AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.60
Data decisione, Autorità: 02.04.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.60
Lugano 2 aprile 2003 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 marzo 2003 di
patrocinato dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il provvedimento 20 marzo 2003 con il quale al ricorrente è stato fissato un termine di 10 giorni per versare il saldo del prezzo di delibazione del mappale n. __________ di __________, pari a fr. 363'124,70 oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2003, aggiudicatogli il 24 maggio 2002 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________, ora senza recapito né rappresentanti conosciuti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’11 febbraio 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di __________, confermando l’aggiudicazione del mappale n. __________ di __________ avvenuta il 24 maggio 2002 a __________ (dispositivo n. 1);
che con il ricorso in esame, __________ chiede l’annullamento del citato incanto (cfr. petitum, che non corrisponde al provvedimento impugnato indicato in ingresso), per il motivo che una nuova perizia ordinata dall’UE di Lugano ha fissato il valore di stima del fondo in fr. 300'000.-- invece dei fr. 590'000.-- determinati nella prima perizia;
che il ricorrente ribadisce che se avesse conosciuto l’effettivo valore di stima egli non avrebbe offerto l’importo di fr. 400'000.-- al quale gli è stato aggiudicato il fondo;
che ciò facendo il ricorrente tenta in modo inammissibile di rimettere in discussione una decisione definitivamente cresciuta in giudicato con la menzionata sentenza del Tribunale federale;
che a prescindere dal suo carattere nuovo o no, il fatto accertato nella nuova perizia – ordinata in seguito alla sentenza 26 agosto 2002 di questa Camera, poi annullata dal Tribunale federale – è comunque irrilevante, in quanto la motivazione dell’istanza federale è fondata solo sulla considerazione secondo la quale l’errore del ricorrente non era essenziale;
che in ogni caso il ricorso è ampiamente tardivo per quanto concerne la decisione d’aggiudicazione 24 maggio 2002;
che le questioni di responsabilità ex art. 5 LEF sono di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria e non dell’autorità di vigilanza;
che è irricevibile il ricorso che non persegue un fine procedurale concreto, pratico ed attuale nell’ambito di un’esecuzione forzata in corso, ad esempio se tende solo a precostituire al ricorrente una buona base di partenza in vista di un’eventuale azione di responsabilità ex art. 5 ss. LEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art. 1 e nota 28 ad n. 2.2.4, con rif., Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/ Ginevra/Monaco 2000, n. 5 ss., segnatamente n. 8 ad art. 17);
che per il resto il ricorrente non fa valere altre censure contro il provvedimento 20 marzo 2003;
che il ricorso, al limite del temerario ai sensi dell’art. 20a cpv. 1 LEF, va respinto senza scambio degli allegati (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 5, 17 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 28 marzo 2003 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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