AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.31
Data decisione, Autorità: 31.07.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00031
Lugano 31 luglio 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 novembre 2000 da
__________ patr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dall’__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 13/15 gennaio 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 aprile 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto
4 aprile 2001 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 2 maggio 2001 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 13/15 gennaio 2001 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 11'792.-- oltre interessi al 7% dal 1. settembre 1999, indicando quale titolo di credito: "affitto arretrato contrattuale".
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 24 dicembre 1997 (doc. B) e procede per ottenere il pagamento del mancato sussidio (riduzione suppletiva federale di fr. 474.-- e cantonale di fr. 263.-- al mese, complessivamente fr. 737.-- al mese) per il periodo dal 1. aprile 1998 al 31 luglio 1999, cioè 16 mesi per l'importo di fr. 737.-- al mese, ossia fr. 11'792.-- oltre interessi.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha rilevato che al momento della stipulazione del contratto ha indicato che l'ente locato sarebbe stato adibito ad abitazione familiare per due persone. Sugli allegati 1 e 2 al contratto di locazione la locatrice non ha messo in evidenza le condizioni patrimoniali e di reddito. Pertanto, ha asserito la debitrice, in buona fede, e fidandosi di quanto comunicato dall'amministrazione, ha considerato tali allegati una pura formalità. __________ ha sostenuto che il contratto di locazione, unico valido riconoscimento di debito, riporta un canone di locazione mensile di fr. 659.-- oltre a fr. 140.-- di acconto per le spese accessorie.
D. Con sentenza 3 aprile 2001 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza rilevando che il primo allegato è relativo alle condizioni finanziarie e personali degli inquilini per poter beneficiare degli aiuti federali e cantonale. Si tratta delle spiegazioni relative all'ottenimento dei diversi sussidi sulla base del reddito imponibile dei locatari per le diverse riduzioni. Al punto 2.4. viene indicato che in caso di superamento del limite di reddito ammesso, cessa il diritto alla riduzione suppletiva. In nessun punto viene accennato al rimborso da parte dell'inquilino di quella parte di pigione non coperta in caso di cessazione della riduzione suppletiva.
In prima sede è poi stato argomentato che l'allegato 2 al contratto indica la pigione dell'ente locato a dipendenza degli aiuti ricevuti dai conduttori, con riferimento all'allegato 1. Non risulta tuttavia che l'escussa abbia accettato di assumersi il pagamento delle pigioni dal 1. aprile 1998 senza concessione dei diversi sussidi. Anzi, considerato che l'escussa aveva già stipulato il contratto vero e proprio per un canone di locazione di fr. 659.-- mensili nel mese di dicembre 1997, la sottoscrizione dell'allegato 2 appare essere unicamente una conferma dell'accettazione di una pigione di fr. 659.-- mensili oltre a fr. 140.-- di spese accessorie. Pure l'allegato 2 non contiene riferimenti ad eventuali rimborsi della parte di pigione non coperta in caso di cessazione o mancato riconoscimento del beneficio ai sussidi. La prima giudice ha pertanto ritenuto unico titolo di rigetto il contratto di locazione doc. B, con il quale l'escussa si è impegnata a pagare un canone di locazione di fr. 659.-- mensili oltre fr. 140.-- di spese accessorie. Non essendovi importi rimasti impagati , l'istanza è stata respinta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con le sue osservazioni l'escussa si è riconfermata in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Dalla documentazione agli atti risulta che le parti il 24 dicembre 1997 (doc. B) hanno sottoscritto un contratto di locazione relativo ad un appartamento di 3 1/2 locali da adibire ad abitazione familiare per due persone con inizio della locazione per al 1. aprile 1988. Il punto 6. del contratto, intitolato "Canone di locazione", che prevede una pigione mensile di fr. 659.-- oltre a fr. 140.-- quale acconto per le spese accessorie, rinvia agli allegati 1 e 2. Inoltre le parti, in calce al doc. B, hanno riconosciuto le Condizioni generali e il Regolamento della casa come parte integrante del contratto. Il punto 6.1 delle Condizioni generali concernente gli "Stabili o appartamenti sussidiati" prevede quanto segue:
" Il locatario è a conoscenza che l'oggetto di questo contratto è sussidiato. Qualora durante la validità del presente contratto il sussidio concesso venisse a cadere in parte o totalmente, sia a seguito di modifica del reddito e/o della sostanza del locatario e conviventi, sia a seguito di modifica delle condizioni di sussidiamento, sia per qualsivoglia altro motivo imputabile al locatario, questi si impegna ad assumere a proprio carico la quota-parte di sussidio non più corrisposta al locatore, e ciò con effetto dal momento in cui il sussidio è cessato, quindi anche eventualmente con effetto retroattivo, indipendentemente dai termini contrattuali. Se il locatario non farà fronte all'obbligo qui assunto, il locatore potrà disdire il contratto di locazione per la fine del più prossimo trimestre, con un mese di preavviso.
Il locatario è a conoscenza che l'autorità sussidiante richiede periodicamente la produzione di documentazione per il controllo delle condizioni economiche atte a stabilire se il sussidio è ancora o meno dovuto. Il locatario si impegna a far tenere al locatore copia di tale documentazione, in ogni tempo, per suo controllo."
Il 9 febbraio 1988 le parti hanno sottoscritto gli allegati al contratto di locazione denominati 1 e 2. L'allegato 1 concerne le "Condizioni finanziarie e personali degli inquilini per beneficiare degli aiuti federali e cantonale", mentre l'allegato 2 indica gli aiuti federali e cantonali. All'art. 203 dell'allegato 2 relativo alla "Pigione" viene rilevato quanto segue:
"
……………..
VALIDITÀ dal
DATA
01.04.98
a) pigione con
aiuto di base
federale 1'396.00
Condizioni b) sussidio
per beneficiare federale 474.00
del sussidio
vedi all. 1
del 09.02.98 c) sussidio
cantonale 263.00
d) pigione netta
senza spese
accessorie 659.00
…………………………"
Come risulta dalle precedenti considerazioni, le Condizioni generali, riconosciute dall'escussa con la propria firma quale parte integrante del contratto di locazione, contengono l'impegno della parte appellata ad assumersi a proprio carico - per qualsivoglia motivo a lei imputabile - la quota-parte di sussidio non più corrisposta al locatore anche con effetto retroattivo. Questo documento, considerato insieme agli allegati, sottoscritti dall'escussa, 1 e particolarmente 2, dai quali risultano gli importi del sussidio federale di fr. 474.-- risp. del sussidio cantonale di fr. 263.--, complessivamente fr. 737.--, costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF dei predetti importi con effetto retroattivo per il caso in cui i predetti sussidi non fossero stati più corrisposti. Ritenuto che, come risulta dallo scritto 26 luglio 1999 (doc. E), i sussidi federale e cantonale dall'inizio della locazione per il 1. aprile 1988 fino al 31 luglio 1999 (16 mesi) non sono stati concessi, superando il reddito dell'escussa il limite di fr. 50'000.--, sulla base dei predetti documenti è dato il riconoscimento di debito da parte di __________ per l'importo di fr. 737.-- al mese per 16 mesi, complessivamente per fr. 11'792.-- oltre interessi al 7% dal 1. settembre 1999.
La sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 4 aprile 2001 della __________ o, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2001 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. 'istanza 17 novembre 2000 della __________, è accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 13/15 gennaio 2000 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 11'792.-- oltre interessi al 7 % dal 1. settembre 1999.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante è posta a carico di __________, la quale rifonderà alla __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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