicazione alla parte che lo ha inoltrato (art. 126 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza l'istanza di annullamento di una decisione del Giudice di pace __________, presentata dall'avv. __________ a questa Camera, à trasmessa d’ufficio alla CCC;
pronuncia:
L'istanza di annullamento 17 maggio 2001 dell'avv. __________, è trasmessa d’ufficio alla CCC.
Non si preleva la tassa di giustizia.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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