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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2003.9
Data decisione, Autorità: 30.01.2003, CEF
Incarto n. 14.2003.9
Lugano 30 gennaio 2003 /CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 7 gennaio 2003 dell’
tendente a far dichiarare la chiusura della liquidazione ex art. 170 ss. LDIP dei beni siti in Svizzera dell’
richiamati la decisione 19 settembre 2000 di questa Camera (inc. __________), che ha riconosciuto in Svizzera il fallimento dell’eredità oberata del Dr. __________ decretato il 31 agosto 1999 dall’Amtsgericht Freiburg i.Br (Germania), nonché le pubblicazioni 5 gennaio 2001 (sentenza di riconoscimento), 12 gennaio 2001 (apertura di eredità giacente), 8 febbraio 2002 (deposito della graduatoria) e 14 giugno 2002 (avviso d’incanto) apparse sul Foglio ufficiale del Canton Ticino __________
preso atto che, il 18 novembre 2002, l’UEF di Locarno ha depositato lo stato di riparto definitivo, che prevede la ripartizione seguente:
fr. 240’964,45 a saldo ipoteca convenzionale di __________
fr. 1’768,10 a saldo ipoteche legali ammesse ad elenco oneri
fr. 3’915,80 a saldo UCE/Comune di __________ (v. pt. 8b condizioni d’asta)
fr. 12’371,70 spese di realizzazione e amministrazione (liquidazione n. 1 + 2)
fr. 1’068,95 spese di liquidazione (1 + 2)
fr. 79’256,60 eccedenza totale (liq.1 + 2) bonificata all'avv. __________
fr. 339’345,60 in totale
atteso che il 17 dicembre 2002 l’UEF di Locarno ha versato l’eccedenza totale di fr. 79'256,60 sul conto della massa fallimentare indicato dall’avv. __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’UEF di Locarno chiede che questa Camera abbia a dichiarare la chiusura della liquidazione fallimentare a norma dell’art. 268 LEF;
che gli art. 170 ss. LDIP, che regolano la liquidazione del fallimento secondario, non rinviano esplicitamente all’art. 268 LEF;
che l’art. 173 cpv. 2 LDIP dispone però che l’eventuale saldo sussistente dopo la tacitazione dei creditori privilegiati (cfr. art. 172 cpv. 1 LDIP) può essere messo a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati soltanto se la graduatoria straniera è stata riconosciuta dal tribunale svizzero che ha riconosciuto il decreto straniero di fallimento, in casu questa Camera (cfr. pure art. 513 cpv. 1 CPC);
che per l'art. 173 cpv. 1 LDIP si può parlare di saldo solo dopo che è stata ultimata la ripartizione ex art. 268 cpv. 1 prima proposizione LEF e presentata la relazione finale dell'amministrazione fallimentare secondaria svizzera al tribunale svizzero del riconoscimento (art. 268 cpv. 1 seconda proposizione LEF);
che detto altrimenti, per la messa a disposizione del saldo occorre che il giudice del riconoscimento ritenga esaurita la procedura di fallimento secondario e ne pronunci la chiusura in conformità del dettato dell'art. 268 cpv. 2 LEF;
che nel caso di specie l’UEF di Locarno ha girato il saldo della liquidazione sul conto della massa fallimentare estera senza che sia stata preventivamente riconosciuta la graduatoria estera;
che viste le circostanze eccezionali del caso e richiamato il principio di economia processuale, non occorre tuttavia correggere l’irregolarità processuale;
che infatti nella pubblicazione 12 gennaio 2001 dell’apertura dell’eredità giacente __________, i creditori non garantiti da pegno né privilegiati sono stati diffidati ad annunciarsi entro il termine di insinuazione (12 febbraio 2001) presso l’UEF di Locarno, per essere “sentiti successivamente dalla competente autorità svizzera al momento del riconoscimento della graduatoria straniera (art. 172 cpv. 3 LDIP)”;
che si sono annunciati soltanto il Comune di __________ e l’Ufficio esazione e condoni;
che lo stato di riparto, che prevedeva il versamento a favore della massa fallimentare estera di un saldo di fr. 79’256,60 (fr. 77’514,80 sul ricavo dei beni immobili + fr. 1’741,80 sul ricavo dei beni mobili), è stato notificato espressamente ai due suddetti i creditori, i quali non risultano esservisi opposti;
che trattandosi di questioni esclusivamente patrimoniali non spetta a questa Camera proteggere i creditori contro se stessi (nello stesso senso, quo alla verifica del carattere esecutivo della graduatoria estera: Konkursrichter del Bezirksgericht del Cantone Zurigo nella sentenza 3 aprile 1997 in re F. Ltd., inc. EK961941, apparsa in AJP 1997, 1568 ss., citata in Saverio Lembo/Yvan Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère, SJ 2002 II 270, nota 102), di modo che si può prescindere in via del tutto eccezionale dal verificare la graduatoria estera;
che l’UEF di Locarno è comunque invitato in futuro ad attenersi al disposto dell’art. 172 LDIP, peraltro correttamente da esso richiamato nella pubblicazione dell’apertura dell’eredità giacente;
che per il resto lo svolgimento della liquidazione fallimentare appare essere stato corretto, di guisa che ne va dichiarata la chiusura;
che l’istanza va quindi accolta nel senso dei considerandi;
che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (cfr. art. 53 lett. e OTLEF per analogia).
Richiamati gli art. 172 LDIP, 168 LEF, 513 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è dichiarata chiusa la liquidazione ex art. 170 ss. LDIP dei beni siti in Svizzera dell’eredità oberata del __________
Non si preleva la tassa di giustizia.
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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