AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2003.12
Data decisione, Autorità: 30.01.2003, CEF
Incarto n. 15.2003.12
Lugano 30 gennaio 2003 /CJ/fb/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 gennaio 2003 di
rappr. dal proprio servizio giuridico, Lugano
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 16 gennaio 2003 di blocco del conto n. __________ CHF __________ aperto presso la ricorrente emanata nell’ambito dell’esecuzione del sequestro n. 454'003 decretato il 15 gennaio 2003 dal Pretore del distretto di Bellinzona (inc. __________) ad istanza di
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni 24 gennaio 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’autorità cantonale di vigilanza, ricevuto un ricorso, può determinarsi sullo stesso senza ulteriori atti istruttori se il gravame è infondato o temerario, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art. 9; CEF 5 settembre 2001 __________);
che la ricorrente si aggrava contro il fatto che l’UEF di Bellinzona, in conformità del decreto di sequestro, abbia sequestrato un conto intestato ad una società “operativa” – __________ –, che non si identifica con il debitore sequestrato – __________;
che di principio, l’ufficio di esecuzione deve eseguire il decreto di sequestro senza avere la facoltà di esaminare né la fondatezza del decreto né la verosimiglianza delle condizioni del sequestro ai sensi dell’art. 272 LEF (cfr. DTF 107 III 36, cons. 4; DTF 105 III 141);
che soltanto quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio può rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, op. cit., n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anteriore alla revisione della LEF, era segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente o che incontestabilmente appartiene ad un terzo, oppure che designa insufficientemente il bene da sequestrare (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.);
che con l’introduzione dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), il potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione si è maggiormente ridotto (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 140, lett. B; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 28 ad art. 274; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 156 s.; apparentemente di opinione contraria, ma senza motivazione: Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 487 s.);
che infatti, potendo la questione (materiale) dell’appartenenza dei beni da sequestrare essere riesaminata dal giudice del sequestro (cfr. art. 278 cpv. 1 LEF) e sottoposta al Tribunale di appello, a dipendenza del valore litigioso, con ricorso per cassazione o appello (art. 278 cpv. 3 LEF e 22 LALEF), essa non deve (più) essere esaminata dall’ufficio di esecuzione (cfr. CEF 22 novembre 2001 __________; 6 marzo 2001 __________, cons. 2.1; 3 agosto 1999 __________, cons. 2.4 e 3; Stoffel, op. cit., n. 49 ad art. 271 e n. 29 ad art. 274; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275; contra, ma non convincente: Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/99, n. 4 ad art. 275), riservati casi eccezionali di manifesto abuso di diritto;
che l’ufficio non può nemmeno prendere spunto dal fatto che il decreto di sequestro designi un terzo quale titolare o proprietario dei beni da sequestrare per rifiutarne l’esecuzione;
che il sequestro di beni di terzi è in effetti possibile a determinate condizioni (cfr. FF 1991 III 119; Stoffel, op. cit., n. 26–27 ad art. 272; già citata CEF 3 agosto 1999 __________, cons. 3), la cui verifica spetta unicamente al giudice del sequestro e non all’ufficio;
che quest’ultimo non è di regola nemmeno in grado di controllare se la questione è stata esaminata o meno dal giudice, visto che in linea di massima non gli sono comunicate né l’istanza di sequestro né la motivazione del decreto di sequestro;
che, comunque, nel caso di specie risulta chiaramente dallo stesso decreto che il giudice del sequestro si sia posto il problema e l’abbia risolto, poiché ha precisato che il conto sequestrato era intestato a __________;
che l’operato dell’UEF di Bellinzona è quindi corretto, la ricorrente essendo rinviata a far valere le sue censure nell’apposita procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF);
che pertanto il ricorso è da respingere, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventando priva di oggetto;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 275, 278 LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 23 gennaio 2003 __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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