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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.23
Data decisione, Autorità: 17.02.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.23
Lugano 17 febbraio 2003 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 5 febbraio 2003 di
patrocinato dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro la decisione 28 gennaio 2003 di aggiornamento dell’elenco oneri al 18 febbraio 2003 depositato nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ PI inoltrata contro il ricorrente da:
__________ rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 6 febbraio 2003 dell’UEF di Locarno e lo scritto 10 febbraio 2003 del ricorrente;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’autorità cantonale di vigilanza, ricevuto un ricorso, può determinarsi sullo stesso senza ulteriori atti istruttori se il gravame è infondato o temerario, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9; CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]);
che il 26 aprile 2002, l’UEF di Locarno ha depositato l’elenco oneri, in cui il credito della procedente __________, in “capitale, interessi e spese valuta 5 giugno 2002”, è stato registrato per l’importo di fr. 1'411'082,75;
che il 9 maggio 2002, l’avv. __________, patrocinatore di __________, creditrice collocata in II e III rango, ha contestato l’elenco oneri, facendo in particolare valere che l’ammontare dell’importo notificato dalla procedente __________ appariva esagerato in considerazione dei disposti di cui all’art. 818 CC;
che il 10 maggio 2002, l’UEF di Locarno ha comunicato a __________ la contestazione della predetta banca, indicando che per l’Ufficio la pretesa garantita da pegno era in realtà di fr. 1'235'298,75;
che lo stesso 10 maggio 2002, l’escusso e qui ricorrente ha pure lui contestato l’elenco oneri;
che il 15 maggio 2002, l’UEF di Locarno ha comunicato all’escusso di ritenere le sue contestazioni tardive e comunque generiche e non documentate;
che il 17 maggio 2002, __________ ha informato l’UEF di Locarno di mantenere la propria notifica di credito per l’importo complessivo di fr. 1'411'082,75;
che in risposta allo scritto 9 maggio 2002 di __________ l’UEF di Locarno, con provvedimento 21 maggio 2002, ha segnatamente assegnato alla banca un termine di 20 giorni per promuovere azione contro __________ in contestazione della sua pretesa iscritta nell’elenco oneri;
che l’11 giugno 2002, la __________ ha promosso azione di contestazione dell’elenco oneri contro __________;
che con decreto 30 luglio 2002 (inc. OA.2002.48), il Segretario assessore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha stralciato la causa dai ruoli in seguito alla transazione giudiziale raggiunta dalle parti, con cui esse hanno convenuto che la pretesa creditoria di __________ doveva essere iscritta nell’elenco oneri per l’importo di fr. 1'321'885.--;
che alla luce dei fatti testé richiamati, l’elenco oneri, così come depositato il 26 aprile 2002, risulta quindi cresciuto in giudicato, salvo sui punti oggetto di disputa giudiziaria, limitatamente ai rapporti giuridici tra le parti a siffatti procedimenti;
che in particolare l’escusso non ha impugnato la decisione 15 maggio 2002 dell’UEF di Locarno che considerava tardiva e formalmente carente la sua contestazione 10 maggio 2002;
che l’escusso, in ogni caso, poiché ha ritirato l’opposizione interposta contro il precetto esecutivo fatto emettere da __________ (cfr. scritto 24 ottobre 2001 dell’avv. __________), non sarebbe comunque stato legittimato a (nuovamente) contestare il credito della procedente in sede di procedura di appuramento degli oneri (cfr. DTF 118 II 22 ss; Daniel Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, AJP 1994, p. 1268 ad XVI. A; M. Häusermann/K. Stöckli/A. Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 133 ad art. 140; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 135 ad art. 140 e n. 27 ad art. 156; Charles Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, BlSchK 2001, p. 220);
che d’altronde un errore nell’elenco oneri non ne determina in linea di principio la nullità ex art. 22 LEF (cfr. DTF 120 III 24; Gilliéron, op. cit., n. 153 ad art. 140), poiché ha conseguenze solo per le parti al procedimento, ossia per l’escusso e per i creditori iscritti o che avrebbero potuto notificare i propri diritti in seguito alla pubblicazione dell’elenco, in altre parole per persone in grado di tutelare i propri diritti;
che l’ufficio di esecuzione gode comunque di un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito;
che, salvo quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, l’ufficio deve pertanto iscrivere le pretese così come annunciate (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF al quale rinvia l’art. 102 RFF; Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n. 104 ad art. 140), compresi gli interessi richiesti (cfr. Daniel Staehelin, Die Aufnahme in das Lastenverzeichnis und die Parteirollenverteilung für den Lastenbereinigungsprozess, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, p. 301 ad a);
che il nuovo deposito dell’elenco oneri, avvenuto il 28 gennaio 2003 ai fini di aggiornarlo in seguito alla transazione giudiziale intervenuta tra __________ e __________ nonché al rinvio dell’asta (che implica un aumento degli interessi di mora, cfr. art. 157 cpv. 2 LEF), non ha fatto rinascere i diritti di contestazione del precedente elenco già perenti;
che una contestazione è in effetti ricevibile solo contro i punti dell’elenco che sono stati modificati (cfr. per analogia con la graduatoria in materia di fallimento: CEF 17 aprile 2001 [15.00.202], c. 2);
che l’importo del credito di __________ di fr. 1'411'082,75 è rimasto identico per tutti gli interessati che non l’hanno validamente contestato – quindi per tutti tranne __________ –, il procedimento giudiziario promossa da quest’ultima non essendo “produttivi di effetti nei confronti dei creditori che non hanno impugnato l'onere” (cfr. art. 43 cpv. 2 RFF e A. Brunner/M. A. Reuter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed., Berna 2002, p. 167 ad 4.6.3 e p. 144 ad 4.1.3);
che l’art. 102 RFF non rinvia invero all’art. 43 cpv. 2 RFF, ma ciò è verosimilmente un errore del legislatore delegato per il quale la questione sembra essere risolta dal rinvio dell’art. 157 cpv. 4 LEF all’art. 148 cpv. 3 LEF – che prevede un diritto di poziore dell’attore sull'esito del processo –, mentre nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare non viene allestita una graduatoria ma solo uno stato di riparto in base all’elenco oneri cresciuto in giudicato, cfr. art. 43 cpv. 1 RFF al quale rinvia l’art. 102 RFF e Gilliéron, op. cit., n. 19 e 22 ad art. 157 nonché Brunner/Reuter, op. cit., p. 33 e 34-35);
che il ricorrente non può pertanto più rimetterlo in discussione (cfr. per analogia art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF);
che il ricorrente non ha inoltre alcun interesse per contestare l’importo di fr. 1'321'885.--, pattuito tra __________ e __________ con transazione giudiziale del 30 luglio 2002, poiché unico interessato alla determinazione di siffatto importo è l'istituto bancario in quanto gode di un diritto poziore sulla differenza tra l’importo di fr. 1'411'082,75 iscritto nell’elenco e l’importo per ipotesi inferiore accertato giudizialmente (nel caso di specie in seguito a transazione);
che per la questione della vendita in blocco dei fondi del ricorrente ci si può limitare a rinviare quest’ultimo ai considerandi 2 a 5 della sentenza 20 agosto 2002 di questa Camera (inc. 15.2002.78), rimasta inimpugnata;
che pertanto il ricorso è da respingere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 140, 156 LEF; 43, 102 RFF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 5 febbraio 2003 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – __________
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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