AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2002.73
Data decisione, Autorità: 28.01.2003, CEF
Incarto n. 14.2002.73
Lugano 28 gennaio 2003 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (EF.__________) promossa con istanza 6/13 giugno 2002 da
patr. dall’avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona del 29 maggio 2002;
sulla quale istanza il Segretario Assessore del Distretto di Bellinzona, con sentenza 5 luglio 2002, ha così deciso:
"1. È rigettata in via definitiva per la somma di fr. 12'654,30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 438'440 dell’UEF di Bellinzona, notificato il 3 giugno 2002.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.--, da anticipare dall’istante, restano a suo carico per 1/10 e per la rimanenza sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 160.-- per ripetibili ridotte.
omissis";
sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso, che con atto 31 luglio
2002 ha postulato:
"I. L’appello è accolto in quanto rispetta i termini di 10 giorni previsti dall’art. 22 della Legge d’Applicazione della LEF, considerando che la decisione 05.07.2002 della Pretura distrettuale di Bellinzona è stata inoltrata il 08.07.2002, ricevuta il 09.07.2002 ed il termine è sospeso dalle ferie secondo l’art. 56 della LEF dal 25 al 31 luglio 2002, ottenendo la data di scadenza del 05.08.2002.
II. La sentenza 05.07.2002 della Pretura del distretto di Bellinzona (incarto N° EF.2002.00344) va riformulata come segue:
È rigettata in via definitiva per la somma di fr. 10'541,30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del’UEF di Bellinzona, notificato il 3 giugno 2002 (l’importo andrà eventualmente modificato in base a quanto esposto nei punti 2.6 e 2.7 del presente appello).
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.--, da anticipare dall’istante, restano a suo carico per 1/2 e per la rimanenza sono a carico della parte convenuta. Ogni parte si assume le proprie ripetibili.
III. All’appellante viene concessa la possibilità di pagamento rateale degli alimenti arretrati, in considerazione della sua reale situazione finanziaria, contrariamente a quella fiorente di cui ha beneficiato tuttora la controparte.
IV. Viene concesso al signor __________ il beneficio della completa assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio da parte di un avvocato anche, di vostra scelta.
V. Protestate tasse, spese e ripetibili di 2a istanza.”;
viste le osservazioni 16 settembre 2002 della parte appellata, che si oppone al gravame, chiede l’assistenza giudiziaria e protesta spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ ha escusso __________ per l'incasso dell’importo di fr. 13'213.--, oltre interessi al 5% dal 24 luglio 1998 e spese, indicando quale titolo di credito “Decisione 24 luglio 1998 I CCA del Tribunale di appello (inc. N. 11.97.00058), idem 10 dicembre 2001 (inc. no. 11.2000.00075), sentenza 13 luglio 2001. Pretura di Bellinzona (inc. no. 04.1997.00072)”.
Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto.
B. All'udienza di contraddittorio del 14 giugno 2002, l'escusso ha contestato il conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti presentato dall’escutente nel suo complemento di istanza 13 giugno 2002.
C. Con sentenza 5 luglio 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza, riducendo l’importo chiesto a fr. 12'654,30 (pari a fr. 13'465,60 – 100 – 711,30) per il fatto che:
● la somma di fr. 50.-- indicata nell’istanza quale differenza tra tasse e spese di appello, come ai dispositivi 2 e 4 della sentenza 24 luglio 1998 del Tribunale di appello (doc. B), andava a favore e non a carico dell’istante;
● l’escusso ha provato di aver versato il 19 febbraio 1999 la somma di fr. 711,30.
Il primo giudice ha inoltre considerato che il rigetto doveva essere limitato agli interessi decorrenti dalla data media di scadenza dei rispettivi importi, fissata al 1. gennaio 2001 (e non al 24 luglio 1998).
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava __________, che chiede che il rigetto sia limitato alla somma di fr. 10'541,30 invece di fr. 12'654,30, tenendo conto delle ulteriori deduzioni seguenti:
● fr. 113.--, pari alla differenza tra 824,30 (contributi arretrati per l’anno 1999) e fr. 711,30 (importo pagato dall’escusso e dedotto dal primo giudice);
● fr. 600.--, pari alle deduzioni per il 2000 e il 2001 consentite dal dispositivo n. 3.1 della sentenza cautelare 11 aprile 1997 del Pretore di Bellinzona (inc. DI.96.119/430) quale compenso per il mantenimento della figlia dell’escusso durante le vacanze trascorse presso di esso;
● fr. 1’100.--, pari agli alimenti dovuti all’escutente per i mesi di maggio e giugno 2002 (e non 2001 come erroneamente indicato da quest’ultima), che non fanno parte degli importi di cui alla procedura in esame bensì dell’incarto DI.2002.106;
● fr. 300.--, pari a due acconti di fr. 150.-- già versati dall’escusso sul conto della figlia per il rimborso degli alimenti arretrati ad essa dovuti.
L’escusso chiede inoltre che il rigetto sia limitato agli interessi maturati dalla crescita in giudicato della sentenza di merito, ossia dall’1. gennaio 2002 (e non dal 1. gennaio 2001).
Egli domanda poi che questa Camera assuma diversi incarti e documenti che a mente sua sono atti a recare la prova di ulteriori spese da esso sostenute a favore della figlia (fr. 1'473,70 per capi di abbigliamento; fr. 500.-- per un versamento sul conto della figlia; fr. 167,60 per il rimborso di premi di assicurazione).
L’appellante chiede infine che gli venga concessa la possibilità di pagamento rateale degli alimenti arretrati e il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. Delle osservazioni della parte appellata si dirà nei considerandi di diritto per quanto necessario ai fini del giudizio.
Considerato
in diritto:
Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF) (art. 22 cpv. 4 LALEF). Pertanto le argomentazioni dell'appellante presentate la prima volta in sede d'appello vanno respinte, mentre i documenti doc. da A a N, presentati pure la prima volta in sede d'appello, vanno estromessi dall'incarto.
Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Il giudice, in ogni stadio di causa, esamina d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e 68 ad art. 84).
2.1. In casu, non è contestato che le sentenze 24 luglio 1998 e 10 dicembre 2001 della prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. B e C) costituiscano in principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Tuttavia, l’appellante allega che l’importo di fr. 1'100.--, chiesto quale contributo a favore dell’escutente per i mesi di maggio e giugno 2001 (recte: 2002, cfr. osservazioni all’appello, p. 5 ad 2.3), non fa parte dell’esecuzione in esame. In realtà, la sentenza 13 luglio 2001 del Pretore di Bellinzona (doc. A, dispositivo n. 2.3) rappresenta un valido titolo di rigetto per gli alimenti dovuti per siffatti mesi. Occorre però rilevare che il contributo per giugno 2002 non era ancora esigibile al momento della ricezione della domanda di esecuzione e nemmeno dell’intimazione del precetto esecutivo, avvenuta il 29 maggio 2002: siffatto credito non può pertanto essere oggetto dell’esecuzione in esame (cfr. Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 80 e 77 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 198 ad 8a e 202; CEF 26 settembre 2000 [14.00.35], cons. 2b; CEF 5 dicembre 2001 [14.01.90]). La sentenza pretorile va quindi riformata nel senso di ridurre di fr. 550.-- (700.-- - 150.--) l’importo per il quale viene rigettata l’opposizione.
2.2. L’appellante allega che, quanto agli interessi moratori, il rigetto può essere concesso solo per quelli maturati dopo la crescita in giudicato della sentenza di merito, ossia dall’1. gennaio 2002 (e non dal 1. gennaio 2001).
Le sentenze pretorili, se appellabili, sono esecutive dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle (art. 290 lett. b CPC); l’appello sospende però di regola l’esecuzione del giudizio (art. 310 cpv. 1 CPC). Pertanto, la sentenza 13 luglio 2001 del Pretore di Bellinzona (doc. A) è cresciuta in giudicato 20 giorni dopo la sua intimazione – l’appellante non pretende di averla impugnata –, di modo che l’obbligo di versare il contributo di alimenti di fr. 700.-- di cui al dispositivo n. 2.3 è sorto nel settembre 2001. Solo il contributo alimentare del maggio 2002 è fondato su tale sentenza.
Le sentenze del Tribunale di appello, in quanto impugnabili con ricorso per riforma al Tribunale federale, sono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni per interporre ricorso per riforma (cfr. art. 54 cpv. 2 OG). Nel caso di specie, le sentenze 24 luglio 1998 (doc. B) e 10 dicembre 2001 (doc. C) della prima Camera civile sono quindi diventate esecutive nel settembre 1998, risp. nel gennaio 2002. La seconda sentenza è tuttavia determinante solo per l’indennità di ripetibili di fr. 1'000.--, gli arretrati del 1999, 2000 e 2001 essendo fondati sulla prima sentenza.
Poiché queste sentenze determinano un termine fisso (“Fixtermin”) per il pagamento dei contributi alimentari (“anticipatamente, entro la fine di ogni mese per il mese successivo”), essi diventano esigibili senza preventiva interpellazione il primo giorno del mese per il quale sono dovuti e l’interesse moratorio decorre pure dalla medesima data.
In concreto, gli arretrati di contributi alimentari per il 1999 (fr. 824,30 sotto deduzione del pagamento di fr. 711,30 del 19 febbraio 1999, doc. 15) e il 2000 nonché le spese di Pretura, per complessivi fr. 6'604,30 (= fr. 113.-- + fr. 6'326,30 + fr. 165.--) sono scaduti prima del 1. gennaio 2001, mentre gli arretrati da gennaio a maggio 2001, l’arretrato di maggio 2002 e le ripetibili della sentenza 10 dicembre 2001, per complessivi fr. 5'550.-- (= fr. 4'000 + fr. 550.-- + fr. 1'000.--) sono scaduti dopo. La data media del 1. gennaio 2001 ritenuta dal Pretore appare quindi ovviamente già a favore dell’appellante. Il divieto della reformatio in peius (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 36 ad art. 307 e 1 ad art. 22 LALEF) rende inutile un calcolo più preciso degli interessi.
3.1. L’appellante fa valere di avere pagato diversi importi (cfr. supra cons. D) che avrebbero estinto nella stessa misura il credito posto in esecuzione.
a) Per quanto concerne l’importo di fr. 113.--, trattasi di allegazione presentata per la prima volta in appello (cfr. memoriale di osservazioni dell’appellante in prima sede, p. 3, 3. capoverso), e pertanto irricevibile (cfr. supra cons. 1).
b) Per l’importo di fr. 600.--, la sentenza cautelare 11 aprile 1997 del Pretore di Bellinzona (inc. DI.96.119/430) citata dall’appellante non è stata prodotta in prima sede e la sua presentazione in appello è inammissibile (cfr. supra cons. 1). Mancano inoltre le prove documentali del fatto che la figlia ha effettivamente trascorso le vacanze con il padre negli anni 2000 e 2001.
c) Quo agli importi di fr. 1’100.-- e fr. 300.--, riservato quando esposto al considerando 2.1, si tratta di allegazioni irricevibili poiché presentate per la prima volta in appello (cfr. memoriale di osservazioni dell’appellante in prima sede, p. 3) (cfr. supra cons. 1).
3.2. La parte appellata, nell’eventualità in cui questa Camera dovesse accogliere un’eccezione dell’appellante, critica la deduzione di fr. 711,30 operata dal primo giudice e chiede che venga considerato un ulteriore importo di fr. 400.--, pari alla differenza tra 800.-- (contributo provvisionale) e fr. 700.-- (contributo dopo divorzio) per i mesi di giugno a settembre 2001 (cfr. osservazioni all’appello, p. 3, risp. 4 ad 2.2 i.f.).
a) In virtù dell’art. 22 cpv. 2 LALEF, l’appello adesivo ed il ricorso adesivo non sono ammessi nelle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti, e segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 20 cpv. 1 LALEF). In conformità della giurisprudenza di questa Camera (cfr. CEF 22 novembre 2000 [14.00.61], cons. 6), quand’anche rimasto non (tempestivamente) impugnato, il motivo della sentenza impugnata relativo alla deduzione dell’importo di fr. 711,30 va tuttavia riesaminato in questa sede, limitatamente alla differenza tra l’importo ammesso dal primo giudice e quello (ridotto) stabilito da questa Camera (in pratica fr. 550.--, cfr. supra cons. 2.1). Tale motivo non può infatti essere considerato ammesso dall’appellato per il semplice fatto che non si è tempestivamente appellato, poiché egli ha anche potuto ritenere soddisfacente il risultato della decisione pretorile, senza condividerne i motivi, i quali, comunque, non crescono in giudicato (al massimo possono aiutare nell’interpretazione del dispositivo della sentenza, cfr. Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 71 ad cap. 8; Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 357 ss.).
b) Risulta dall’art. 86 cpv. 1 CO che il debitore abbia in principio il diritto di scegliere tra diversi debiti nei confronti di uno stesso creditore quello che intende estinguere. Nel suo memoriale di risposta, l’escusso ha affermato che parte dell’accredito di cui al doc. 15 era destinato a pagare il contributo per alimenti a favore della figlia __________ relativo al mese di febbraio 1999. Siffatta affermazione non è stata contestata in modo esplicito e puntuale dalla parte appellata in sede di replica e va quindi considerata ammessa, non potendo valere contestazioni generiche (“in toto”, cfr. verbale 14 gigno 2002, p. 1, in replica) (cfr. art. 170 cpv. 2 CPC per analogia, per il rinvio dell’art. 25 LALEF; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 175).
c) La seconda allegazione di parte appellata (riferita all’importo di fr. 400.--) è irricevibile, poiché presentata per la prima volta in sede di appello (cfr. supra cons. 1).
La domanda di concessione della possibilità di pagamento rateale degli alimenti arretrati è prematura a questo stadio della procedura e quindi irricevibile. Si porrà se del caso al momento della realizzazione (cfr. art. 123 LEF). Sarà parimenti tenuto conto della nuova situazione familiare e finanziaria del ricorrente al momento del pignoramento (cfr. art. 93 LEF).
L’appello 31 luglio 2002 __________ va quindi parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e le indennità seguono il grado di soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti:
● il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
● la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
● la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri (art. 14 cpv. 2 a contrario);
● la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi (art. 14 cpv. 2 a contrario);
● la causa presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 a contrario).
L’assistenza di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a; critico: Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 27 ad art. 20a; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7-10 ad art. 155).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha prodotto i documenti idonei a dimostrare la condizione d’indigenza.
Il ricorrente si è limitato a produrre, in sede di appello, la tassazione fiscale 2001-2002 (doc. I) e il proprio bilancio 2002 (doc. L), senza peraltro motivare la sua istanza. La tassazione è allestita in base ai redditi degli anni 1999-2000 e non è quindi rilevante per stabilire la sua situazione finanziaria attuale; il bilancio, che non appare essere stato controllato da un revisore neutro, è da considerare quale documento di parte senza valore probatorio. L’allegato di ricorso di __________ dimostra del resto che non vi era necessità oggettiva di patrocinio.
Quanto al rinvio alla sentenza 10 dicembre 2001 della prima Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. osservazioni, ad 4), è pure da ritenere insufficiente per provare la condizione d’indigenza, perché non fornisce indicazioni sulla situazione attuale dell’appellata, che, ad esempio, potrebbe nel frattempo aver cominciato un’attività lucrativa.
Entrambe le istanze vanno pertanto respinte.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80, 81 LEF, 104 CO, 22, 25 LALEF, 321 CPC, 48, 49, 61, 62 OTLEF nonché 14 Lag;
pronuncia
1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona (EF.02.344) sono riformati come segue:
1.1. Di conseguenza, è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 12'104,30 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2001 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona.
La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di __________ nella misura di 1/10 mentre la rimanenza è a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 160.-- per indennità ridotta.
L’istanza 31 luglio 2002 di __________ tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
L’istanza 16 settembre 2002 di __________ tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 225.-- è posta a carico di __________ per 1/5, mentre la rimanenza è a carico di __________, il quale rifonderà a __________ Figura fr. 160.-- a titolo di indennità ridotta.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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